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Sentenza

Sentenza n. 8230/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento ex artt. 31 e 117 C.P.A. dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dalla ricorrente (domanda n. 45616 del 30/06/2025) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni

Giustizia amministrativa202601002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio della professione docente. L'istanza era stata presentata il 30 giugno 2025. La ricorrente ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, indicato in 120 giorni sulla base del combinato disposto dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi dai quali risultasse l'avvenuta conclusione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati entrambi i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza pronuncia dell'amministrazione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Il termine procedimentale è stato individuato in trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007, cui segue il termine di tre mesi per l'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi del comma 6; ne deriva un termine massimo complessivo di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Poiché alla data di proposizione del ricorso tale termine era decorso senza provvedimento espresso, il Tribunale ha accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando il carattere massivo dei procedimenti. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, per provvedere entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono l'azione contro il silenzio-inadempimento e l'ordine giudiziale all'amministrazione di provvedere.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Prevede il termine di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e l'eventuale richiesta di integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per l'adozione del provvedimento di riconoscimento; insieme al termine per la verifica documentale, determina un termine massimo complessivo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e ora Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare il silenzio-inadempimento dell'autorità competente.
  • Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di richiesta di integrazioni, il termine massimo complessivo è pari a quattro mesi.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia.
  • La complessità e la natura massiva dei procedimenti possono giustificare l'assegnazione all'amministrazione di un termine giudiziale di 120 giorni per provvedere, ferma restando l'illegittimità del silenzio già maturato.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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