Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 212 del 02-12-2016

Con la presente circolare si forniscono alcune precisazioni relative all’accredito della contribuzione figurativa ed alla conseguente valorizzazione dei periodi di erogazione di prestazioni a sostegno del reddito in favore del personale dipendente di aziende ed enti iscritto alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici per l’assicurazione IVS e a favore dei quali la c.d. contribuzione minore è versata nell’assicurazione generale obbligatoria.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come riconoscere e valorizzare, nelle gestioni pensionistiche pubbliche ex Inpdap, la contribuzione figurativa relativa a periodi coperti da prestazioni a sostegno del reddito per lavoratori di aziende pubbliche privatizzate, municipalizzate, società miste, enti morali e aziende speciali. L’obiettivo è uniformare le procedure dopo l’incorporazione dell’Inpdap nell’Inps, con accredito diretto nella gestione pubblica di appartenenza e aggiornamento automatizzato delle posizioni assicurative. Vengono disciplinati i casi di malattia, maternità, congedi, permessi L. 104/1992, integrazioni salariali, disoccupazione, mobilità e altri trattamenti, indicando anche la gestione onerata e le modalità operative transitorie per i periodi pregressi.

Accredito della contribuzione figurativa per lavoratori di aziende privatizzate e soggetti iscritti alle gestioni pubbliche

Accredito della contribuzione figurativa per lavoratori di aziende privatizzate e soggetti iscritti alle gestioni pubbliche

La circolare definisce le regole per il riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici nei confronti di lavoratori dipendenti di aziende pubbliche privatizzate, società partecipate, enti locali trasformati, aziende speciali ed enti morali, quando tali soggetti restano iscritti alle gestioni IVS dei dipendenti pubblici. L’intervento si colloca nel quadro della soppressione dell’Inpdap e del trasferimento delle relative funzioni all’Inps, con l’obiettivo di uniformare la gestione amministrativa e assicurare il corretto aggiornamento delle posizioni assicurative.

Quadro generale e finalità

La premessa ricostruisce l’evoluzione del fenomeno delle privatizzazioni avviato negli anni ’90 e segnala come ciò abbia generato criticità previdenziali connesse alle prestazioni a sostegno del reddito. In particolare, il problema riguarda i lavoratori che, pur transitando in strutture di natura privatistica, mantengono il rapporto previdenziale presso le gestioni pubbliche e ricevono prestazioni Inps tipiche del settore privato. La circolare chiarisce che tali prestazioni continuano a essere concesse dall’Inps secondo le regole della generalità dei lavoratori privati e che, per i periodi coperti da tali prestazioni, la contribuzione figurativa deve essere accreditata direttamente nella gestione pubblica di appartenenza.

Soggetti interessati e prestazioni considerate

Il documento riguarda i lavoratori dipendenti di aziende private o privatizzate già iscritti alle gestioni IVS ex Inpdap, per i quali è dovuta all’Inps la contribuzione cosiddetta "minore". Vengono espressamente richiamati gli eventi assicurati che danno luogo al riconoscimento figurativo:

  • malattia, maternità, CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, congedo parentale e permessi L. 104/1992 con pagamento a conguaglio;
  • malattia, maternità e permessi L. 104/1992 con pagamento diretto;
  • maternità tutelata figurativamente anche se non indennizzata;
  • malattia e maternità non in costanza di rapporto di lavoro con pagamento diretto;
  • CIG ordinaria, CIG straordinaria e CIG in deroga con pagamento diretto;
  • licenziamento, da cui possono derivare le prestazioni di disoccupazione e mobilità previste dalla normativa succedutasi nel tempo.

Per il licenziamento vengono richiamati, tra gli altri, disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali o ridotti, mini ASpI 2012, ASpI/mini ASpI, NASpI, disoccupazione agricola e trattamenti speciali agricoli, indennità di mobilità fino al 30 dicembre 2016 e mobilità in deroga.

