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Ordinanza

Ordinanza del 06/08/2026 n. 24497 - Corte di Cassazione

Accertamento - Violazione del contraddittorio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società importatrice contro un avviso di rettifica relativo all’importazione di componenti per biciclette elettriche. Ha ritenuto applicabile la Regola 2A della Nomenclatura combinata, respinto le censure su prescrizione, contraddittorio, motivazione, ne bis in idem ed esenzione dai dazi e negato il rinvio pregiudiziale alla CGUE. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 18.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Rigetto del ricorso contro un accertamento doganale e IVA; validità dell’atto che non esplicita la valutazione delle osservazioni del contribuente.

Accertamento doganale su componenti di biciclette elettriche e violazione del contraddittorio

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da TRILOGS contro l’accertamento dell’Agenzia delle dogane relativo alla classificazione tariffaria di componenti importati per biciclette elettriche a pedalata assistita. La decisione affronta, tra l’altro, l’applicazione della Regola 2A della Nomenclatura combinata e la portata dell’obbligo di valutare le osservazioni presentate dal contribuente in sede amministrativa.

Fatti e accertamento

A seguito della notifica di un processo verbale di constatazione alla società e ad altri soggetti indicati come condebitori solidali, l’Agenzia delle dogane riclassificò la merce importata, costituita da componenti di e-bike da assemblare e accompagnata da 60 dichiarazioni doganali. All’esito del contraddittorio notificò un avviso di rettifica per maggiori diritti doganali e IVA pari complessivamente a 3.401.591,92 euro, oltre a 135.966,50 euro per interessi di mora, e irrogò le sanzioni previste dall’art. 303, terzo comma, TULD.

L’ufficio contestò l’irregolarità delle dichiarazioni in relazione alla qualità della merce e richiamò il Regolamento (UE) n. 952/2013 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602, che modifica l’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli respinse il ricorso con sentenza n. 12412/2023; l’appello fu respinto con sentenza n. 6344/2024. La società propose ricorso per cassazione articolato in dodici motivi. La causa fu trattata nell’adunanza camerale del 24 marzo 2026; la decisione è stata depositata il 6 agosto 2026.

Classificazione tariffaria e Regola 2A

La controversia riguardava principalmente l’applicabilità della Regola generale 2A di interpretazione della Nomenclatura combinata, prevista dal Regolamento (CEE) n. 2658/87, anziché della Regola 1 invocata dalla contribuente. La Corte ha condiviso la valutazione del giudice d’appello: la Regola 2A comprende anche gli oggetti incompleti o non finiti che presentino le caratteristiche essenziali del prodotto completo e quelli presentati smontati o non montati.

Nel caso concreto, le biciclette a pedalata assistita risultavano corredate di tutti i componenti, giunti normalmente in due contenitori e presentati per lo sdoganamento a intervalli di pochi giorni. Per renderli commercializzabili era sufficiente assemblarli; tale attività, pur potendo richiedere competenze specifiche, non comportava lavorazioni di trasformazione. La Corte ha quindi confermato la classificazione delle merci secondo la disciplina applicabile al prodotto finito.

Il richiamo alla possibilità che importazioni separate consentano di ottenere una classificazione più favorevole è stato considerato un riferimento alle finalità antielusive della Regola 2A, non l’attribuzione alla società di una specifica condotta elusiva. Per questo la Corte ha escluso sia l’ampliamento della causa petendi sia la necessità di instaurare un ulteriore contraddittorio processuale su una questione nuova.

Prescrizione e decadenza dall’azione di recupero

La società contestava il recupero di dazi per alcune operazioni, invocando il decorso del termine triennale e sostenendo che mancasse una condanna penale irrevocabile. La Corte ha richiamato i principi affermati, tra le altre, da Cass. n. 21444/2022, Cass. n. 21659/2024, Cass. n. 5384/2012 e Cass. n. 22745/2019.

L’azione di recupero a posteriori può essere avviata oltre il termine triennale quando l’omessa contabilizzazione dipenda da un atto perseguibile penalmente, purché la notitia criminis sia trasmessa all’autorità giudiziaria entro la scadenza del termine, e non successivamente. La notitia criminis costituisce la condizione che consente il recupero fondato su una fattispecie astrattamente delittuosa; se il termine è già scaduto al momento della trasmissione, le successive indagini non possono giustificare il recupero per operazioni anteriori di oltre un triennio.

