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Circolare

Circolare numero 213 del 02-12-2016

1 Premessa e quadro normativo. 2 Finalità e ambito di applicazione. 3 Prestazioni ordinarie ed emergenziali. 3.1 Tipologia. 3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni. 3.3 Ambito di applicazione: beneficiari. 4 Prestazioni ordinarie. 4.1 Programmi formativi. 4.1.1 Criteri e modalità di accesso. Termini e modalità di presentazione della domanda di intervento. 4.1.2 Elementi della domanda. 4.1.3. Misura del finanziamento. 4.1.4. Modalità di finanziamento dell’intervento formativo e modalità operative. 4.2 Assegno ordinario. 4.2.1 Cause di intervento. 4.2.2 Criteri e modalità di accesso. 4.2.3 Misura della prestazione. 4.2.4 Durata dell’intervento. 4.2.5 Contribuzione correlata. 4.2.6 Contributo addizionale. 4.2.7 Assegno ordinario e attività di lavoro. 4.2.8 Assegno ordinario e altre prestazioni. 4.2.9 Termini e modalità di presentazione della domanda. 4.2.10 Pagamento delle prestazioni. 4.2.11 Disciplina dell’assegno ordinario in caso di superamento del tetto aziendale. 4.3 Integrazione ASpI ai lavoratori sospesi. 5 Prestazioni emergenziali. 5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso. 5.2 Assegno emergenziale. 5.2.1 Misura della prestazione. 5.2.2 Durata della prestazione – sospensione cumulo e decadenza. 5.2.3 Contribuzione correlata. 5.2.4 Termini e modalità di presentazione della domanda. 5.2.5 Contribuzione emergenziale. 5.2.6 Modalità di pagamento dell’assegno emergenziale. 5.2.7 Compatibilità con altre prestazioni. 5.3 Regime fiscale. 5.4 Programmi di supporto alla ricollocazione professionale - outplacement. 5.4.1 Condizioni, criteri, modalità di accesso e misura del finanziamento. 5.4.2 Termini e modalità di presentazione della domanda. 5.4.3 Modalità di pagamento dell’outplacement. 6 Istruzioni operative. 6.1 Istruttoria della domanda. 6.2 Delibera di concessione. 7 Monitoraggio e rendicontazione della spesa. 8 Istruzioni contabili. 8.1 Programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale del personale - art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), del Decreto interministeriale n. 83486/2014. 8.2 Assegni ordinari per il sostegno del reddito – art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), del D.I. n. 83486/2014. 8.3 Assegno emergenziale – art. 12, comma 1, lettera a), del D.I. n. 83486/2014. 8.4 Programmi di supporto alla ricollocazione professionale, c.d. “outplacement” – art. 12, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486/2014.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il quadro normativo del Fondo di solidarietà per il personale del credito, chiarendo il raccordo tra disciplina originaria e D.Lgs. 148/2015, e fornisce le istruzioni amministrative, operative e contabili per le prestazioni ordinarie e emergenziali. Vengono disciplinati programmi formativi, assegno ordinario, assegno emergenziale e outplacement, con indicazione di requisiti, termini, misure, contribuzione correlata, contributi a carico dei datori di lavoro, modalità di domanda e conguaglio, oltre alle nuove istruzioni contabili e ai conti da utilizzare.

Fondo di solidarietà del credito: istruzioni su prestazioni ordinarie, emergenziali e contabili

Fondo di solidarietà per il personale del credito: aggiornamento normativo, prestazioni e istruzioni contabili

La circolare fornisce un quadro organico della disciplina del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, alla luce del D.Lgs. n. 148/2015. L’intervento chiarisce che il Fondo istituito con il D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014 resta conforme alla nuova disciplina e, pertanto, non richiede adeguamenti, ma necessita di lettura coordinata delle disposizioni previgenti con quelle del decreto legislativo di riordino degli ammortizzatori sociali.

