Regolamento (UE) 2017/173
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 e di Enterococcus faecium CECT 4515 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo meramente amministrativo il nome del titolare dell’autorizzazione per due additivi per mangimi, a seguito del trasferimento dei diritti di commercializzazione a favore di Evonik Nutrition & Care GmbH. La modifica incide sul regolamento (CE) n. 1292/2008 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011, senza comportare una nuova valutazione di sicurezza. È inoltre previsto un regime transitorio che consente di esaurire le scorte già immesse sul mercato.
Modifica puramente amministrativa del titolare dell'autorizzazione per due additivi per mangimi, con sostituzione di "Norel SA" con "Evonik Nutrition & Care GmbH" nei relativi atti di autorizzazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli additivi per mangimi Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 ed Enterococcus faecium CECT 4515 già autorizzati rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1292/2008 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, il titolare dell’autorizzazione e i soggetti che immettono sul mercato o utilizzano le scorte degli additivi interessati nell’Unione europea e nel SEE. Sono espressamente previste misure transitorie per le scorte esistenti conformi alla disciplina previgente, che possono essere commercializzate e utilizzate fino ad esaurimento.
Modifica del titolare dell’autorizzazione per due additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione interviene su due precedenti autorizzazioni di additivi per mangimi, aggiornando il nome del titolare dell’autorizzazione da "Norel SA" a "Evonik Nutrition & Care GmbH". La modifica deriva dal trasferimento dei diritti di commercializzazione con effetto dal 4 luglio 2016 ed è qualificata dalla Commissione come variazione puramente amministrativa, priva di impatto sulla valutazione di sicurezza degli additivi.
Contesto normativo e presupposti
L’intervento si fonda sull’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La società Norel SA ha presentato domanda per modificare il nome del titolare dell’autorizzazione nelle autorizzazioni contenute nel regolamento (CE) n. 1292/2008 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011. La Commissione richiama il fatto che il richiedente ha prodotto dati a sostegno della richiesta e che l’EFSA è stata informata, ma sottolinea che non è necessaria una nuova valutazione scientifica.
Modifiche al regolamento (CE) n. 1292/2008
Per quanto riguarda Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940, l’allegato del regolamento (CE) n. 1292/2008 viene aggiornato nella seconda colonna sostituendo "Norel SA" con "Evonik Nutrition & Care GmbH". In tal modo il soggetto autorizzato risulta coerente con la nuova titolarità dei diritti di commercializzazione.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011
Per Enterococcus faecium CECT 4515, il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 è modificato sia nel titolo sia nell’allegato. Tutti i riferimenti a "Norel SA" sono sostituiti con "Evonik Nutrition & Care GmbH", così da riflettere il nuovo titolare dell’autorizzazione anche nella denominazione dell’atto e nei dati tecnici dell’allegato.
Regime transitorio
Poiché non vi sono ragioni di sicurezza che impongano un’applicazione immediata delle modifiche, il regolamento introduce un periodo transitorio. Le scorte esistenti di additivi conformi alle disposizioni precedenti possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento, consentendo una gestione ordinata dell’adeguamento documentale e commerciale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica del titolare dell’autorizzazione nel regolamento (CE) n. 1292/2008
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1292/2008, nella seconda colonna, la denominazione "Norel SA" è sostituita con "Evonik Nutrition & Care GmbH" per l’autorizzazione relativa a Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol ed Ecobiol plus).
Aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 è modificato sia nel titolo sia nell’allegato: i riferimenti a "Norel SA" sono sostituiti da "Evonik Nutrition & Care GmbH", così da allineare l’intestazione e i dati dell’autorizzazione relativa a Enterococcus faecium CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso.
Natura amministrativa della modifica
La modifica del titolare dell’autorizzazione è qualificata come puramente amministrativa e non richiede una nuova valutazione scientifica degli additivi; l’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
Misure transitorie per le scorte esistenti
Le scorte di additivi conformi alla disciplina precedente all’entrata in vigore del regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento, al fine di evitare effetti immediati sulle giacenze già presenti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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