Modalità di accredito e imputazione degli oneri

La circolare spiega che l’onere della contribuzione figurativa è ripartito tra le gestioni interessate in base alla disciplina di riferimento, mutuando, in assenza di regole specifiche per il pubblico impiego, l’assetto previsto per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria. La logica seguita è quella di riconoscere i periodi figurativi direttamente nella gestione pensionistica pubblica, con aggiornamento automatizzato delle posizioni assicurative e indicazione della gestione onerata.

Per i periodi di malattia, maternità, congedi parentali, riposi e permessi, la circolare conferma il riferimento al D.Lgs. 564/1996 e al D.Lgs. 151/2001, precisando che:

  • la malattia grava sulla gestione pensionistica pubblica di riferimento;
  • maternità, riposi, permessi e congedi parentali restano a carico della gestione in cui il lavoratore risulta iscritto nel periodo interessato.

È inoltre ricordato che eventuali integrazioni contrattuali di malattia e maternità restano soggette a contribuzione obbligatoria presso la gestione pubblica; la contribuzione figurativa riguarda soltanto la quota residua di retribuzione "persa".

Modalità operative per i periodi pregressi

Per i periodi già trascorsi, la sistemazione delle posizioni assicurative avverrà mediante estrazione dei codici identificativi delle assenze dalle denunce retributive e contributive delle gestioni pubbliche, confrontati con i dati Emens/UniEmens, così da individuare il valore retributivo esatto da attribuire a ciascun evento. La circolare anticipa che saranno emanate istruzioni di dettaglio per l’accredito dei singoli periodi sulle posizioni assicurative.

Viene anche ricordato che, per favorire la valorizzazione degli eventi nei flussi contributivi, erano già stati introdotti codici specifici per le assenze nelle dichiarazioni DMA e PosPA.

Cassa integrazione, disoccupazione e mobilità

Per i trattamenti di integrazione salariale e per le prestazioni di disoccupazione e mobilità, la circolare ribadisce la disciplina di imputazione degli oneri:

  • per la CIG e la CIGS, le somme per la contribuzione figurativa sono poste a carico della gestione o fondo di competenza e versate al fondo pensionistico del lavoratore;
  • i trattamenti ordinari afferiscono alla GPT, quelli straordinari alla GIAS;
  • per la disoccupazione indennizzata, l’onere grava sulla GPT con concorso della GIAS;
  • per la mobilità, l’onere è a carico della GIAS.

Il documento richiama il D.Lgs. 148/2015 e conferma che, anche dopo tale riforma, la copertura figurativa segue il principio del versamento a carico della gestione competente al fondo di appartenenza del lavoratore beneficiario.

Gestione automatizzata e procedure transitorie

L’Inps prevede l’alimentazione automatica dei conti assicurativi individuali attraverso i dati del flusso UniEmens; nelle more dell’adeguamento delle procedure, continuano ad applicarsi le modalità operative descritte nella circolare. Per i soggetti che abbiano percepito prestazioni di disoccupazione, mobilità o integrazione salariale e i cui periodi non risultino ancora valorizzati nella gestione pubblica, le sedi dovranno procedere con il metodo già utilizzato in passato: accredito nel FPLD della contribuzione figurativa relativa al periodo indennizzato e successivo trasferimento alla gestione dipendenti pubblici, d’ufficio e senza oneri per gli interessati, ai sensi dell’art. 6 della legge 29/1979.

Enti morali e aziende speciali

Le medesime regole vengono estese ai dipendenti delle aziende speciali ex artt. 114 e 115 del D.Lgs. 267/2000, anche quando trasformate in società, e agli enti morali che abbiano legittimamente assicurato i dipendenti alle gestioni ex Inpdap. In tali casi, i lavoratori iscritti ai soli fini IVS alle gestioni pubbliche conservano il diritto alle altre assicurazioni sociali obbligatorie, salvo diversa esclusione normativa.

