Cassazione Penale, Sentenza n. 37475/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva due censure: 1) violazione di legge per mancato esame delle conclusioni difensive depositate via PEC in data 6/05/2021, in quanto la Corte aveva rilevato che il difensore non aveva depositato conclusioni; 2) errata qualificazione della fattispecie da parte della Corte d'appello che aveva ritenuto sussistente l'aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. (furto commesso su cosa esistente in ufficio pubblico), sostenendo che la Corte territoriale aveva interpretato l'aggravante senza richiedere un legame funzionale tra la cosa sottratta e il pubblico interesse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo ha ritenuto che il deposito via PEC non fosse stato effettuato correttamente perché l'indirizzo utilizzato (penale.ca.trento@giustiziacert.it) era un indirizzo mittente e non uno degli indirizzi ufficiali indicati dal Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati per la Corte d'appello di Trento (es. depositoattipenali.ca.trento@giustiziacert.it etc.), per cui le conclusioni non erano state ritualmente depositate e non potevano essere censurate. Quanto al secondo motivo la Corte ha confermato che, secondo l'orientamento consolidato, l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. si applica al furto commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico anche se la cosa non appartiene all'ufficio o non ha attinenza con le funzioni svolte; nel caso concreto il furto di portafoglio con denaro e documenti dagli uffici di un Tribunale di sorveglianza integrava l'aggravante. Perciò il provvedimento di condanna emesso dalla Corte d'appello (2 anni e 4 mesi di reclusione e 1.100,00 euro di multa) è stato confermato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 6-quater dell'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176
Stabilisce le modalità di deposito elettronico di memorie e motivi nuovi tramite PEC: il deposito è efficace solo se effettuato agli indirizzi PEC degli uffici giudiziari indicati dal Direttore Generale; l'uso di un indirizzo diverso (es. indirizzo mittente) non produce deposito valido
art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.
L'aggravante per il furto commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico si applica anche quando la cosa sottratta non appartiene all'ufficio o non ha attinenza con le funzioni svolte: la ratio è la maggiore tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della fiducia legata alla conservazione dei beni negli uffici pubblici
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata per addebitare le spese al ricorrente dopo il rigetto del ricorso
Massime di principio
- Perché una memoria o un atto trasmesso via PEC sia valido è necessario inviarlo all'indirizzo PEC ufficiale dell'ufficio destinatario riportato nel provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi; l'invio a un indirizzo diverso può comportare l'inefficacia del deposito
- L'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. va interpretata in senso estensivo: è sufficiente che il furto sia commesso su cosa presente in ufficio o stabilimento pubblico, anche se la cosa non appartiene all'ufficio o non è funzionalmente collegata alle attività svolte
- In sede di impugnazione in Cassazione è difficile ottenere riforma per vizi formali del deposito telematico se il deposito non è conforme alle modalità ufficiali; la difesa deve conservare e produrre ricevute/attestazioni di avvenuto deposito e verificare l'indirizzo utilizzato
- Quando si contesta l'applicazione di un'aggravante codicistica, è utile fondare il ragionamento su interpretazioni testuali e sistematiche consolidate dalla giurisprudenza di legittimità se si vuol ottenere un'inversione di valuta
- Il ricorrente soccombente in Cassazione può essere condannato alle spese processuali; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso
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