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Sentenza

Sentenza n. 3111/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la declaratoria dell’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202409367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta, formulata già dal giugno 2024 tramite il difensore, di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto per lavoro subordinato. L'amministrazione ha rappresentato la perdurante sospensione del nulla osta già rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024. Nel corso del giudizio sono intervenute un'ordinanza cautelare che ha imposto il riesame dell'istanza previo sollecito dei controlli dell'amministrazione dell'Interno e, successivamente, un'ordinanza di esecuzione ai sensi dell'art. 59 c.p.a. con nomina di un commissario ad acta, a fronte dell'inerzia della sede diplomatica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione: l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e il superamento del termine ragionevole di conclusione del procedimento. Ha valorizzato la richiesta di appuntamento presentata dal ricorrente dal giugno 2024 e il tempo ormai trascorso dall'introduzione della disciplina di sospensione prevista dal d.l. 145/2024, escludendo che tale sospensione potesse protrarsi indefinitamente. Ha quindi ordinato al MAECI e all'Ambasciata d'Italia a Islamabad di convocare il ricorrente entro ulteriori 45 giorni dalla notificazione della sentenza, previa interlocuzione con il Ministero dell'Interno-Sportello unico per l'immigrazione di Ragusa e con l'Ispettorato del lavoro competente. Tali amministrazioni dovranno concludere entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza il procedimento di conferma del nulla osta previsto dall'art. 3, comma 2, del d.l. 145/2024. L'amministrazione è stata condannata al pagamento di 1.500 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione contro il silenzio dell'amministrazione; il giudice verifica l'esistenza dell'obbligo di provvedere e l'inerzia oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.

  • art. 59 c.p.a.

    È stato utilizzato per chiedere e ottenere l'esecuzione dell'ordinanza cautelare mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 87, comma 4, c.p.a.

    La trattazione in pubblica udienza, nel caso esaminato, non determina la nullità della decisione.

  • art. 3, comma 2, d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024

    Prevede il procedimento di conferma del provvedimento dello Sportello unico per l'immigrazione; la sospensione prevista dalla disciplina non può protrarsi oltre un termine ragionevole senza una conclusione espressa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando sia dimostrata sia l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso sia l'inerzia protratta oltre il termine previsto o comunque oltre un termine ragionevole.
  • La sospensione di un procedimento amministrativo prevista dalla legge non può protrarsi indefinitamente: decorso un periodo ragionevole, l'amministrazione competente deve definire la sospensione con una decisione espressa, in senso favorevole o sfavorevole.
  • Quando la definizione di una domanda di visto dipende dalla conferma o dall'aggiornamento di un nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione, l'amministrazione diplomatica deve coordinarsi con le amministrazioni interne competenti e non può giustificare l'inerzia con la mera pendenza dei controlli.
  • Nell'accogliere un ricorso avverso il silenzio, il giudice può fissare termini distinti e coordinati per gli adempimenti delle amministrazioni coinvolte, imponendo prima la conclusione del procedimento presupposto e poi la convocazione dell'interessato presso la sede diplomatica.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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