Sentenza del 09/02/2018 n. 566 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imu - Terreni edificabili - Valore - Delibere comunali - Cogenza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la rilevanza dei valori di riferimento fissati dal Comune per i terreni edificabili ai fini del calcolo dell’IMU. Il contribuente sosteneva che tali valori non fossero vincolanti e che l’area dovesse essere considerata sulla base del suo effettivo valore venale in comune commercio, potendo dimostrare un valore di mercato diverso da quello indicato dall’ente.
La decisione
La pretesa fondata automaticamente sui valori deliberati dal Comune non è stata ritenuta cogente. Le delibere comunali hanno funzione di orientamento e costituiscono parametri indicativi utili per la determinazione del valore, ma non impediscono al contribuente di provare un valore di mercato inferiore o comunque diverso. Ne consegue che il valore effettivo dell’area deve essere valutato in concreto, sulla base delle caratteristiche del terreno e delle condizioni di mercato.
Norme richiamate
Disciplina IMU sul valore venale delle aree fabbricabili
La base imponibile delle aree fabbricabili deve essere rapportata al valore venale in comune commercio, valutato con riferimento alle caratteristiche concrete dell’area e alle condizioni di mercato.
Delibere comunali di determinazione dei valori delle aree edificabili
I valori stabiliti dal Comune costituiscono un mero parametro orientativo e non un valore legale inderogabile o automaticamente vincolante per il contribuente e per il giudice.
Massime di principio
- I valori fissati dal Comune per i terreni edificabili ai fini IMU sono normalmente presuntivi o orientativi, non necessariamente vincolanti.
- Il contribuente può contestare il valore comunale dimostrando, con elementi concreti come perizie, comparabili di mercato, vincoli urbanistici o caratteristiche dell’area, un diverso valore venale.
- L’Amministrazione non può fondare l’accertamento esclusivamente sul valore tabellare comunale senza considerare la situazione specifica del terreno.
- L’assenza di contestazione del contribuente non trasforma automaticamente il valore deliberato dal Comune nel valore reale dell’area.
- In una controversia analoga è importante documentare il valore effettivo di mercato e le condizioni urbanistiche, economiche e fisiche che possono ridurre il valore dell’area.
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