Regolamento (UE) 2017/186
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/186 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce condizioni specifiche applicabili all'introduzione nell'Unione di partite da alcuni paesi terzi per motivi di contaminazione microbiologica e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un regime specifico e armonizzato per l’importazione nell’Unione di taluni alimenti di origine indiana esposti a rischio microbiologico, in particolare Salmonella. Impone certificato sanitario, risultati di campionamento e analisi, notifica preventiva e passaggio attraverso un PED, prevedendo controlli documentali, fisici e d’identità con frequenze differenziate. Modifica inoltre il regolamento (CE) n. 669/2009, abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 e stabilisce che i costi dei controlli e delle misure conseguenti siano a carico degli operatori.
Condizioni specifiche per l’importazione nell’Unione di semi di sesamo e foglie di betel dall’India per motivi di contaminazione microbiologica, con controlli ufficiali rafforzati e certificazione sanitaria obbligatoria.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nell’Unione degli alimenti elencati nell’allegato I, in particolare semi di sesamo e foglie di betel (Piper betle L.) originari dell’India e destinati al consumo umano. Riguarda gli operatori del settore alimentare, i loro rappresentanti, le autorità competenti del punto di entrata designato (PED) e le autorità doganali degli Stati membri. Sono esclusi gli alimenti non compresi nell’allegato I; è prevista una misura transitoria per le partite che avevano già lasciato il paese terzo di spedizione prima della data di entrata in vigore senza i documenti richiesti.
Condizioni specifiche per l’introduzione nell’Unione di alcuni alimenti dall’India per rischio microbiologico
Il regolamento nasce dall’esigenza di fronteggiare un grave rischio per la salute pubblica derivante da ripetuti casi di non conformità microbiologica, in particolare per la presenza di Salmonella spp., nei semi di sesamo e nelle foglie di betel importati dall’India. La Commissione interviene sulla base dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e in coordinamento con il sistema dei controlli ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 e al regolamento (CE) n. 669/2009, per garantire un regime uniforme nell’Unione.
Ambito di applicazione
L’atto si applica alle partite di alimenti indicate nell’allegato I, cioè semi di sesamo e foglie di betel (Piper betle L.) originari dell’India. Il regime riguarda l’introduzione nell’Unione di tali partite destinate al consumo umano e coinvolge gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti, le autorità competenti del punto di entrata designato (PED) e le autorità doganali. Il regolamento non disciplina altri alimenti, salvo quanto necessario per l’aggiornamento del regolamento (CE) n. 669/2009 e per la soppressione della disciplina precedente sulle foglie di betel.
Definizioni e coordinamento con la normativa UE vigente
Ai fini del regolamento si applicano le definizioni già contenute nei regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 882/2004 e n. 669/2009. Il testo si inserisce quindi nel quadro generale della legislazione alimentare dell’Unione e dei controlli ufficiali, senza introdurre un autonomo sistema definitorio, ma rinviando alle nozioni consolidate di alimento, operatore del settore alimentare, controllo ufficiale e procedura di importazione.
Obblighi per l’introduzione delle partite nell’Unione
Le partite di alimenti interessate possono essere introdotte nell’Unione solo secondo le procedure del regolamento e solo attraverso il PED. L’impostazione è rigorosamente preventiva: l’importazione è subordinata a documentazione sanitaria e analitica idonea, nonché a controlli ufficiali presso il punto di entrata. Il sistema è costruito per impedire l’ingresso di partite non tracciate o non documentate in modo conforme.
Campionamento, analisi e certificazione sanitaria
Ogni partita deve essere accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi eseguiti dall’autorità competente del paese terzo di spedizione per verificare l’assenza dei rischi indicati nell’allegato I. Il campionamento e le analisi devono rispettare le regole del capo III del titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004; per la Salmonella il metodo di riferimento è l’EN/ISO 6579, ovvero un metodo validato secondo EN/ISO 16140 o protocolli internazionali analoghi.
Inoltre, le partite devono essere corredate da un certificato sanitario conforme al modello dell’allegato III, firmato e timbrato da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del paese terzo di spedizione. Il certificato e i relativi allegati devono essere redatti nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del PED, salvo diversa accettazione di un’altra lingua ufficiale dell’Unione. Il certificato ha validità di quattro mesi dalla data di rilascio e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data dell’ultima analisi microbiologica di laboratorio.
