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Circolare

Circolare numero 205 del 01-12-2016

Con la presente circolare s’illustra la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane di cui al D.Interm. 78642/2014. Il Fondo, assicura una tutela a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso, a favore dei lavoratori dipendenti di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste Italiane di cui all’art. 7, comma 9 sexies del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 . INDICE: 1. Premessa e quadro normativo. 2. Finalità e ambito di applicazione. 3. Prestazioni. 3.1. Tipologia. 3.2. Condizioni di accesso alle prestazioni. 3.3. Ambito di applicazione: beneficiari. 3.4. Programmi formativi. 3.4.1. Criteri e modalità di accesso. Termini e modalità di presentazione della domanda di intervento. 3.4.2. Elementi della domanda. 3.4.3. Misura del finanziamento. 3.4.4. Modalità di finanziamento dell’intervento formativo e modalità operative. 3.5. Assegno ordinario. 3.5.1. Cause d’intervento. 3.5.2. Criteri e modalità di accesso. 3.5.3 Misura della prestazione. 3.5.4. Durata dell’intervento. 3.5.5. Contribuzione correlata. 3.5.6. Contributo addizionale. 3.5.7. Assegno ordinario e attività di lavoro. 3.5.8. Assegno ordinario e altre prestazioni. 3.5.9. Termini e modalità di presentazione della domanda. 3.5.10. Pagamento delle prestazioni. 4. Istruzioni operative. 4.1. Istruttoria della domanda. 4.2. Delibera di concessione. 5. Monitoraggio e rendicontazione della spesa. 6. Istruzioni contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna la disciplina del Fondo di solidarietà per il personale di Poste Italiane e del Gruppo Poste, alla luce del D.Lgs. 148/2015, precisando che il Fondo è già conforme e quindi non necessita di adeguamenti. Fornisce istruzioni amministrative, operative e contabili per le prestazioni ordinarie: finanziamento di programmi formativi e assegno ordinario, con indicazione di beneficiari, condizioni di accesso, termini di domanda, misura delle prestazioni, contribuzione correlata, contributo addizionale, modalità di pagamento, istruttoria, monitoraggio e nuovi conti contabili. Sono inoltre richiamate le regole transitorie, il pagamento diretto in prima applicazione e le scadenze per il conguaglio.

Istruzioni per le prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà Poste Italiane

Fondo di solidarietà Poste Italiane: prestazioni ordinarie, procedura e contabilità

La circolare fornisce le istruzioni amministrative, operative e contabili relative alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà per il personale di Poste Italiane S.p.A. e delle società del Gruppo Poste Italiane. Il documento si colloca nel quadro del riordino dei fondi di solidarietà operato dal D.Lgs. n. 148/2015 e chiarisce che il Fondo, già istituito con il D.I. n. 78642 del 24 gennaio 2014, è conforme alla nuova disciplina e non necessita di adeguamenti.

Quadro normativo e continuità gestionale

Il Fondo trae origine dal D.I. 1 luglio 2005 n. 178, adottato in attuazione dell’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996, con finalità di sostegno nei processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione e trasformazione aziendale. Con la legge n. 92/2012 e poi con il D.Lgs. n. 148/2015, la disciplina dei fondi di solidarietà è stata aggiornata e l’art. 3 della legge n. 92/2012 è stato abrogato. Il D.I. n. 78642/2014, che ha istituito il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane, è considerato coerente con l’art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015; pertanto i richiami alla legge n. 92/2012 devono leggersi come riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo.

La circolare ricorda anche la fase transitoria di continuità amministrativa: il precedente Comitato amministratore ha proseguito le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato, avvenuta con D.M. 28 dicembre 2015 e insediamento il 26 gennaio 2016. Viene inoltre richiamata la precedente circolare n. 95/2015, che aveva già fornito istruzioni sulle prestazioni straordinarie e sulla contribuzione ordinaria di finanziamento.

Finalità e ambito di applicazione

Il Fondo opera nell’ambito di processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. La sua funzione è duplice: da un lato favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, dall’altro realizzare politiche attive di sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito.

Le prestazioni si distinguono in:

  • prestazioni ordinarie, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in costanza di rapporto;
  • prestazioni straordinarie, in caso di cessazione del rapporto, nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo.