Quadro normativo e continuità del Fondo

La ricostruzione normativa parte dall’art. 3, commi 42 e 43, della legge n. 92/2012, che aveva previsto l’adeguamento dei fondi di solidarietà alla nuova disciplina tramite decreto interministeriale e l’abrogazione del regolamento previgente. In attuazione di tali previsioni, l’accordo del 20 dicembre 2013 per il settore credito ha aggiornato la disciplina del Fondo originariamente istituito con D.I. n. 158/2000, poi sostituito dal D.I. n. 83486/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2014 ed entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo.

La circolare evidenzia poi l’impatto del D.Lgs. n. 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, che ha abrogato l’art. 3 della legge n. 92/2012 e ha revisionato l’ambito applicativo dei fondi di solidarietà. In base all’art. 26, comma 7, tali fondi sono obbligatori per i settori non coperti da CIGO e CIGS che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Tuttavia, poiché il decreto istitutivo del Fondo del credito risulta coerente con questa impostazione, non è richiesto alcun adeguamento ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

La circolare precisa inoltre che i rinvii contenuti nei decreti istitutivi a disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs. n. 148/2015, ai sensi dell’art. 46, comma 5.

Finalità e ambito di applicazione

Il Fondo interviene in presenza di crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni, riduzioni o trasformazioni dell’attività e sospensioni temporanee di lavoro. La sua funzione è duplice: da un lato finanziare interventi che favoriscano riconversione e riqualificazione professionale e politiche attive per l’occupabilità; dall’altro garantire sostegni al reddito sia in costanza di rapporto di lavoro sia in caso di cessazione.

La circolare distingue, in tale contesto, tra:

  • prestazioni ordinarie, quali assegno ordinario e programmi di formazione;
  • prestazioni emergenziali, quali assegno emergenziale e outplacement;
  • prestazioni straordinarie, richiamate solo per delimitare i casi di esclusione o di accesso.

Le misure si rivolgono al personale dipendente delle aziende già rientranti nel campo di applicazione del precedente Fondo del credito.

Beneficiari

Possono accedere alle prestazioni ordinarie ed emergenziali tutti i lavoratori dipendenti delle aziende interessate, compresi:

  • lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • lavoratori a tempo determinato;
  • dirigenti, nel rispetto delle regole di legge e di contratto applicabili alla categoria.

L’accesso non è subordinato ad alcuna anzianità aziendale.

Prestazioni ordinarie: programmi formativi

Tra le prestazioni ordinarie, il Fondo finanzia programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali o dell’Unione Europea. L’accesso al finanziamento è subordinato al preventivo espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro e alla conclusione di un accordo aziendale o di gruppo. In assenza di accordo, l’azienda non può accedere al finanziamento.

La misura dell’intervento non può eccedere l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dall’azienda fino al trimestre precedente la domanda, al netto degli oneri di gestione e degli altri interventi formativi già deliberati. L’eventuale eccedenza resta a carico del datore di lavoro.

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica alla sede INPS competente per la matricola coinvolta o per la matricola di accentramento contributivo. La domanda deve contenere, oltre ai dati aziendali, il periodo formativo, il numero dei lavoratori, le ore di formazione, l’importo da finanziare, la data dell’accordo sindacale, l’indicazione di altri eventuali finanziamenti pubblici o comunitari e l’eventuale ricorso congiunto con altre prestazioni ordinarie. Devono essere allegati l’accordo sindacale e l’elenco nominativo dei beneficiari con retribuzione oraria lorda, ore di formazione e retribuzione da finanziare.

La misura del finanziamento è pari alla retribuzione oraria lorda dei lavoratori per le ore destinate alla formazione, al netto di eventuali contributi ricevuti da altri fondi. La retribuzione mensile di riferimento è quella prevista dalla contrattazione nazionale in vigore, calcolata secondo il criterio dell’ultima mensilità percepita. Il finanziamento non può riguardare interventi superiori a dodici mesi.

Una volta deliberato il finanziamento, la sede INPS autorizza il conguaglio da parte dell’azienda. Per il recupero contributivo si utilizza nel flusso Uniemens la causale “L113”, con indicazione del numero di autorizzazione rilasciato dalla sede competente.

