Regolamento (UE) 2017/185
Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga e specifica alcune misure transitorie relative ai regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004, per evitare difficoltà pratiche nell’applicazione immediata di talune prescrizioni. Mantiene, fino al 31 dicembre 2020, deroghe per la fornitura locale di piccoli quantitativi di carni di pollame e lagomorfi e per alcune importazioni di prodotti di origine animale e prodotti composti privi di norme armonizzate UE. In tali casi continuano ad applicarsi le prescrizioni vigenti nello Stato membro di importazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni transitorie per l’applicazione di alcune norme igienico-sanitarie e di controllo ufficiale su alimenti di origine animale e prodotti composti importati, con proroga di deroghe fino al 31 dicembre 2020.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, limitatamente a determinate fattispecie disciplinate dai regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004. Riguarda in particolare la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di pollame e lagomorfi macellati in azienda, nonché l’importazione nell’Unione di prodotti di origine animale e di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale per i quali non siano ancora state stabilite prescrizioni armonizzate a livello UE. Si applica nel periodo transitorio dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2020; l’entrata in vigore avviene il terzo giorno successivo alla pubblicazione. Non disciplina in via generale tutti gli alimenti, ma soltanto le ipotesi oggetto delle deroghe transitorie previste.
Disposizioni transitorie per l’applicazione di determinate norme igieniche e di controllo ufficiale
Il regolamento introduce misure transitorie per facilitare il passaggio alla piena applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004. Il legislatore evidenzia, nei considerando, che l’attuazione immediata di alcune prescrizioni avrebbe potuto creare difficoltà pratiche per operatori e autorità competenti; per questo vengono mantenute alcune deroghe già previste da precedenti disposizioni transitorie.
Ambito e durata
Il regolamento si applica nel periodo transitorio dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2020. Riguarda in modo mirato talune importazioni di prodotti di origine animale e di prodotti composti, nonché la fornitura diretta locale di piccoli quantitativi di carni di pollame e lagomorfi macellati in azienda. L’atto entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fornitura diretta di carni di pollame e lagomorfi
L’articolo 2 mantiene, in deroga all’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, l’esclusione dall’applicazione di tale regolamento per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola. La deroga copre la cessione dal produttore al consumatore finale e anche ai laboratori annessi a esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.
Importazioni di prodotti di origine animale e prodotti composti
L’articolo 3 disciplina le importazioni di prodotti di origine animale privi di prescrizioni armonizzate UE in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni. In tali casi non si applica l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e gli operatori devono conformarsi alle prescrizioni vigenti nello Stato membro di importazione.
Lo stesso articolo 3 prevede inoltre una deroga per gli alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale diversi da quelli già disciplinati dall’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 28/2012. Anche per questi prodotti non si applica l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, restando comunque fermo il rispetto delle regole nazionali dello Stato membro di importazione.
Controlli ufficiali sulle importazioni
L’articolo 4 esclude, per il medesimo periodo transitorio, l’applicazione del capo III del regolamento (CE) n. 854/2004 alle importazioni di prodotti di origine animale per i quali non siano state stabilite prescrizioni armonizzate in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni. Anche in questo caso, la disciplina di riferimento resta quella vigente nello Stato membro di importazione.
Rapporto con la normativa precedente e contesto normativo
Nei considerando il regolamento spiega che alcune misure riprendono e prolungano l’impostazione del regolamento (UE) n. 1079/2013, scaduto il 31 dicembre 2016. Il mantenimento delle deroghe è giustificato dall’esigenza di attendere l’adozione di regole permanenti, in particolare per il controllo delle importazioni di prodotti composti, che dovrebbero essere disciplinate da un futuro regolamento sui controlli ufficiali nella filiera agroalimentare. Inoltre, per alcune importazioni di alimenti di origine animale privi di requisiti specifici nell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, è prevista la necessità di ulteriori consultazioni prima della definizione di elenchi armonizzati di paesi terzi e di modelli comuni di certificato di importazione.
Disposizioni principali
Periodo transitorio e finalità
Stabilisce un quadro transitorio per l’applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004 dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, al fine di evitare difficoltà pratiche nella piena attuazione delle nuove norme igieniche e di controllo ufficiale.
Deroga per la fornitura diretta di carni di pollame e lagomorfi
In deroga all’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, non si applicano le disposizioni di tale regolamento alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi a esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.
Importazioni di prodotti di origine animale privi di prescrizioni armonizzate
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alle importazioni di prodotti di origine animale per i quali non siano state stabilite prescrizioni armonizzate in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni. Per tali prodotti valgono le prescrizioni vigenti nello Stato membro di importazione.
Importazioni di prodotti composti
In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 28/2012 non sono soggetti alle prescrizioni di cui a tale disposizione. Anche per questi prodotti si applicano le prescrizioni vigenti nello Stato membro di importazione.
Controlli ufficiali sulle importazioni di prodotti di origine animale
Il capo III del regolamento (CE) n. 854/2004 non si applica alle importazioni di prodotti di origine animale per i quali non siano state stabilite prescrizioni armonizzate in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni. Restano applicabili le prescrizioni nazionali dello Stato membro di importazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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