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Sentenza

Sentenza n. 91/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che disponeva la sospensione dell’utilizzo abitativo, lo sgombero, la sospensione dell’uso della caldaia e il ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (usufruttuario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale adottata dopo un sopralluogo della polizia locale, con il quale era stato accertato l’utilizzo abitativo di locali risultanti destinati a cantine, deducendo la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 222 del r.d. 1265/1934 e della normativa provinciale, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’erroneità dei presupposti e l’eccesso di potere. In particolare, ha contestato che l’ordine di sgombero, il divieto di utilizzo abitativo e la sospensione dell’uso della caldaia fossero stati adottati senza accertare specifiche condizioni di pericolo igienico-sanitario o di insalubrità dei locali e senza il necessario coinvolgimento dell’autorità sanitaria. Ha inoltre contestato l’ordine di rimessione in pristino, sostenendo che il mutamento di destinazione d’uso non fosse urbanisticamente rilevante e che l’amministrazione non avesse descritto gli elementi concreti dai quali desumere l’effettivo cambio di destinazione. Nel corso del giudizio, dopo il parere negativo della Commissione edilizia sulla SCIA in sanatoria, il ricorrente ha dichiarato cessato l’interesse alle censure relative all’abuso edilizio e all’ordine di ripristino, insistendo soltanto sulle misure di sgombero e di divieto di utilizzo abitativo.

La decisione

Il giudice ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento al secondo motivo e alla parte dell’ordinanza relativa all’ordine di rimessione in pristino. Ha qualificato l’ordinanza come atto plurimo, espressione di due poteri distinti e autonomi: il potere sanitario di dichiarare l’inabitabilità e ordinare lo sgombero ai sensi dell’art. 222 del r.d. 1265/1934 e il potere repressivo edilizio finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi. Ha escluso che la mancanza del titolo edilizio potesse, da sola, giustificare lo sgombero e il divieto di utilizzo abitativo adottati ai sensi dell’art. 222. Tali misure richiedono un’adeguata istruttoria tecnico-sanitaria, l’accertamento di concrete carenze igieniche o di salubrità idonee a determinare un pericolo per la salute e una motivazione puntuale; nel caso concreto né l’ordinanza né il verbale di sopralluogo indicavano deficienze igienico-sanitarie, né risultava acquisito un accertamento dell’autorità sanitaria. Il successivo parere negativo della Commissione edilizia non poteva integrare retroattivamente l’istruttoria, sia perché successivo all’atto sia perché la Commissione non era autorità sanitaria, in applicazione del principio tempus regit actum. Il primo motivo è stato quindi accolto e l’ordinanza è stata annullata limitatamente alla sospensione dell’utilizzo abitativo, allo sgombero e alla sospensione dell’uso della caldaia, con obbligo per l’amministrazione di rieditare l’istruttoria in sede conformativa. È rimasta ferma l’efficacia dell’ordine di rimessione in pristino, divenuto inoppugnabile per la sopravvenuta carenza di interesse. La questione della fiscalizzazione dell’abuso è stata ritenuta estranea al giudizio, perché riferita a una successiva fase esecutiva non ancora realizzata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 222 r.d. 1265/1934

    Il podestà (ora il sindaco), sentito l’ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.

    La disposizione attribuisce un potere ordinario, tipico e non contingibile né urgente, il cui esercizio presuppone una valutazione tecnico-sanitaria, un’adeguata istruttoria e una motivazione puntuale sull’effettiva insalubrità o pericolosità dei locali.

  • art. 93, comma 9, l.p. 15/2015

    È richiamato quale disposizione provinciale collegata all’esercizio del potere di dichiarazione di inabitabilità e di sgombero previsto dall’art. 222 del r.d. 1265/1934.

  • artt. 123 e seguenti l.p. 1/2008

    Fondano il distinto potere repressivo edilizio comunale, diretto al ripristino dello stato dei luoghi in caso di mutamento di destinazione d’uso privo del necessario titolo edilizio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia su una parte delle censure.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    Ha consentito la trasposizione davanti al giudice amministrativo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica originariamente proposto.

Massime di principio

  • L’ordine di sgombero e il divieto di utilizzo abitativo adottati ai sensi dell’art. 222 del r.d. 1265/1934 presuppongono l’accertamento concreto di condizioni igienico-sanitarie o di insalubrità idonee a determinare un pericolo per la salute; la mera abusività edilizia o la mancanza del titolo abilitativo non sono sufficienti a giustificarli.
  • Il potere previsto dall’art. 222 del r.d. 1265/1934 è un potere ordinario e tipico, non contingibile e urgente, che deve essere esercitato sulla base di una valutazione tecnico-sanitaria dell’autorità competente, con adeguata istruttoria e motivazione puntuale.
  • Quando un’unica ordinanza contiene misure fondate su poteri diversi, come il potere sanitario di sgombero e il potere edilizio di ripristino, essa può configurarsi come atto plurimo composto da parti autonome; l’eventuale illegittimità della parte sanitaria non travolge automaticamente la distinta misura edilizia.
  • Un accertamento o parere successivo all’adozione del provvedimento non può integrare retroattivamente l’istruttoria mancante, dovendo la legittimità dell’atto essere valutata secondo il principio tempus regit actum e sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione.
  • La dichiarazione del ricorrente di avere perso interesse a una parte delle censure, resa prima della decisione, comporta l’improcedibilità parziale per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesse

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