Cassazione Civile, Ordinanza n. 10440/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal recesso comunicato tramite modello UNILAV il 14 luglio 2017 da parte della società, che la lavoratrice ha impugnato chiedendo di accertarne nullità, annullabilità, inefficacia o illegittimità, oltre a contestare la pretesa cessione del contratto di lavoro in favore di altra società, assumendo l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. per inesistenza di un vero ramo d’azienda. La Corte d’appello ha invece ritenuto che il modello UNILAV non avesse valore univoco di licenziamento, ma fosse coerente con un fitto di ramo d’azienda, e ha affermato la sussistenza dei presupposti del trasferimento ex art. 2112 c.c. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 4-bis d.lgs. 181/2000 e del d.m. 30 ottobre 2007, sostenendo che l’invio del modello UNILAV con causale di cessazione del rapporto dovesse essere considerato come cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, in contrasto con la continuità del rapporto e con la tutela della maternità; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2112 c.c., dell’art. 1406 c.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando l’accertamento di fatto sulla preesistenza e autonomia funzionale del ramo d’azienda e l’onere/prova utilizzati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato come violazione di legge ma diretto in realtà a rimettere in discussione un apprezzamento di merito, cioè l’idoneità del modello UNILAV, per contenuto e destinatari, a integrare un licenziamento; ha inoltre osservato che, esclusa la sussistenza di un licenziamento, restava assorbita ogni questione sulla disciplina di tutela della maternità. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la verifica della preesistenza e dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda ex art. 2112, comma 5, c.c. è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. erano in realtà volte a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, non a denunciare un vero errore di sussunzione o di riparto dell’onere della prova. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata; la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere usata per censurare valutazioni di merito sulla idoneità di un documento o sulla ricostruzione dei fatti.
art. 4-bis d.lgs. n. 181 del 2000
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’erroneità della qualificazione dell’UNILAV come non costitutivo di cessazione del rapporto, ma la censura è stata reputata inammissibile perché incentrata su un apprezzamento di fatto.
decreto ministeriale 30 ottobre 2007
Richiamato insieme all’art. 4-bis d.lgs. 181/2000 nella censura sul modello UNILAV, senza che la Corte entri nel merito della dedotta violazione.
art. 2112 c.c.
La verifica dei presupposti del trasferimento di ramo d’azienda, inclusi autonomia funzionale e preesistenza, è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
art. 1406 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’operatività della regola generale della cessione del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l’accertamento di fatto sul ramo d’azienda.
art. 2697 c.c.
È censurabile in cassazione solo l’erronea attribuzione dell’onere della prova, non la diversa valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione sussiste solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte o dichiara di non osservare la regola del decidere sulle prove offerte; non basta contestare il peso attribuito alle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o nega il prudente apprezzamento quando dovuto; non quando si contesta solo il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertati i presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma di modifica dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In cassazione, la censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.
- L’idoneità di una comunicazione o di un documento a integrare un licenziamento costituisce apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- In tema di trasferimento di ramo d’azienda, la sussistenza dell’autonomia funzionale e della preesistenza del ramo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di disapplicare la regola di giudizio sulle prove dedotte; non basta contestare la ponderazione del materiale probatorio.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice attribuisce a un mezzo di prova un valore difforme da quello legale o si discosta dalla regola del prudente apprezzamento in modo giuridicamente scorretto; non è sufficiente denunciare un cattivo apprezzamento del merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.p.c. ricorre solo quando l’onere della prova sia stato addossato alla parte sbagliata, non quando si contesti il risultato della valutazione delle prove.
- Se viene escluso il licenziamento, le ulteriori doglianze che presuppongono l’esistenza di un recesso datoriale restano prive di rilievo decisorio.
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