Per questi soggetti si applicano quindi le indicazioni già esposte per:

  • disoccupazione, ASpI, mini ASpI e NASpI;
  • CIG e mobilità, con particolare riferimento alle aziende speciali industriali trasformate in società con capitale non interamente pubblico e agli enti morali;
  • malattia, maternità, permessi, riposi e congedi parentali ex D.Lgs. 151/2001 e L. 104/1992.

La circolare chiude ribadendo che gli oneri contributivi restano a carico dei soggetti tenuti all’obbligo nell’assicurazione generale obbligatoria, salvo specifiche ipotesi di non debenza o esclusione previste dalla normativa vigente.

Punti principali

Ambito e finalità della circolare

La circolare si riferisce ai lavoratori dipendenti di aziende privatizzate o trasformate da enti pubblici, che mantengono l’iscrizione alle gestioni IVS dei dipendenti pubblici e per i quali l’Inps riceve la contribuzione "minore". Viene chiarito che, pur dopo la soppressione dell’Inpdap e il trasferimento delle funzioni all’Inps dal 1° gennaio 2012, le regole di concessione delle prestazioni restano quelle previste per la generalità dei lavoratori del settore privato. L’intervento mira a rendere uniforme l’azione amministrativa e a definire le modalità di accredito della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione di prestazioni a sostegno del reddito.

Accredito diretto nella gestione pubblica

La soluzione adottata è l’accredito e la valorizzazione diretta della contribuzione figurativa nella gestione pensionistica pubblica di appartenenza, anziché il passaggio intermedio tramite FPLD e successivo trasferimento alla gestione ex Inpdap. Tale impostazione è motivata dalla necessità di semplificare l’attività amministrativa, garantire estratti conto aggiornati e consolidati ed evitare ritardi nell’erogazione delle prestazioni pensionistiche. L’onere dell’accredito viene ripartito tra le gestioni interessate secondo la disciplina applicabile a ciascuna prestazione.

Malattia, maternità, congedi parentali, permessi e riposi

Per il personale delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate o a capitale misto, la circolare conferma che, dal 1° gennaio 2009, sussiste l’obbligo contributivo per maternità e, nei casi previsti, per malattia. I periodi coperti da congedi di maternità/paternità, congedi parentali, riposi per allattamento e permessi ex art. 33 L. 104/1992 danno diritto all’accredito figurativo nella gestione pensionistica pubblica di appartenenza, con le stesse regole previste per i lavoratori privati. Gli oneri per la malattia sono imputati alla gestione pensionistica pubblica di riferimento; quelli per maternità, riposi, permessi e congedi parentali restano a carico della gestione di iscrizione nel periodo interessato.

Integrazione salariale, disoccupazione e mobilità

Per CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, disoccupazione (ordinaria, ASPI, mini-ASPI, mini-ASPI 2012, NASpI, agricola e trattamenti speciali agricoli) e mobilità, la circolare ribadisce il diritto alla contribuzione figurativa anche per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche. L’onere è posto, a seconda dei casi, a carico della GPT con concorso della GIAS, oppure della sola GIAS per la mobilità. Per i casi di pagamento diretto o di periodi pregressi non ancora valorizzati, sono previsti accertamenti tramite archivi di pagamento e confronto con gli archivi anagrafici e prestazionali dell’Istituto, fino all’adeguamento delle procedure informatiche UniEmens.

Enti morali e aziende speciali

La circolare estende le precisazioni anche ai dipendenti di aziende speciali ex artt. 114 e 115 del D.Lgs. 267/2000 e agli enti morali che abbiano legittimamente assicurato i propri dipendenti alle gestioni ex Inpdap. In tali casi, i lavoratori iscritti ai soli fini IVS alle gestioni pubbliche conservano il diritto alle altre assicurazioni sociali obbligatorie, salvo esclusioni specifiche. Si applicano quindi le medesime regole illustrate per malattia, maternità, congedi, permessi, disoccupazione, CIG, CIGS e mobilità, con alcune precisazioni per le aziende speciali industriali e per gli enti morali, anche in deroga alla normativa vigente ove richiamato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.