Identificazione e tracciabilità della partita
Ogni partita deve essere identificata mediante un codice di identificazione che coincide con quello indicato sui risultati del campionamento e delle analisi e sul certificato sanitario. Il medesimo codice deve essere riportato su ciascun sacchetto o confezione della partita, in modo da garantire la tracciabilità lungo tutta la catena di importazione e fino alla libera pratica.
Notifica preventiva e documento comune di entrata (DCE)
Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti devono notificare preventivamente all’autorità competente del PED la data e l’ora previste di arrivo fisico della partita nonché la sua natura, compilando la parte I del documento comune di entrata (DCE) e trasmettendolo almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo. Nella compilazione del DCE devono essere rispettate le note orientative richiamate dal regolamento (CE) n. 669/2009. Anche il DCE deve essere redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del PED, salvo diversa autorizzazione nazionale.
Controlli ufficiali al punto di entrata designato
L’autorità competente del PED deve svolgere controlli documentali su ogni partita, per verificare il rispetto degli articoli 4 e 5. I controlli fisici e d’identità sono effettuati secondo gli articoli 8, 9 e 19 del regolamento (CE) n. 669/2009, alla frequenza fissata nell’allegato II: 20% per i semi di sesamo e 10% per le foglie di betel.
Se una partita non è accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato sanitario richiesti, oppure se tali documenti non risultano conformi, la partita non può essere importata nell’Unione e deve essere rispedita nel paese terzo di origine o distrutta.
Una volta completati i controlli, l’autorità competente deve compilare le sezioni pertinenti della parte II del DCE, allegare i risultati delle analisi, attribuire il numero di riferimento, firmare e timbrare l’originale e conservarne copia. Gli originali del DCE, del certificato sanitario e dei risultati analitici devono accompagnare la partita fino all’immissione in libera pratica. Se è autorizzato il trasporto successivo in attesa dei risultati dei controlli fisici, viene rilasciata una copia certificata del DCE originale e la partita deve restare sotto costante controllo delle autorità competenti.
Frazionamento delle partite e immissione in libera pratica
Il frazionamento della partita non è consentito fino al completamento di tutti i controlli e alla compilazione integrale del DCE da parte delle autorità del PED. In caso di successivo frazionamento, ciascuna frazione deve essere accompagnata da una copia autenticata del DCE fino all’immissione in libera pratica.
La libera pratica doganale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, in formato fisico o elettronico, di un DCE debitamente compilato dall’autorità competente del PED, una volta espletati tutti i controlli ufficiali e ottenuti, ove richiesto, esiti favorevoli dei controlli fisici. Le autorità doganali possono rilasciare la partita solo se nel DCE figura una decisione favorevole dell’autorità competente nella casella II.14 e la firma nella casella II.21.
Gestione delle non conformità
Qualora i controlli ufficiali accertino una non conformità rispetto alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004, l’autorità competente del PED deve compilare la parte III del DCE e adottare le misure previste dagli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004. Il regolamento collega quindi la non conformità non solo all’esito negativo dei controlli documentali o analitici, ma anche al necessario intervento correttivo delle autorità di controllo.
Obblighi di relazione e costi
Gli Stati membri devono inviare alla Commissione una relazione semestrale, due volte l’anno e entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, contenente tutti i risultati delle analisi effettuate sulle partite controllate. La relazione deve indicare il numero delle partite introdotte, la loro dimensione in termini di peso netto e il paese di origine, il numero delle partite sottoposte a campionamento e i risultati dei controlli fisici e d’identità.
Tutti i costi derivanti dai controlli ufficiali, compresi campionamento, analisi, stoccaggio ed eventuali misure adottate in caso di non conformità, sono posti a carico degli operatori del settore alimentare.
Regime transitorio, abrogazione e modifica degli atti previgenti
È prevista una misura transitoria: gli Stati membri devono autorizzare l’introduzione delle partite che avevano lasciato il paese terzo di spedizione prima della data di entrata in vigore del regolamento, anche se non accompagnate dal certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi richiesti dal nuovo regime.
Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 e modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 secondo l’allegato IV, sopprimendo la voce relativa ai semi di sesamo dall’allegato I di quel regolamento. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e campo di applicazione
Il regolamento disciplina l’introduzione nell’Unione degli alimenti elencati nell’allegato I, con applicazione limitata alle partite soggette al rischio microbiologico ivi indicato.
