Cassazione Penale, Sentenza n. 41408/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Drago impugna l'ordinanza di rigetto della Corte d'Appello che aveva negato la riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di colpa grave. Il ricorrente sostiene che gli elementi che hanno poi determinato la derubricazione del reato (da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni) erano già presenti negli atti al tempo della decisione cautelare (intercettazioni e dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario), per cui non poteva ritenersi che la sua condotta avesse causalmente contribuito alla ingiusta detenzione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la derubricazione è avvenuta soprattutto in ragione delle risultanze dibattimentali, tra cui la deposizione della persona offesa che negò le minacce e ritrattò precedenti dichiarazioni; tale nuova valutazione ha evidenziato che la custodia cautelare non era applicabile sin dall'origine. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che sussistesse la condotta gravemente colposa del ricorrente: dalle intercettazioni emergeva che Drago si era rivolto a due soggetti (Finocchiaro e Puglisi), noti per appartenenza ad ambienti malavitosi, cosicché la sua condotta aveva creato un'apparenza di reato e aveva indotto in errore il giudice della cautela. Per tali ragioni è stato escluso il diritto alla riparazione e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non sono state liquidate spese per il Ministero poiché la memoria dell'Avvocatura non ha effettivamente contrastato il ricorso.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione distinguendo tra ingiustizia sostanziale (assoluzione definitiva per cause come il fatto non sussiste) e ingiustizia formale (illegittimità ab origine della misura). Il diritto è escluso se la custodia cautelare sia stata causata dal comportamento del detenuto per dolo o colpa grave.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata come criterio sulle condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la sentenza valuta l'assenza sin dall'origine di tali condizioni come possibile causa di riparazione.
art. 280 cod. proc. pen.
Richiamato assieme all'art. 273 per definire i presupposti di legittimità della misura cautelare; la decisione valuta se tali condizioni sussistessero 'ah origine'.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 393 cod. pen.
Riferito nella fase cautelare: il GIP aveva ritenuto che i limiti edittali del reato individuato impedissero l'applicazione della misura, indicazione usata nella ricostruzione del percorso cautelare.
Massime di principio
- Il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. può sorgere sia in presenza di assoluzione definitiva sia quando il provvedimento cautelare risulti illegittimo sin dall'origine anche se tale illegittimità viene accertata nel giudizio di merito.
- La valutazione se sussista dolo o colpa grave del ricorrente è centrale: se la sua condotta ha creato l'apparenza del reato e ha indotto in errore il giudice della cautela, il diritto alla riparazione può essere escluso.
- La mera esistenza in atti di elementi che poi vengono valutati diversamente in sede di merito non esclude automaticamente la riparazione; occorre però verificare se l'accertamento di insussistenza delle condizioni cautelari derivi da elementi nuovi o da una diversa valutazione di elementi già trasmessi al giudice cautelare.
- La derubricazione del reato in sede di merito può formare titolo per la riparazione solo se da essa si evince che le condizioni di applicabilità della misura non sussistevano sin dall'origine; se invece emergono ritrattazioni o elementi decisivi emersi solo in dibattimento, può rimanere fermo l'ostacolo della colpa grave.
- Nelle situazioni in cui l'imputato abbia coinvolto terzi con profili di pericolosità o appartenenti ad ambienti criminali per esercitare pressione, tale comportamento può essere qualificato come colpa grave idonea a escludere la riparazione.
- In caso di ricorso rigettato il giudice può condannare alle spese; l'Avvocatura dello Stato, se non contrasta efficacemente il ricorso, potrebbe non vedere liquidate le proprie spese.
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