Assegno ordinario

L’assegno ordinario spetta ai lavoratori con prestazione sospesa o ridotta per causali riconducibili alla normativa in materia di CIGO e CIGS. La circolare richiama le causali ordinarie e straordinarie e sottolinea che la misura è finalizzata sia a crisi aziendali temporanee sia a situazioni più strutturali di ridimensionamento produttivo, favorendo anche nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Le istanze sono valutate secondo i criteri ministeriali richiamati per le causali ordinarie e straordinarie, con applicazione delle regole vigenti per le domande presentate dalle date indicate nei relativi decreti ministeriali.

Accesso e tetto aziendale

L’accesso all’assegno ordinario richiede l’espletamento delle procedure contrattuali e, di regola, la conclusione di un accordo aziendale o di gruppo che individui una pluralità di strumenti coerenti con la disciplina vigente. In mancanza di accordo, il finanziamento non è concedibile.

La domanda, da sola o congiunta con il finanziamento formativo, è accolta nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda fino al trimestre precedente la domanda, al netto degli oneri di gestione e delle prestazioni già deliberate. Se la stima dell’intervento supera tale limite, la differenza resta a carico del datore di lavoro.

Misura della prestazione

L’assegno ordinario è pari al 60% della retribuzione lorda mensile persa, con applicazione dei massimali 2016 richiamati in circolare:

  • retribuzione mensile lorda inferiore a 2.126,33 euro: massimale 1.154,85 euro;
  • retribuzione mensile lorda tra 2.126,33 e 3.361,21 euro: massimale 1.331,11 euro;
  • retribuzione mensile lorda superiore a 3.361,21 euro: massimale 1.681,62 euro.

Gli importi sono soggetti ad aggiornamento annuale secondo i criteri della cassa integrazione guadagni. La retribuzione di riferimento è quella contrattuale dell’ultima mensilità percepita, calcolata secondo il criterio 1/360 della retribuzione annua per giornata. Se il trattamento così calcolato è inferiore alla CIG, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.

Durata

Per le istanze presentate dal 24 settembre 2015, la durata massima segue l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015 e non può essere inferiore a 13 settimane in un biennio mobile né superare, a seconda della causale, i limiti previsti per CIGO e CIGS. La circolare richiama, a titolo esemplificativo:

  • eventi transitori e non imputabili: 13 settimane fino a un massimo di 52 nel biennio mobile;
  • situazioni temporanee di mercato: 13 settimane fino a un massimo di 52 nel biennio mobile;
  • riorganizzazione aziendale: 24 mesi in un quinquennio mobile;
  • crisi aziendale: 12 mesi, con nuova istanza possibile solo dopo un periodo pari a due terzi della precedente autorizzazione;
  • contratto di solidarietà: 24 + 12 mesi in un quinquennio mobile.

Per le istanze presentate fino al 23 settembre 2015 continua ad applicarsi la disciplina previgente, che consentiva, in linea generale, interventi di tre mesi prorogabili trimestralmente fino a un massimo di dodici mesi in un biennio mobile, con i chiarimenti ministeriali richiamati dalla circolare.

Contribuzione correlata e contributo addizionale

Per i periodi di assegno ordinario, il Fondo versa la contribuzione correlata alla gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore. Tale contribuzione è utile ai fini pensionistici, anche anticipati, e per la determinazione della misura della pensione. Il calcolo si basa sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese dell’evento, determinata dal datore di lavoro con riferimento agli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Per il 2016, le aliquote indicate sono:

  • 33% per gli iscritti alle gestioni FPLD e CTPS;
  • 32,65% per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS e CPUG.

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per i soggetti che optano per il sistema contributivo si considera il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, pari per il 2016 a 100.324,00 euro.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto al contributo addizionale non inferiore all’1,5% sulle retribuzioni perse dai lavoratori beneficiari; in prima applicazione la misura è fissata proprio all’1,5%. Il recupero avviene con le medesime modalità del contributo addizionale della CIG, con successiva comunicazione delle istruzioni applicative.

Incompatibilità, lavoro e altre prestazioni

La percezione dell’assegno ordinario richiede che il lavoratore, nel periodo di riduzione o sospensione, non svolga attività lavorativa in favore di terzi. Si richiama la disciplina sulla compatibilità con lavoro autonomo o subordinato e sulla validità delle comunicazioni obbligatorie.

Si chiarisce inoltre che:

  • durante il periodo di assegno ordinario opera il principio di prevalenza della CIG sulla malattia;
  • non è dovuto l’assegno per il nucleo familiare, non essendo previsto dal decreto istitutivo del Fondo.

Domanda, pagamento e conguaglio

Dal 24 settembre 2015 la domanda va presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione e non oltre 15 giorni dall’inizio della stessa. In attesa dell’adeguamento delle procedure, deve essere allegata alla domanda la stima della prestazione distinta tra assegno e contribuzione correlata.

Per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, la domanda può essere presentata dal commissario, curatore o liquidatore solo se autorizzati alla continuazione dell’esercizio d’impresa, e la causale non può essere invocata per sospensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Il pagamento dell’assegno avviene con conguaglio da parte del datore di lavoro. I termini di conguaglio sono perentori: entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata, oppure, se la data di autorizzazione INPS è successiva, entro sei mesi da tale autorizzazione. Una volta decorso il termine decadenziale, il conguaglio non è più possibile.

Se l’importo dell’assegno supera il tetto aziendale, la delibera copre l’intero periodo richiesto ma il datore di lavoro deve anticipare al Fondo gli importi eccedenti, comprensivi di contribuzione correlata, entro 30 giorni dalla PEC dell’INPS. In mancanza di versamento, la domanda è accolta solo parzialmente entro i limiti del tetto aziendale.

Integrazione ASpI ai lavoratori sospesi

La prestazione integrativa dell’ASpI per i lavoratori sospesi è stata abrogata dall’art. 46, comma 1, lett. q), del D.Lgs. n. 148/2015. L’Istituto aveva ammesso la gestione soltanto dei periodi del 2015 richiesti entro il 12 ottobre 2015 e iniziati prima del 24 settembre 2015; poiché alla data utile non risultavano pervenute domande, la prestazione non è più concedibile.

Prestazioni emergenziali: assegno emergenziale

Per i lavoratori licenziati che non accedono alle prestazioni straordinarie, il Fondo riconosce un assegno emergenziale di durata massima pari a 24 mesi, subordinato al permanere dello stato di disoccupazione involontaria. La prestazione è integrativa dell’ASpI e, per gli eventi successivi al 1° maggio 2015, della NASpI.

Misura della prestazione

Per il 2016 l’assegno emergenziale è determinato in misura percentuale sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile:

  • 80% per retribuzioni tabellari annue fino a 40.720,45 euro, con massimale di 2.378,58 euro;
  • 70% per retribuzioni tabellari annue da 40.720,45 a 53.578,73 euro, con massimale di 2.679,45 euro;
  • 60% per retribuzioni tabellari annue oltre 53.578,73 euro, con massimale di 3.750,21 euro.

La circolare specifica che nella retribuzione tabellare vanno comprese, ove spettanti, varie voci mensili quali stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, assegni ad personam e automatismi contrattuali. Poiché si tratta di voci corrisposte per tredici mensilità, i relativi importi vanno moltiplicati per 13 ai fini della determinazione della fascia reddituale annua.

L’assegno emergenziale si coordina con l’indennità di disoccupazione: durante il periodo di ASpI/NASpI è erogata soltanto l’integrazione, ridotta dell’importo lordo della prestazione pubblica; terminata la disoccupazione, viene corrisposto l’importo intero. Il trattamento rimane però sempre legato al mantenimento dello stato di disoccupazione.