I destinatari sono i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. e delle società del Gruppo Poste Italiane indicate dall’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Restano esclusi i lavoratori di aziende derivate o derivanti dalle società del gruppo quando non sia mantenuta una partecipazione azionaria di controllo, nonché i dipendenti di società con licenza bancaria, di trasporto aereo e di corriere espresso.

Prestazioni ordinarie: finanziamento dei programmi formativi

Tra le prestazioni ordinarie rientra il finanziamento di programmi di formazione per la riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali o dell’Unione Europea. L’accesso al finanziamento è subordinato al preventivo espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale. Tali procedure devono concludersi con un accordo aziendale; in mancanza di accordo l’azienda non può accedere al finanziamento.

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica alla sede INPS competente per la matricola aziendale su cui insistono i lavoratori in formazione, oppure alla sede competente per la matricola di accentramento contributivo se l’azienda ha assolto l’obbligo di unicità della posizione contributiva. Le istruzioni operative per l’inoltro on-line erano già state fornite con la circolare n. 122/2015.

La domanda deve contenere:

  • dati anagrafici dell’azienda, del titolare o del legale rappresentante;
  • periodo di formazione;
  • numero dei lavoratori coinvolti;
  • totale delle ore di formazione svolte;
  • importo da finanziare per le ore di formazione;
  • data dell’accordo sindacale;
  • dichiarazione di responsabilità sull’eventuale fruizione di altri finanziamenti nazionali o comunitari, con i relativi dati in caso affermativo.

Devono essere allegati:

  • copia dell’accordo sindacale;
  • elenco dei lavoratori beneficiari con indicazione, per ciascuno, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.

La misura del finanziamento è pari alla retribuzione oraria lorda dei lavoratori interessati per le ore dedicate alla formazione, al netto di eventuali finanziamenti già ottenuti da fondi nazionali o comunitari. Ai fini del calcolo, la retribuzione mensile di riferimento è l’imponibile previdenziale del lavoratore.

Una volta deliberato il finanziamento dal Comitato amministratore, la delibera è comunicata all’azienda e resa disponibile nel cassetto bidirezionale. Il recupero avviene mediante conguaglio dei contributi dovuti dall’azienda. Nel flusso UniEmens deve essere utilizzata la causale “L120”, con significato di recupero formazione Fondo di solidarietà società Gruppo Poste D.I. n. 78642/2014. Il conguaglio può essere effettuato dal mese successivo alla comunicazione della delibera.

Assegno ordinario: presupposti e causali

L’altra prestazione ordinaria è l’assegno ordinario, riconosciuto nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa superiore a 36 ore annue pro-capite, per le ore eccedenti tale limite. La prestazione opera per le causali previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, con rinvio alle circolari INPS n. 197/2015 e alle circolari ministeriali n. 24/2015 e n. 30/2015 per le causali straordinarie.

L’intervento è finalizzato sia a fronteggiare crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia a sostenere situazioni di crisi prolungate collegate a ridimensionamenti produttivi. Per le causali di integrazione salariale ordinaria le istanze sono valutate secondo i criteri del decreto ministeriale n. 95442/2016, applicabili alle domande presentate dal 29 giugno 2016; per le causali straordinarie valgono i criteri del decreto ministeriale n. 94033/2016, applicabili alle domande presentate dal 9 febbraio 2016.

Assegno ordinario: accesso, misura e durata

L’accesso alla prestazione è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro o determinano riduzione dei livelli occupazionali, nonché delle eventuali procedure legislative. Le procedure devono concludersi con un accordo aziendale che, per i periodi di accesso all’assegno ordinario, individui una pluralità di strumenti coerenti con la disciplina applicabile. In assenza di accordo, l’azienda non può accedere al finanziamento richiesto.

La prestazione è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate, con riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986, corrispondente all’aliquota contributiva per gli apprendisti. La circolare riporta per il 2016 i massimali CIGO già richiamati nella circolare n. 48/2013:

  • retribuzione fino a € 2.102,24: massimale lordo € 971,71 e netto € 914,96;
  • retribuzione superiore a € 2.102,24: massimale lordo € 1.167,91 e netto € 1.099,70.

La durata massima, per effetto del rinvio del D.Lgs. n. 148/2015, non può essere inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non può superare i limiti previsti per CIGO e CIGS in base alla causale.

