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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/172

Regolamento (UE) 2017/172 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost nonché le condizioni per l'importazione di alimenti per animali da compagnia e per l'esportazione di stallatico trasformato (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento (UE) n. 142/2011 su tre profili: la gestione dei residui di digestione e del compost quando uno Stato membro autorizzi parametri alternativi di trasformazione; l’ampliamento delle condizioni di importazione per alcuni alimenti per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca; e l’introduzione di norme armonizzate per l’esportazione di stallatico trasformato e di fertilizzanti organici contenenti esclusivamente tale materiale. Le modifiche incidono sugli allegati V e XIV del regolamento n. 142/2011 e aggiungono una specifica disciplina per l’esportazione dei prodotti derivati indicati. L’obiettivo è garantire coerenza sanitaria, flessibilità regolatoria e un livello di tutela almeno equivalente alle condizioni di immissione sul mercato dell’Unione.

Modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 sui sottoprodotti di origine animale, intervenendo sui parametri di trasformazione in biogas/compost, sull’importazione di alimenti per animali da compagnia e sulle condizioni di esportazione di stallatico trasformato e prodotti derivati.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti degli Stati membri che gestiscono sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare agli impianti di biogas e compostaggio, agli importatori di alimenti per animali da compagnia, e agli esportatori di stallatico trasformato, fertilizzanti organici, compost e residui della digestione. La disciplina riguarda l’applicazione nell’Unione e, per le importazioni/esportazioni, i rapporti con paesi terzi autorizzati; non introduce regole per prodotti diversi da quelli espressamente indicati. Entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Regolamento (UE) 2017/172 della Commissione

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 142/2011, che contiene le disposizioni applicative del regolamento (CE) n. 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. L’intervento è motivato dall’esigenza di adeguare i parametri per la trasformazione in biogas e compost, di chiarire le condizioni di importazione di specifiche categorie di alimenti per animali da compagnia e di stabilire regole uniformi per l’esportazione di stallatico trasformato e prodotti correlati.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano gli impianti di biogas e compostaggio, gli operatori che importano alimenti per animali da compagnia e i soggetti che esportano stallatico trasformato, fertilizzanti organici contenenti soltanto stallatico trasformato, compost e residui della digestione. La disciplina opera nell’ambito del mercato dell’Unione e nei rapporti con paesi terzi autorizzati, nel quadro del sistema di controlli e autorizzazioni previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal regolamento (UE) n. 142/2011.

Trasformazione in biogas e compost

L’allegato V viene modificato per chiarire che i residui di digestione o il compost non conformi alle prescrizioni della sezione devono essere sottoposti a nuova trasformazione o compostaggio; se è rilevata Salmonella, tali materiali devono essere manipolati o eliminati secondo le istruzioni dell’autorità competente. La modifica si coordina con la possibilità, già prevista, che l’autorità competente autorizzi parametri di trasformazione alternativi per determinati impianti e casi specifici.

Importazione di alimenti per animali da compagnia

La tabella 2 dell’allegato XIV, capo II, sezione 1, viene riscritta per distinguere in modo più preciso tra alimenti trasformati, alimenti greggi e articoli da masticare. Per gli alimenti a base di materiali ottenuti da pesci, il regolamento consente l’importazione anche per i prodotti trasformati dai paesi terzi autorizzati per le importazioni di prodotti della pesca ai sensi della decisione 2006/766/CE; per gli alimenti non derivati da pesce restano rilevanti le liste di paesi terzi previste dai regolamenti e dagli allegati richiamati nel testo.

Esportazione di stallatico trasformato e prodotti derivati

Il nuovo capo V dell’allegato XIV introduce una disciplina espressa per l’esportazione di stallatico trasformato e di fertilizzanti organici, compost o residui della digestione che non contengano altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati oltre allo stallatico trasformato. Tali prodotti devono rispettare almeno le condizioni fissate dall’allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e), così da assicurare un livello di garanzia sanitario minimo equivalente a quello richiesto per l’immissione sul mercato nell’Unione.

Rapporti con il quadro normativo previgente e applicazione

Il regolamento si inserisce nel sistema del regolamento (CE) n. 1069/2009, di cui il regolamento (UE) n. 142/2011 costituisce atto di esecuzione. Le modifiche sono adottate dalla Commissione sulla base delle competenze delegate dal regolamento di base e si applicano direttamente in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Estensione delle regole di esportazione all’articolo 25 del regolamento n. 142/2011

È aggiunto all’articolo 25 un nuovo paragrafo 4, secondo cui le norme stabilite nell’allegato XIV, capo V, si applicano alle esportazioni dall’Unione dei prodotti derivati ivi specificati.

Modifica delle regole su biogas e compost

Nell’allegato V, capo III, sezione 3, il punto 2 è sostituito: i residui di digestione o il compost diversi da quelli di cui alla sezione 2, punto 3, lettera b), che non rispettano le prescrizioni della sezione devono essere sottoposti a nuova trasformazione o compostaggio e, in caso di presenza di Salmonella, manipolati o eliminati secondo le istruzioni dell’autorità competente. Restano fuori dall’ambito di tale punto i residui e il compost per i quali siano stati autorizzati parametri di trasformazione alternativi dallo Stato membro.

Importazione di alimenti per animali da compagnia

Nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, la riga 12 è sostituita per distinguere tra alimenti trasformati, alimenti greggi e articoli da masticare. Per gli alimenti trasformati per animali da compagnia e gli articoli da masticare, così come per gli alimenti greggi, sono indicati i materiali ammissibili ai sensi dell’articolo 35 e le condizioni di produzione conformi all’allegato XIII, capo II. Per gli alimenti trasformati a base di materiali ottenuti da pesci, l’importazione è consentita dai paesi terzi elencati nell’allegato II della decisione 2006/766/CE; per gli alimenti greggi da pesce vale lo stesso riferimento. Sono inoltre elencati i paesi terzi ammessi per alimenti greggi e per alimenti trasformati/articoli da masticare non a base di pesce, con inclusione di Giappone, Ecuador, Sri Lanka e Taiwan per talune categorie.

Norme per l’esportazione di stallatico trasformato e prodotti derivati

È aggiunto all’allegato XIV un nuovo capo V recante norme per l’esportazione dei prodotti derivati elencati all’articolo 25, paragrafo 4. Per lo stallatico trasformato e per fertilizzanti organici, compost o residui della digestione da trasformazione generatrice di biogas che non contengano altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati oltre allo stallatico trasformato, è richiesto il rispetto almeno delle condizioni dell’allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaresottoprodotti di origine animalesanità animaleimportazioni ed esportazionifertilizzanti e biogas

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