Regole di sospensione, decadenza e cumulo

La prestazione segue le regole dell’ASpI/NASpI in materia di requisiti, sospensione, decadenza e decorrenza. La circolare precisa che, nel caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato:

  • se il rapporto dura al massimo sei mesi e il reddito supera il minimo escluso da imposizione, ASpI/NASpI e assegno emergenziale sono sospesi e riprendono dopo il periodo di sospensione;
  • se il rapporto supera sei mesi o è a tempo indeterminato e il reddito supera il minimo escluso da imposizione, il lavoratore decade dalle prestazioni;
  • se il nuovo reddito resta sotto il limite, le prestazioni continuano, con le riduzioni previste per l’indennità di disoccupazione.

Per il lavoro autonomo, l’impresa individuale, il lavoro parasubordinato e il lavoro accessorio sono richiamate le regole generali di cumulabilità e riduzione dell’ASpI/NASpI; tuttavia la circolare precisa che, per l’assegno emergenziale, non si applicano le altre regole della disoccupazione non espressamente richiamate dal decreto. Di conseguenza, l’importo dell’assegno emergenziale rimane cristallizzato all’importo originariamente in godimento, senza ulteriori riduzioni.

Non si applica all’assegno emergenziale nemmeno l’anticipazione per autoimprenditorialità. Inoltre, durante il solo assegno emergenziale non è dovuto l’assegno per il nucleo familiare. Le regole di sospensione e decadenza dell’indennità di disoccupazione si applicano anche durante la fruizione del solo assegno emergenziale.

Contribuzione correlata e codice di gestione

Per il periodo di percezione del solo assegno emergenziale, il Fondo versa la contribuzione correlata alla gestione di iscrizione del lavoratore, calcolata applicando l’aliquota del Fondo di iscrizione all’ultima retribuzione tabellare lorda mensile. Durante il periodo di coesistenza con ASpI/NASpI, invece, non è previsto versamento di contribuzione correlata, essendo operato l’accredito figurativo secondo le regole generali.

Il periodo di corresponsione del solo assegno emergenziale è contrassegnato da uno specifico codice contribuzione, cod. 317.

Domanda, finanziamento e pagamento

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica alla sede INPS presso la quale è presente l’accentramento contributivo, o in subordine alla sede della sede principale dell’azienda. Deve contenere i dati aziendali, l’impegno al versamento del contributo emergenziale in unica soluzione, le causali dell’intervento, l’eventuale titolo di precedenza in caso di procedure concorsuali, oltre all’accordo sindacale o di gruppo e alla lista dei lavoratori coinvolti.

Il finanziamento comprende sia l’assegno emergenziale sia la contribuzione correlata ed è stimato dall’Istituto sulla base dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile, tenendo conto anche delle somme che i lavoratori percepiranno a titolo di indennità di disoccupazione. La delibera del Comitato amministratore è condizione per il pagamento.

Il pagamento avviene tramite la procedura DSweb, nella stessa sede competente per la disoccupazione; la liquidazione mensile dell’assegno emergenziale è effettuata solo dopo la liquidazione dell’ASpI/NASpI, che serve a determinare la differenza spettante.

Contributo emergenziale

A seguito della delibera di concessione, il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo emergenziale pari alla metà del finanziamento deliberato dal Fondo, in unica soluzione, tramite bonifico sulla contabilità speciale della sede competente. Le causali indicate sono quelle riferite alla copertura dell’assegno emergenziale e della contribuzione correlata.

Compatibilità con maternità

La circolare chiarisce che, se la lavoratrice percepisce ASpI/NASpI integrata dall’assegno emergenziale e sopravviene la maternità, il diritto all’indennità di maternità è pienamente riconosciuto secondo le regole della disoccupazione. Alla fine della sospensione, entrambe le prestazioni riprendono per il periodo residuo. Diversamente, se è in corso il solo assegno emergenziale dopo la fine dell’indennità di disoccupazione, il trattamento di maternità non è riconoscibile.

Regime fiscale

L’assegno emergenziale costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi del TUIR e segue la tassazione ordinaria, salvo i casi di tassazione separata sugli arretrati. Su richiesta dell’interessato, si applicano le detrazioni previste dagli artt. 12 e 13 del TUIR.

