Cassazione Penale, Sentenza n. 28230/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un provvedimento del Tribunale del riesame che ha confermato l'ordinanza cautelare del GIP applicativa della custodia in carcere nei confronti di un indagato ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un'associazione camorristica e di fatti estorsivi. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi, anzitutto la violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e vizi motivazionali in tema di cd. contestazione a catena, sostenendo che la nuova misura dovesse essere retrodatata perché fondata sugli stessi elementi già contenuti in una precedente ordinanza cautelare del 2024 e in una medesima informativa di p.g. del 2022. In secondo luogo ha lamentato violazione delle norme sulle esigenze cautelari e sulla motivazione dell'ordinanza applicativa, deducendo mancata individualizzazione della posizione dell'indagato rispetto ai coindagati, disparità di trattamento cautelare, omessa valutazione delle deduzioni difensive e motivazione generica sulle esigenze cautelari, specie in relazione alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Quanto al primo motivo, ha osservato che la richiesta di retrodatazione nella contestazione a catena è proponibile nel riesame solo se il termine cautelare risulterebbe integralmente scaduto per effetto della retrodatazione e se tutti gli elementi della seconda misura erano già desumibili dalla prima ordinanza; nel caso concreto la difesa non aveva allegato e dimostrato la possibile scadenza del termine, rendendo la doglianza aspecifica. Quanto al secondo motivo, la Corte ha reputato non decisiva la censura sulla disparità di trattamento rispetto ai coindagati, richiamando il principio per cui il vizio del provvedimento va valutato solo internamente al suo contenuto e non può fondarsi sul raffronto con altri casi analoghi. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con ordine di trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, c.p.p.
Nel contesto della cd. contestazione a catena, la domanda di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare è ammissibile anche nel riesame, ma solo se la retrodatazione farebbe risultare integralmente scaduto il termine e se dalla prima ordinanza erano già desumibili tutti gli elementi legittimanti la seconda.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È richiamato come parametro del vizio di motivazione, ma la Corte ritiene le doglianze difensive aspecifiche o infondate rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato.
art. 111 Cost.
È evocato dalla difesa a sostegno della censura di motivazione apparente e del diritto al contraddittorio, ma non viene accolto.
art. 274 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in tema di esigenze cautelari.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Richiamato dalla difesa in tema di presunzioni cautelari e valutazione delle esigenze cautelari.
art. 292, comma 2, lett. c-bis), c.p.p.
Richiamato dalla difesa quale parametro della motivazione dell'ordinanza cautelare.
art. 309, comma 9, c.p.p.
Richiamato dalla difesa nel contesto del riesame e della motivazione sull'ordinanza cautelare.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
La Corte dispone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario poiché il rigetto del ricorso non comporta la rimessione in libertà del ricorrente.
Massime di principio
- Nel sistema della contestazione a catena, la retrodatazione della custodia cautelare può essere chiesta anche in sede di riesame, ma la parte deve allegare in modo specifico sia la potenziale scadenza del termine cautelare per effetto della retrodatazione, sia la desumibilità dalla prima ordinanza di tutti gli elementi posti a base della misura successiva.
- Una censura di retrodatazione è inammissibilmente generica se non dimostra che, accogliendosi la retrodatazione, la misura sarebbe già inefficace per decorso del termine.
- La valutazione di legittimità di un'ordinanza cautelare deve essere compiuta entro i confini del suo contenuto motivazionale; non costituisce di per sé vizio la circostanza che provvedimenti relativi a coindagati abbiano avuto esiti diversi, poiché la pretesa disparità di trattamento non integra autonomamente un vizio del provvedimento impugnato.
- In tema di misura cautelare personale, la motivazione può essere censurata in cassazione solo se realmente mancante, apparente o manifestamente illogica, non essendo sufficiente una diversa lettura delle risultanze investigative proposta dalla difesa.
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