Definizioni applicabili
Richiama le definizioni dei regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 882/2004 e n. 669/2009, assicurando coerenza con la disciplina generale UE in materia alimentare e di controlli ufficiali.
Modalità di introduzione e passaggio dal PED
Le partite possono essere introdotte nell’Unione solo secondo le procedure del regolamento e unicamente attraverso il punto di entrata designato (PED).
Campionamento e analisi che accompagnano la partita
Ogni partita deve essere accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dall’autorità competente del paese terzo di spedizione, secondo il capo III del titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004; per la Salmonella si applica il metodo EN/ISO 6579 o un metodo validato in base alla norma EN/ISO 16140 o protocolli analoghi riconosciuti internazionalmente.
Certificato sanitario
Le partite devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello dell’allegato III, firmato e timbrato dall’autorità competente del paese terzo di spedizione. Il certificato e gli allegati devono essere in una lingua ufficiale dello Stato membro del PED, salvo diversa autorizzazione; il documento vale 4 mesi dalla data di rilascio e comunque non oltre 6 mesi dall’ultima analisi microbiologica di laboratorio.
Identificazione della partita
Ciascuna partita deve avere un codice di identificazione corrispondente a quello riportato sui risultati del campionamento e analisi e sul certificato sanitario; il codice deve figurare su ogni sacchetto o confezione.
Notifica preventiva al PED
Gli operatori o i loro rappresentanti devono notificare all’autorità competente del PED, almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo, la data, l’ora prevista e la natura della partita, compilando la parte I del documento comune di entrata (DCE). Il DCE deve essere redatto nella lingua richiesta per il PED, salvo diversa accettazione di un’altra lingua ufficiale UE.
Controlli ufficiali al PED
L’autorità competente effettua controlli documentali su ogni partita per verificare la conformità agli articoli 4 e 5; i controlli fisici e d’identità sono svolti secondo gli articoli 8, 9 e 19 del regolamento (CE) n. 669/2009 con frequenze stabilite nell’allegato II (20% per i semi di sesamo e 10% per le foglie di betel).
Gestione delle non conformità e rilascio del DCE
Se mancano i risultati delle analisi o il certificato sanitario, o se essi non sono conformi, la partita non può essere importata nell’Unione e deve essere rispedita nel paese terzo di origine o distrutta. Dopo i controlli, l’autorità competente completa la parte II del DCE, allega i risultati, assegna il numero di riferimento, firma e timbra l’originale e ne conserva copia.
Tracciabilità, trasporto e divieto di frazionamento anticipato
Gli originali del DCE, del certificato sanitario e dei risultati analitici devono accompagnare la partita fino all’immissione in libera pratica. Il frazionamento non è consentito prima del completamento dei controlli e della compilazione integrale del DCE; dopo il frazionamento, ogni frazione deve essere accompagnata da copia autenticata del DCE.
Immissione in libera pratica
La liberazione doganale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di un DCE debitamente compilato, in formato fisico o elettronico, e, ove richiesto, all’esito favorevole dei controlli fisici. La decisione favorevole dell’autorità competente deve risultare nella casella II.14 e essere firmata nella casella II.21 del DCE.
Non conformità e misure conseguenti
Se i controlli ufficiali rilevano una non conformità rispetto al regolamento (CE) n. 852/2004, l’autorità competente compila la parte III del DCE e adotta le misure previste dagli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.
Obblighi di relazione degli Stati membri
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, due volte l’anno, entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, una relazione sui risultati delle analisi effettuate, indicando numero e dimensione delle partite, paese di origine, numero di partite campionate e risultati dei controlli fisici e d’identità.
Ripartizione dei costi
Tutti i costi derivanti dai controlli ufficiali, inclusi campionamento, analisi, stoccaggio e misure in caso di non conformità, sono posti a carico degli operatori del settore alimentare.
Misure transitorie
Gli Stati membri autorizzano l’introduzione delle partite che hanno lasciato il paese terzo di spedizione prima della data di entrata in vigore del regolamento anche se sprovviste del certificato sanitario e dei risultati di campionamento e analisi richiesti.
Abrogazione e modifica del regime previgente
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 è abrogato. Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato secondo l’allegato IV, con soppressione della voce relativa ai semi di sesamo dall’allegato I di tale regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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