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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/209

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/209 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32017R0209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione vincolante nella nomenclatura combinata di un assortimento composto da blocchetto, porta blocchetto e penna a sfera, individuando il codice NC 4820 10 30. La Commissione motiva la soluzione applicando le regole generali di interpretazione della NC, in particolare la RGI 3 b), e attribuisce al blocchetto il carattere essenziale dell’assortimento. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzabilità delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Classificazione doganale di talune merci nella nomenclatura combinata e regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione, ai fini doganali e tariffari, delle merci descritte nell’allegato del regolamento nell’ambito della nomenclatura combinata (NC) dell’Unione. Vincola le autorità doganali e gli operatori negli Stati membri per le merci identiche o sostanzialmente corrispondenti a quelle descritte. Prevede inoltre, per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) non conformi, la possibilità di continuare a invocarle per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/209 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata dell’Unione, classificando una specifica merce composta da tre articoli venduti insieme al dettaglio. La misura si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sugli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, e si colloca nel quadro delle regole generali di interpretazione della NC stabilite dal regolamento (CEE) n. 2658/87.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama l’esigenza di assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. In base ai considerando, le merci elencate nell’allegato devono essere classificate secondo il codice NC corrispondente, al fine di evitare difformità applicative tra Stati membri e di dare coerenza alle misure tariffarie e doganali nell’ambito degli scambi di merci.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le merci descritte nell’allegato, vale a dire un assortimento per la vendita al dettaglio composto da:

  • un blocchetto con circa 75 fogli di carta bianca, perforati e incollati in alto, con parte posteriore e una piccola parte anteriore in cartone;
  • un porta blocchetto rivestito in plastica e rinforzato internamente in cartone, pieghevole, con tasca trasparente e anello elastico per una penna;
  • una sottile penna a sfera in plastica inserita nell’anello. La classificazione è effettuata ai fini della nomenclatura combinata e, quindi, della disciplina doganale e tariffaria dell’Unione.

Classificazione doganale stabilita

L’articolo 1 dispone la classificazione delle merci descritte nell’allegato nel codice NC indicato nella colonna 2 della tabella. Per l’assortimento considerato, il codice assegnato è 4820 10 30, corrispondente a “taccuini, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni”.

Criterio utilizzato per l’attribuzione del codice

La Commissione applica le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, in particolare:

  • RGI 1;
  • RGI 3 b);
  • RGI 6. Secondo la motivazione riportata nell’allegato, l’assortimento è una merce presentata in vendita al dettaglio ai sensi della RGI 3 b). Il blocchetto svolge la funzione essenziale dell’insieme, ossia fornire carta per piccole annotazioni o messaggi. Il porta blocchetto è considerato un mero involucro protettivo, mentre la penna, per caratteristiche oggettive di dimensioni, disegno e valore, non conferisce il carattere essenziale all’assortimento. Conseguentemente, il blocchetto determina la classificazione nella voce 4820.

Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio

L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Si tratta di una clausola rilevante per gli operatori che dispongano di ITV precedenti difformi rispetto alla nuova classificazione.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa, inoltre, la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Effetti pratici per operatori e professionisti

Per gli operatori economici e i consulenti doganali, il regolamento assume rilievo soprattutto per:

  • la corretta determinazione del codice NC in sede di importazione o esportazione;
  • l’eventuale adeguamento di classificazioni già adottate;
  • la gestione del periodo transitorio di tre mesi per le ITV non conformi;
  • la prevenzione di contestazioni in materia di dazi, statistiche doganali e adempimenti connessi. L’allegato costituisce quindi il riferimento operativo essenziale per casi identici o analoghi all’assortimento descritto.

Disposizioni principali

Classificazione della merce descritta in allegato

L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Per l’assortimento composto da blocchetto, porta blocchetto e penna a sfera, la classificazione è nel codice NC 4820 10 30.

Regole di interpretazione e motivazione della classificazione

Il regolamento applica le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata (RGI) 1, 3 b) e 6, nonché il testo delle voci e sottovoci NC 4820, 4820 10 e 4820 10 30. La motivazione centrale è che il blocchetto conferisce all’assortimento il carattere essenziale, mentre il porta blocchetto è mero involucro e la penna non è elemento essenziale.

Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinatadiritto doganalescambi di merci

Testo integrale

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