Ordinanza del 15/08/2026 n. 24662 - Corte di Cassazione
Agevolazioni fiscali - Piccola proprietà contadina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore agricolo professionale che contestava la revoca delle agevolazioni fiscali per aver affittato a terzi il terreno acquistato nel 2008, prima del decorso del quinquennio. Per gli acquisti anteriori all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 4-bis, del DL n. 194/2009, si applica la causa di decadenza autonoma prevista dall’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 99/2004: l’affitto a terzi nel quinquennio è indice della cessazione della coltivazione diretta, indipendentemente dal momento in cui interviene. Fa eccezione l’affitto a una società agricola con compagine composta esclusivamente da familiari nei gradi indicati dalla giurisprudenza. La Corte ha inoltre respinto la questione di legittimità costituzionale e condannato il ricorrente alle spese.
Decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina in caso di affitto del fondo acquistato da un imprenditore agricolo professionale.
Decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina
La decisione chiarisce la disciplina applicabile alla perdita delle agevolazioni fiscali riconosciute all’imprenditore agricolo professionale (IAP) persona fisica che concede a terzi in affitto il fondo acquistato. Per gli acquisti anteriori all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 4-bis, del DL n. 194/2009, la causa di decadenza è quella specifica prevista dall’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 99/2004, distinta da quella prevista dalla legge n. 604/1954 per il coltivatore diretto.
Fatti e vicenda processuale
Il contribuente aveva acquistato con rogito del 9 luglio 2008 un terreno seminativo di 3 ettari, 98 are e 22 centiare, in agro di L, beneficiando delle agevolazioni fiscali collegate alla qualifica di imprenditore agricolo. L’Agenzia delle Entrate aveva revocato i benefici e notificato il 17 marzo 2016 un avviso di liquidazione per le imposte complementari di registro, ipotecaria e catastale, dopo aver accertato che il terreno era stato concesso in affitto con contratto registrato l’8 maggio 2013.
L’affitto, stipulato per una stagione e con scadenza al 30 settembre 2013, era stato giustificato dal contribuente con l’esigenza di ruotare le colture e coltivare barbabietola da zucchero. La Commissione tributaria provinciale di Foggia aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza del 4 maggio 2022, n. 1266/26/2022, aveva confermato la decisione, ritenendo che l’affitto intervenuto prima della scadenza dei cinque anni determinasse la decadenza.
Disciplina applicabile e causa di decadenza
La Corte ha precisato che, per l’acquisto del 2008, non si applica ratione temporis l’art. 2, comma 4-bis, del DL 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Si applica invece l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, nel testo modificato dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.
La disposizione riconosce all’IAP persona fisica, se iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale, le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie previste per il coltivatore diretto. Stabilisce inoltre che la perdita, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni, dei requisiti indicati dal comma 1 determina la decadenza dai benefici.
La Corte ha distinto tale regime da quello degli artt. 2 e 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, relativo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e ai requisiti e alle cause di decadenza riferiti al coltivatore diretto. I due regimi sono autonomi e distinti; le relative agevolazioni non possono essere invocate alternativamente o in via subordinata al momento della stipula, poiché differiscono i requisiti necessari per accedervi.
Effetti dell’affitto del fondo
La concessione del terreno in affitto a terzi durante il quinquennio rilevante costituisce un indice sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del beneficiario e della sua dedizione all’attività agricola. La rilevanza dell’affitto non dipende dalla tipologia del contratto né dalle finalità dichiarate dal proprietario: non è il contratto in sé, quale titolo astrattamente vietato, a determinare la decadenza, ma il fatto che esso manifesti la cessazione della coltivazione diretta.
La decadenza può verificarsi qualunque sia il momento del quinquennio in cui interviene l’affitto, anche quando la condotta è prossima alla scadenza del termine. Nel caso concreto, l’affitto stipulato poco prima del compimento dei cinque anni dall’acquisto è stato ritenuto sufficiente a determinare la perdita dei benefici.
La giurisprudenza richiamata ammette una specifica eccezione: l’affitto a una società, di persone o di capitali, il cui oggetto sociale sia riconducibile all’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c., purché la compagine societaria sia composta esclusivamente da soggetti legati all’originario beneficiario da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.
Questione di legittimità costituzionale
Il ricorrente aveva contestato l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 99/2004, sostenendo che fosse irragionevole equiparare chi perde i requisiti subito dopo l’acquisto a chi li perde poco prima della scadenza dei cinque anni. La Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata. L’individuazione delle condotte che comportano la revoca dei benefici, così come la durata degli obblighi, rientra nella discrezionalità legislativa; la prossimità dell’inadempimento alla scadenza del quinquennio non rende irragionevole la disciplina.
Esito e conseguenze economiche
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, giudicando infondato il motivo relativo alla falsa applicazione della legge e manifestamente infondata la questione costituzionale. Ha condannato il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese, liquidate in 2.400 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115.
La decisione è stata assunta il 9 luglio 2026 e depositata il 15 agosto 2026.
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