Outplacement

Il Fondo finanzia, su richiesta dei lavoratori licenziati percettori di assegno emergenziale e privi dei requisiti per le prestazioni straordinarie, programmi di supporto alla ricollocazione professionale della durata massima di dodici mesi, ridotti di eventuali contributi di altri fondi nazionali o UE.

L’accesso è possibile solo se:

  • l’azienda è già autorizzata all’assegno emergenziale;
  • i lavoratori presentano richiesta durante la percezione dell’assegno emergenziale;
  • la fruizione del programma avviene nel periodo di effettiva percezione dell’assegno emergenziale.

La domanda, da inviare via PEC alla sede competente con conoscenza alla Direzione centrale, deve riferirsi a programmi già svolti e contenere i dati aziendali, il numero dei lavoratori, la durata dell’intervento, i dati dell’azienda che ha svolto il servizio, l’importo richiesto, le causali, l’eventuale titolo di precedenza per procedure concorsuali, la dichiarazione relativa alla custodia delle domande dei lavoratori, la dichiarazione sugli altri finanziamenti eventualmente ottenuti e l’allegazione di elenco dei beneficiari, accordo sindacale e fatture della società incaricata.

La società di outplacement fattura l’intero costo all’azienda, che lo paga integralmente e poi recupera la quota a carico del Fondo tramite conguaglio contributivo. Anche in questo caso la delibera del Comitato è presupposto per il recupero. Nel flusso Uniemens deve essere utilizzata la causale “L119”, con indicazione del numero di autorizzazione; il conguaglio è possibile dal mese successivo all’autorizzazione.

Istruzioni operative e procedurali

L’INPS ha predisposto una procedura informatica per gestire l’intero iter: acquisizione domanda, stima dell’intervento, proposta di deliberazione, deliberazione del Comitato e pagamento della prestazione. Le sedi devono verificare completezza della domanda, appartenenza dell’azienda al campo di applicazione del Fondo, completezza degli allegati, coerenza della durata e proporzionalità dell’importo rispetto al tetto aziendale.

Per l’assegno ordinario, devono inoltre controllare il rispetto dei termini di presentazione, l’integrabilità della causale, la compatibilità dei lavoratori e l’assenza di prestazioni incompatibili, come contratti di solidarietà di tipo b o CIG in deroga. Le domande possono essere accolte solo entro i limiti delle risorse disponibili.

La concessione avviene con deliberazione del Comitato amministratore a maggioranza dei presenti. I ricorsi contro le delibere sono decisi in unica istanza dal medesimo Comitato. Se emergono profili di illegittimità, il Direttore generale dell’INPS può sospendere l’esecuzione della decisione entro cinque giorni, sottoponendola al Presidente dell’INPS che decide entro tre mesi; decorso tale termine, la decisione diventa esecutiva.

Monitoraggio finanziario

Richiamando l’obbligo di bilancio in pareggio dei Fondi, la circolare sottolinea che il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. In caso di insufficienza delle risorse o di mancato adeguamento contributivo, l’INPS deve astenersi dall’erogare prestazioni eccedenti. Per garantire equilibrio finanziario e continuità di reddito, l’Istituto monitora costantemente entrate e uscite attraverso report mensili e rilevazioni del residuo di cassa.

Istruzioni contabili

La circolare chiude con un ampio aggiornamento del piano dei conti, distinguendo per ciascuna prestazione gli oneri, i recuperi e i versamenti correlati.

Per i programmi formativi sono istituiti i conti FBR30111 e FBR30171; per l’assegno ordinario i conti FBR30112 e FBR30172, oltre ai conti FBR21100 e FBR21103 per gli importi eccedenti il tetto aziendale e ai conti FBR21111 e FBR21171 per il contributo addizionale. Per i contributi ordinari/addizionali non riscossi mediante DM10 insoluti o DM10/V sono previsti i conti FBR21120, FBR21180, FBR21121 e FBR21181. La contribuzione correlata degli assegni ordinari continua a transitare sul conto FBR32141, opportunamente ridenominato.

