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Circolare

Circolare numero 211 del 02-12-2016

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e FEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI PICCOLI IMPRENDITORI (F.A.S.P.I.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 19 settembre 2016 con la Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Sono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di presentazione e decorrenza, la disciplina della revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i relativi conti da utilizzare. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo va richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.

Convenzione INPS-F.A.S.P.I. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-F.A.S.P.I. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare comunica la sottoscrizione della convenzione con la Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.) e ne illustra il contenuto operativo. Il documento disciplina i soggetti legittimati alla delega, le modalità di rilascio e trasmissione, la decorrenza e la revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le responsabilità delle parti e le istruzioni contabili.

Durata della convenzione

La convenzione è stata sottoscritta in data 19 settembre 2016 ed è valida fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono aderire alla trattenuta sindacale i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:

  • dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.

La circolare precisa inoltre che, per effetto del rinvio normativo richiamato, rientrano anche i titolari di pensione amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. È invece esclusa l’applicazione ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, perché la norma riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere rilasciata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati:

  • la misura del contributo;
  • le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03.

La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione sindacale deve trasmettere i dati della delega all’INPS in modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, e inviare anche il formato digitale della delega acquisita, conservando sempre l’originale firmato.

Decorrenza della delega

La decorrenza varia a seconda del momento in cui la delega viene presentata:

  • se è contestuale alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione stessa;
  • se è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione;
  • per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, decorre dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

Il pensionato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede all’elaborazione nel più breve tempo possibile.

Se perviene una nuova delega su una prestazione sulla quale è già attiva una delega verso un’altra Organizzazione, la nuova delega ha efficacia solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati:

  • 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono svolti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione, già fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
  • revoca delega telematizzata: € 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
  • gestione delega: € 0,04.

Esonero da responsabilità e poteri dell’INPS

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione sindacale.

L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, a semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione;
  • sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
  • per perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula;
  • per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

Resta inoltre ferma la facoltà dell’Istituto di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS BA.

Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25583, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27583, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.

È inoltre istituito il conto GPA11583, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento. Gli accrediti a favore del sindacato restano imputati al conto già in uso GPA35041.

I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni; i rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Punti principali

Oggetto e durata della convenzione

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi sindacali su pensioni dovuti dagli iscritti alla F.A.S.P.I. ed è stata sottoscritta il 19 settembre 2016. Ha validità fino al 31 dicembre 2017; l’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. L’ambito include anche i titolari di pensione amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio normativo richiamato in circolare. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiama esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione deve trasmettere all’INPS i dati della delega per via telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e inviare anche il formato digitale della delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione stessa. Se invece è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata non estratta alla data di ricezione; per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova è efficace solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del minimo FPLD; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestiti a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritti e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata; inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, esercizio dei poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenute esigenze normative/regolamentari; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è BA. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25583 e GPA27583 per i contributi trattenuti sulle pensioni rispettivamente pagate nell’anno in corso e negli anni precedenti, movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici; è inoltre istituito il conto GPA11583 per il debito verso l’Organizzazione e il pagamento dei contributi trattenuti. Gli accrediti a favore del sindacato sono imputati al conto già in uso GPA35041, movimentabile dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali.

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