Regolamento (UE) 2017/187
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/187 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (DSM 28343) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di Bacillus subtilis (DSM 28343) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso. L’autorizzazione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti dannosi per animali, consumatori e ambiente nelle condizioni d’impiego proposte e ha ritenuto utile l’additivo per migliorare i parametri produttivi. Il regolamento disciplina anche condizioni tecniche di impiego, informazioni da riportare in etichetta, co-uso con alcuni coccidiostatici e misure di protezione per gli utilizzatori.
Autorizzazione dell’uso del preparato di Bacillus subtilis (DSM 28343) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai destinatari finali che producono o utilizzano mangimi per polli da ingrasso nell’Unione europea, con autorizzazione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Riguarda il preparato di Bacillus subtilis (DSM 28343) del titolare Lactosan GmbH & Co. KG, classificato tra gli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L’allegato stabilisce condizioni d’uso, tenore minimo, modalità di etichettatura e misure di sicurezza; non emergono esclusioni territoriali, ma l’impiego è limitato alla specie indicata e alle condizioni autorizzate.
Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 28343) come additivo per mangimi per polli da ingrasso
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/187 della Commissione autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di Bacillus subtilis (DSM 28343) quale additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso. Il provvedimento recepisce l’esito favorevole della valutazione EFSA, secondo cui il preparato non comporta effetti nocivi per salute animale, salute umana e ambiente nelle condizioni d’impiego proposte e può migliorare i parametri produttivi.
Contesto normativo e procedimento di autorizzazione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne definisce presupposti e procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di base ed è stata corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione fonda l’autorizzazione anche sulla conclusione dell’EFSA del 24 maggio 2016, nonché sulla verifica del metodo di analisi da parte del laboratorio di riferimento.
Oggetto dell’autorizzazione e classificazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". Il titolare dell’autorizzazione è Lactosan GmbH & Co. KG e il prodotto è identificato con il numero 4b1825.
Condizioni tecniche di utilizzo
L’allegato limita l’impiego ai polli da ingrasso e prevede un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12%. Il preparato è descritto come formulato solido contenente almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo, con sostanza attiva costituita da spore vive di Bacillus subtilis (DSM 28343). Il metodo analitico previsto per identificazione e conteggio utilizza, rispettivamente, PFGE e il metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar conforme alla norma EN 15784.
Prescrizioni di etichettatura, compatibilità e sicurezza
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare temperatura di conservazione, durata di conservazione e stabilità quando il prodotto è incorporato in pellet. Il regolamento consente l’uso del preparato in mangimi contenenti specifici coccidiostatici autorizzati: diclazuril, nicarbazina, decochinato, lasalocid A sodico, monensin sodico, cloridrato di robenidina, maduramicina ammonio e bromidrato di alofuginone.
Sul piano della sicurezza, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire o ridurre i rischi per gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o contenuti in misura sufficiente, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, compresi dispositivi per la protezione delle vie respiratorie e della pelle.
Durata dell’autorizzazione, efficacia ed entrata in vigore
L’allegato fissa il termine finale del periodo di autorizzazione al 23 febbraio 2027. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.
Basi giuridiche e valutazione scientifica
L’autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 e la verifica dell’EFSA del 24 maggio 2016, che ha concluso per l’assenza di effetti dannosi e per l’idoneità del prodotto a migliorare i parametri produttivi dei polli da ingrasso.
Condizioni di impiego per i polli da ingrasso
L’allegato limita l’impiego ai polli da ingrasso e fissa un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/kg di alimento completo con umidità al 12%. Il preparato è descritto come forma solida contenente almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo.
Indicazioni in etichetta e istruzioni d’uso
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate la temperatura di conservazione, la durata di conservazione e la stabilità quando l’additivo è incorporato in pellet.
Compatibilità con coccidiostatici autorizzati
È consentito l’impiego del preparato nei mangimi contenenti diclazuril, nicarbazina, decochinato, lasalocid A sodico, monensin sodico, cloridrato di robenidina, maduramicina ammonio o bromidrato di alofuginone.
Tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, additivo e premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria e della pelle.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 23 febbraio 2027.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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