Contribuzione correlata e contributo addizionale

Per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario è dovuta, a carico del Fondo, la contribuzione correlata alla prestazione, utile sia ai fini del diritto a pensione, anche anticipata, sia della misura della pensione. La base di calcolo è la retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese dell’evento, determinata dal datore di lavoro sulla base di elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

La contribuzione è calcolata secondo l’art. 40 della legge n. 183/2010. Per il 2016, le aliquote di riferimento indicate sono:

  • 32,65% per gli iscritti al Fondo speciale di quiescenza Poste;
  • 33% per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

È inoltre prevista l’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per chi opta per il sistema contributivo, si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, pari per il 2016 a € 100.324,00.

In caso di fruizione dell’assegno ordinario, il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo addizionale dell’1,5% sulle retribuzioni imponibili perse dai lavoratori beneficiari. Le richieste e il recupero del contributo addizionale, nei casi di pagamento diretto, avvengono con modalità analoghe a quelle previste per la CIG.

Presentazione della domanda e regole di pagamento dell’assegno ordinario

Dal 24 settembre 2015, le aziende devono presentare la domanda di assegno ordinario non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione e non oltre 15 giorni dall’inizio della stessa. La domanda va inoltrata esclusivamente in via telematica alla struttura INPS competente per l’unità produttiva.

Nella domanda devono essere indicate solo le ore di sospensione eccedenti il limite delle 36 ore annue pro-capite. Deve inoltre essere allegata una dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante che attesti che le ore richieste sono appunto quelle eccedenti tale limite. In fase transitoria, finché non saranno adeguate le procedure, va allegata anche la stima della prestazione distinta fra assegno e contribuzione correlata; tali documenti devono essere inseriti nell’allegato A della domanda online.

Il pagamento, in prima applicazione, avviene esclusivamente in modalità diretta, con utilizzo del mod. SR41 per la comunicazione dei dati necessari all’erogazione. La circolare precisa che il pagamento diretto è la soluzione adottata fino al completamento della procedura end-to-end e delle istruzioni UniEmens per il pagamento a conguaglio. Un successivo messaggio comunicherà la data dalla quale il datore di lavoro anticiperà l’importo ai dipendenti e lo compenserà nella denuncia contributiva mensile.

L’assegno ordinario può essere pagato direttamente al lavoratore solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’azienda e previa autorizzazione delle strutture territoriali INPS. In tale ipotesi, le sedi devono verificare che, nel periodo di competenza, i beneficiari non siano titolari di posizioni giuridiche o prestazioni incompatibili.

Termini di conguaglio e decadenza

La circolare richiama il termine decadenziale introdotto dal D.Lgs. n. 148/2015: il conguaglio o il rimborso delle integrazioni anticipate devono essere effettuati entro sei mesi, a pena di decadenza. Il termine decorre:

  • dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione, se questa scadenza interviene nel periodo di paga;
  • dalla data del provvedimento di concessione, se successiva al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata.

Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto, i sei mesi decorrono da tale data, con ultima denuncia utile per il conguaglio nella competenza di marzo 2016. Decorso il termine, il conguaglio non è più operabile né su denuncia ordinaria né su flussi di regolarizzazione.

Istruttoria, delibera e gestione amministrativa

Le sedi INPS, ricevuta la domanda, devono verificare:

  • completezza della domanda;
  • appartenenza dell’azienda al campo di applicazione del Fondo;
  • correttezza e completezza degli allegati;
  • disponibilità di risorse nel Fondo.

Per l’assegno ordinario devono inoltre controllare:

  • rispetto dei termini di presentazione;
  • integrabilità della causale;
  • compatibilità dei lavoratori;
  • assenza di prestazioni incompatibili, come contratto di solidarietà di tipo b o CIG in deroga.

Le domande possono essere accolte solo entro i limiti delle risorse disponibili, tenuto conto dei finanziamenti già autorizzati e degli oneri di gestione. Terminata l’istruttoria, la sede predispone la proposta di delibera e la trasmette alla Direzione generale, che verifica la capienza del Fondo e inoltra la proposta al Comitato amministratore. Nella fase di avvio del Fondo, l’intero flusso è gestito dalla Direzione centrale.

La concessione del finanziamento è deliberata dal Comitato amministratore con deliberazione assunta a maggioranza dei presenti. I ricorsi avverso le deliberazioni sono decisi in unica istanza dal medesimo Comitato. Se l’esecuzione della decisione evidenzia profili di illegittimità, il Direttore generale dell’INPS può sospenderla entro cinque giorni, sottoponendo il provvedimento al Presidente, che decide entro i tre mesi successivi se dare ulteriore corso alla decisione o annullarla. Decorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.

Monitoraggio della spesa e disponibilità del Fondo

La circolare richiama il principio del pareggio di bilancio dei fondi di solidarietà sancito dall’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015. Il Comitato può proporre modifiche dell’importo delle prestazioni o dell’aliquota contributiva per garantire l’equilibrio finanziario; in mancanza di adeguamento contributivo, l’INPS deve non erogare prestazioni eccedenti la disponibilità.

Il monitoraggio è effettuato tramite schede che riportano risorse disponibili e importi deliberati. L’importo deliberato viene sostituito dall’importo effettivamente fruito quando la prestazione si considera conclusa per pagamento completato, decadenza, esaurimento dei beneficiari o delle ore autorizzate.

Per l’assegno ordinario, gli importi necessari sono sottratti dalla disponibilità del Fondo con l’emissione della delibera di autorizzazione. In caso di pagamento diretto, i datori di lavoro devono trasmettere entro sei mesi i dati necessari all’erogazione; oltre tale termine, i pagamenti si considerano consolidati e le somme residue tornano disponibili al Fondo. In caso di anticipazione del datore di lavoro con successivo conguaglio, trascorso il termine decadenziale le somme autorizzate e non utilizzate sono riacquisite alla disponibilità del Fondo.

Istruzioni contabili

La circolare istituisce nuovi conti per la rilevazione degli oneri connessi alle prestazioni del Fondo. Per i programmi formativi, contabilizzati tramite il codice UniEmens “L120”, sono istituiti:

  • PIR30111, per l’onere di competenza di anni precedenti;
  • PIR30171, per l’onere di competenza dell’anno in corso.

Per l’assegno ordinario sono istituiti:

  • PIR30100, per l’onere relativo agli assegni ordinari;
  • PIR10100, per il debito verso i lavoratori beneficiari;
  • PIR22100, per la trattenuta del 5,84% che resta nella disponibilità del Fondo;
  • PIR10132, per le partite ancora da definire a fine esercizio;
  • PIR24131, per i recuperi di assegni ordinari;
  • PIR00131, per le partite creditorie residue a fine esercizio;
  • PIR32141, per l’onere della contribuzione figurativa dei periodi di erogazione degli assegni ordinari.

Sono inoltre richiamati i nuovi codici bilancio:

  • “3157” per somme non riscosse dai beneficiari relative agli assegni ordinari;
  • “1141” per il recupero di assegni ordinari e per i crediti inesigibili.

I saldi dei conti di credito e debito di nuova istituzione saranno ripresi automaticamente nell’esercizio successivo in contropartita dei conti PIR55150 e PIR55151. Le operazioni contabili relative alla contribuzione correlata saranno effettuate dalla Direzione generale in sede di rendiconto annuale fino al completamento del colloquio tra procedure.

Punti principali

Quadro normativo e continuità del Fondo

La circolare ricostruisce l’evoluzione del Fondo di solidarietà per Poste Italiane, dal D.I. 1 luglio 2005 n. 178 al D.I. 24 gennaio 2014 n. 78642, emanato in attuazione della legge n. 92/2012. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, i fondi di solidarietà sono stati riordinati e i riferimenti alla legge n. 92/2012 devono intendersi sostituiti dalle corrispondenti norme del decreto legislativo. Il D.I. n. 78642/2014 è ritenuto già conforme all’art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015 e quindi non necessita di adeguamento.

Ambito di applicazione e beneficiari

Il Fondo interviene in favore del personale dipendente di Poste Italiane S.p.A. e delle società del Gruppo Poste Italiane indicate dall’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Restano esclusi i lavoratori di aziende derivate o derivanti in cui non sia mantenuta la partecipazione azionaria di controllo, nonché i dipendenti di società con licenza bancaria, di trasporto aereo e di corriere espresso. Le prestazioni ordinarie sono accessibili a tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti professionalizzanti e i lavoratori a tempo determinato, esclusi i dirigenti, senza requisito di anzianità aziendale.

