Sentenza n. 2772/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 455/2024, corretta con ordinanze del 17 maggio e 26 giugno 2024, che aveva condannato il Ministero ad accreditare € 500 per ciascun anno scolastico indicato, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo la parziale inosservanza, da parte del Ministero, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 455/2024, successivamente corretta. Il giudicato imponeva l’accredito sulla carta elettronica del docente di € 500 per ciascun anno scolastico indicato nella sentenza, oltre interessi o rivalutazione secondo i criteri dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data in cui era maturato il diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione. I ricorrenti hanno chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha accertato che la pronuncia da eseguire era stata ritualmente notificata al Ministero, era passata in giudicato e che era decorso il termine di legge per provvedere; il Ministero, costituitosi con memoria di mera forma, non ha contestato l’inadempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare le somme ancora dovute secondo le modalità stabilite dal giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine e previa richiesta dei ricorrenti, il responsabile pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi e imponendo la trasmissione al TAR di una relazione dettagliata. Il commissario non riceverà compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 900 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto e, per l’effetto: - va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme in forza dello stesso risultanti (ancora) dovute nei modi ivi indicati, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, fissare un termine per l’adempimento e predisporre una misura sostitutiva per il caso di inottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
risulta dalla documentazione in atti che il provvedimento per la cui esecuzione è causa, è stato ritualmente notificato al Ministero, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere (v. art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997);
L’azione esecutiva è procedibile dopo la rituale notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine di legge per l’adempimento.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in loro favore, mediante l’accredito sulla c.d. “carta elettronica del docente”, dell’importo di € 500 per ciascun anno scolastico indicato in sentenza, oltre agli interessi o la rivalutazione, secondo i criteri dettati dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
Gli accessori dovuti sulle somme riconosciute dal giudicato devono essere calcolati secondo i criteri previsti dalla disposizione, dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito fino alla sua concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo è stato ritualmente notificato, è passato in giudicato ed è decorso il termine legale per l’adempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e, se previsto, alla richiesta della parte, e può fissare un termine ulteriore per l’esecuzione sostitutiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 4535/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 171/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →