Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/188

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/188 della Commissione, del 2 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento della Commissione fissa, per un determinato giorno, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La misura dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero basato su dati variabili. I valori sono riportati in allegato per specifici codici NC e paesi di origine, con applicazione immediata dalla pubblicazione.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati mediante codice NC e, per ciascuna origine, mediante codice paese terzo. I valori sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'applicazione riguarda tutti gli Stati membri ed è immediata dalla data di entrata in vigore; il regolamento è direttamente applicabile. Sono esclusi, per definizione, i prodotti e i periodi non elencati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011, richiamato nei considerando.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/188 della Commissione stabilisce, per una specifica data, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La misura si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si afferma che il sistema dei valori forfettari all'importazione deriva dall'attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Oggetto della disciplina

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione applicabili ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. Tali valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati sia per prodotto, identificato mediante codice NC, sia per paese di origine.

Ambito materiale dell'allegato

L'allegato riguarda taluni prodotti ortofrutticoli freschi, tra cui specifiche categorie riconducibili ai codici NC 0702, 0707, 0709, 0805 e 0808. Per ciascun prodotto sono indicati i corrispondenti valori per origini specifiche, come Israele, Marocco, Turchia, Egitto, Tunisia, Stati Uniti, Cile, Cina, Sudafrica, Giamaica e la categoria 'altre origini' (codice ZZ). Il richiamo alla nomenclatura dei paesi rinvia al regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice ZZ corrisponde a 'altre origini'.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato e senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per ciascun prodotto identificato dal codice NC e per ciascun codice di paese terzo di origine.

Base giuridica e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che i valori forfettari sono fissati dalla Commissione in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Elenco dei prodotti e delle origini interessati

L'allegato individua i prodotti ortofrutticoli interessati mediante codici NC (tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90) e associa a ciascuno valori diversi in funzione dell'origine (ad esempio IL, MA, TR, EG, TN, US, CL, CN, ZA, JM, ZZ). Il codice ZZ è definito come 'altre origini'.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofruttadazi doganali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.