La Corte ha ritenuto corretta la decisione d’appello per le operazioni contabilizzate tra il 12 novembre 2018 e il 4 agosto 2019, dato che la notitia criminis era stata trasmessa il 13 settembre 2021 e, per tali operazioni, non era ancora decorso il triennio. Ha inoltre giudicato manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità prospettati dalla ricorrente.

Contraddittorio e osservazioni del contribuente

La società lamentava che le osservazioni depositate nella fase amministrativa non fossero state effettivamente considerate oppure che l’ufficio non avesse esposto nell’avviso le ragioni per cui non le aveva accolte. La Corte ha respinto la censura, richiamando Cass. n. 12343/2024.

In materia di imposte sui redditi e IVA, l’avviso di accertamento non è invalido per il solo fatto che non menzioni le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. La nullità consegue soltanto alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge o a quelle che ledano specifici diritti o garanzie al punto da impedire all’atto di produrre effetti. L’Amministrazione è tenuta a valutare le osservazioni, ma non deve necessariamente esplicitare nell’atto impositivo la valutazione compiuta. La Corte ha inoltre distinto il diritto al contraddittorio dall’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo.

Giudicato e motivazione della sentenza

La contribuente sosteneva che la decisione fosse in contrasto con la sentenza del TAR Campania n. 2197/2022, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3151 del 28 marzo 2023 e passata in giudicato. La Corte ha ritenuto che l’affermazione del TAR circa la necessità dell’assemblaggio per commercializzare le merci come biciclette a pedalata assistita fosse coerente, e non in contrasto, con la qualificazione dell’attività come mero assemblaggio rilevante ai fini doganali.

La censura relativa all’omesso esame della pronuncia amministrativa è stata dichiarata inammissibile sia per la doppia conforme di merito, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., sia perché una pronuncia giudiziale costituisce un’argomentazione e non un fatto storico-naturalistico omesso, come richiesto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Anche le censure sulla pretesa contraddittorietà della motivazione sono state respinte: i riferimenti alle finalità della Regola 2A non costituivano la ratio decidendi né implicavano l’addebito alla società di una condotta elusiva.

Origine delle merci e trasformazione sostanziale

La ricorrente invocava l’art. 60, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013, secondo cui, quando alla produzione concorrono più paesi o territori, l’origine è individuata nel luogo dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, svolta presso un’impresa attrezzata e conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o con una fase importante del processo produttivo. Sosteneva che l’assemblaggio eseguito in Italia determinasse l’origine italiana delle biciclette.

La censura è stata dichiarata inammissibile perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato in quale atto del giudizio di merito l’avesse introdotta, come richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e da Cass. n. 3473/2025. La Corte l’ha comunque ritenuta infondata: dagli atti non emergeva che le operazioni fossero lavorazioni sostanziali o trasformazioni ai sensi dell’art. 60; l’assemblaggio necessario alla commercializzazione confermava, invece, la valutazione della merce come prodotto assemblabile.

Regime di esenzione e rinvio pregiudiziale

La Corte ha respinto la censura relativa al Regolamento di esenzione n. 88/97, come modificato dai Regolamenti n. 512/2013 e n. 1296/2020, e al Regolamento n. 611 del 17 marzo 2023. La doglianza è stata giudicata inammissibile per difetto di interesse, poiché la contribuente contestava l’esclusione dal regime di esenzione dal dazio antidumping ribadendo, nella sostanza, l’inapplicabilità del regolamento già affermata dal giudice d’appello.

È stata inoltre esclusa la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE. La Corte ha richiamato la sentenza della CGUE del 27 aprile 2023, causa C-107/22, ritenendo sufficientemente definito il quadro interpretativo unionale. Ha osservato che il provvedimento del Tribunale di Genova prodotto dalla ricorrente riguardava un procedimento penale per contrabbando doganale, falso in atto pubblico ed evasione dell’IVA all’importazione, nonché i connessi illeciti amministrativi ai sensi degli artt. 5 e 25-sexiesdecies del d.lgs. n. 231/2001; le questioni interpretative connesse ai riflessi penali, tra cui il divieto di analogia in malam partem, non risultavano pertinenti al giudizio tributario.

Esito e spese

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in 18.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

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