Prestazioni ordinarie: programmi formativi

Il Fondo finanzia programmi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali o dell’Unione Europea. L’accesso è subordinato al previo espletamento delle procedure contrattuali e alla conclusione di un accordo aziendale; in assenza di accordo, il finanziamento non è concedibile. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica alla sede INPS competente per la matricola interessata o per la matricola di accentramento contributivo. La domanda deve contenere dati aziendali, periodo formativo, numero dei lavoratori, ore di formazione, importo richiesto, data dell’accordo sindacale, dichiarazione su altri finanziamenti e allegati obbligatori (accordo sindacale ed elenco dei beneficiari con retribuzione oraria, ore e retribuzione da finanziare). Il finanziamento corrisponde alla retribuzione oraria lorda per le ore di formazione, al netto di eventuali altri finanziamenti.

Assegno ordinario: condizioni, misura e durata

L’assegno ordinario spetta nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa oltre il limite di 36 ore annue pro-capite, per le causali previste dalla normativa su CIGO e CIGS. L’accesso richiede il preventivo svolgimento delle procedure sindacali e un accordo aziendale che individui una pluralità di strumenti; senza accordo non si accede al Fondo. La prestazione è pari all’80% della retribuzione globale persa, con riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986, e nei limiti dei massimali CIGO indicati per il 2016. La durata minima è di 13 settimane in un biennio mobile e non può superare i limiti previsti per CIGO e CIGS a seconda della causale.

Contribuzione correlata e contributo addizionale

Per i periodi coperti da assegno ordinario è dovuta la contribuzione correlata a carico del Fondo, utile ai fini del diritto e della misura della pensione. Il valore retributivo da assumere è la retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese dell’evento, determinata dal datore di lavoro sulla base di elementi retributivi ricorrenti e continuativi. Per il 2016, l’aliquota di riferimento è pari al 32,65% per gli iscritti al Fondo speciale di quiescenza Poste e al 33% per gli iscritti al FPLD, con applicazione dell’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale sulle quote eccedenti la prima fascia pensionabile; per i soggetti soggetti al sistema contributivo si applica il massimale annuo di € 100.324,00. In caso di assegno ordinario, il datore di lavoro versa inoltre un contributo addizionale dell’1,5% sulle retribuzioni imponibili perse.

Domande, pagamento e conguaglio dell’assegno ordinario

La domanda per l’assegno ordinario va presentata non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione. Deve indicare solo le ore eccedenti le 36 ore annue pro-capite e contenere una dichiarazione di responsabilità; in fase transitoria va allegata anche la stima della prestazione distinta tra assegno e contribuzione correlata. L’erogazione avviene, in prima applicazione, esclusivamente con pagamento diretto, tramite mod. SR41, in attesa del completamento delle procedure; successivamente sarà possibile il pagamento anticipato dal datore di lavoro con conguaglio. Il conguaglio o il rimborso vanno effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi secondo le regole del D.Lgs. n. 148/2015.

Istruttoria, delibera e monitoraggio finanziario

Le sedi INPS devono verificare completezza della domanda, appartenenza aziendale al campo di applicazione, allegati, disponibilità del Fondo e, per l’assegno ordinario, tempestività, integrabilità della causale, compatibilità dei lavoratori e assenza di prestazioni incompatibili. La concessione è deliberata dal Comitato amministratore; i ricorsi sono decisi dallo stesso Comitato. Il Direttore generale INPS può sospendere l’esecuzione in caso di profili di illegittimità, con successiva decisione del Presidente. Il Fondo opera nel rispetto dell’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità; il monitoraggio tiene conto degli importi effettivamente fruiti e delle somme non più utilizzabili per decadenza, esaurimento ore o conclusione della prestazione.

Istruzioni contabili e nuovi conti

La circolare istituisce nuovi conti per la rilevazione degli oneri e dei debiti/crediti relativi ai programmi formativi e all’assegno ordinario, tra cui i conti PIR30111 e PIR30171 per la formazione, PIR30100 e PIR10100 per l’assegno ordinario, PIR22100 per la trattenuta del 5,84%, PIR32141 per la contribuzione figurativa e altri conti per riaccrediti, recuperi e partite ancora da definire. È previsto anche un nuovo codice bilancio per il flusso UniEmens (“L120” per la formazione, “3157” per somme non riscosse, “1141” per recuperi di assegni ordinari).

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