Per l’assegno emergenziale sono istituiti i conti FBR30117 e FBR10137, oltre a FBR22100 per la trattenuta ex art. 26 della legge n. 41/1986 e ai conti FBR21117 e FBR21118 per il contributo a parziale copertura dell’onere e della contribuzione correlata. La contribuzione correlata a carico del Fondo è contabilizzata sul conto FBR32142, ridenominato. Per le somme non riscosse e per i recuperi si richiamano i codici bilancio ridenominati indicati in circolare.

Per l’outplacement è istituito il conto FBR30119 per gli oneri e il conto FBR21119 per il contributo emergenziale a carico dell’azienda pari al 50% dell’onere complessivo.

La circolare rinvia infine agli allegati contenenti esempi di calcolo, il modello di domanda per l’outplacement e le variazioni al piano dei conti.

Punti principali

Quadro normativo e continuità del Fondo

La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa dal regime originario dei fondi di solidarietà della legge n. 92/2012 al riordino operato dal D.Lgs. n. 148/2015. Si chiarisce che il D.I. n. 83486/2014, istitutivo del Fondo di solidarietà per il credito presso l’INPS, risulta conforme all’art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015 e quindi non necessita di adeguamento; i rinvii alla disciplina previgente devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del decreto legislativo del 2015.

Ambito di applicazione e beneficiari

Il Fondo interviene in situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, con finalità di sostegno al reddito, occupabilità e riqualificazione professionale. Le prestazioni ordinarie ed emergenziali sono destinate ai lavoratori dipendenti delle aziende già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo del credito, inclusi apprendisti professionalizzanti, lavoratori a tempo determinato e dirigenti, senza requisito di anzianità aziendale.

Prestazioni ordinarie: formazione e assegno ordinario

Tra le prestazioni ordinarie rientrano il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e l’assegno ordinario per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. L’accesso è subordinato all’espletamento delle procedure sindacali e, in generale, alla conclusione di un accordo aziendale o di gruppo; in mancanza di accordo il finanziamento non è concedibile. La misura dell’intervento è soggetta al tetto aziendale e alle regole di priorità, turnazione e capienza del Fondo.

Assegno ordinario: misura, durata e modalità di gestione

L’assegno ordinario è pari al 60% della retribuzione lorda mensile persa, con applicazione dei massimali 2016 richiamati in circolare, ed è soggetto alle durate massime previste per le causali CIGO/CIGS nel regime post 24 settembre 2015. La domanda va presentata telematicamente entro 15 giorni dall’inizio della sospensione/riduzione e non prima di 30 giorni dall’inizio; il pagamento avviene normalmente a conguaglio, con termini decadenziali semestrali per il recupero. In caso di superamento del tetto aziendale, la quota eccedente resta a carico del datore di lavoro, che deve versarla al Fondo entro 30 giorni dalla PEC dell’INPS.

Prestazioni emergenziali: assegno emergenziale e outplacement

Per i lavoratori licenziati senza accesso alle prestazioni straordinarie, il Fondo riconosce un assegno emergenziale fino a 24 mesi, integrativo di ASpI/NASpI, e può finanziare programmi di ricollocazione professionale (outplacement) fino a 12 mesi. Anche per queste prestazioni servono le procedure preventive e un accordo aziendale o di gruppo; le domande sono esaminate trimestralmente in ordine cronologico, con precedenza per procedure concorsuali. Sono previsti contributi emergenziali a carico del datore di lavoro pari al 50% del finanziamento deliberato.

Istruzioni operative e contabili

La circolare descrive il flusso istruttorio, la deliberazione del Comitato amministratore, i controlli di capienza e il successivo pagamento tramite le procedure INPS. Introduce inoltre specifici codici Uniemens e numerosi nuovi conti contabili per rilevare oneri, recuperi, contributi addizionali, contributi emergenziali, contribuzione correlata e somme non riscosse, distinguendo le competenze degli anni precedenti e dell’anno in corso.

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