Cassazione Civile, Ordinanza n. 34741/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dall'azione proposta da un lavoratore che aveva prestato attività alle dipendenze dell'ente dal 1992 al 2018 con una successione di contratti a termine nell'ambito di attività agricola/stagionale. Egli ha chiesto il risarcimento del danno da asserito abuso del contratto a tempo determinato, sostenendo di essere stato adibito, per circa sei anni, a mansioni non riconducibili alla stagionalità agricola, in particolare custodia e manutenzione di immobili dell'ente. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato. L'ente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della disciplina sui contratti a termine e sulla stagionalità, deducendo che i lavoratori agricoli stagionali sarebbero esclusi dai limiti su durata e rinnovi e che la corte di merito avrebbe errato nel valorizzare testimonianze per ritenere svolte mansioni di custodia estranee al lavoro agricolo; (2) violazione delle norme sul danno e sull'onere della prova, contestando la quantificazione del risarcimento come se l'abuso fosse durato 21 anni anziché 6; (3) violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la corte ritenuto nuova e infondata l'eccezione di prescrizione; (4) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il termine applicabile fosse quinquennale e che molte pretese dovessero comunque essere respinte. La Procura generale ha chiesto l'accoglimento del terzo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la custodia di immobili dell'ente non costituisce, di per sé, attività agricola stagionale e perché la valutazione delle prove in fatto è riservata ai giudici di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nuovo e comunque diretto contro una liquidazione equitativa del danno. Ha esaminato congiuntamente terzo e quarto motivo, correggendo la motivazione della sentenza impugnata, ma ha escluso la fondatezza della censura sulla prescrizione: l'eccezione di prescrizione richiede l'allegazione del fatto costitutivo dell'inerzia e della volontà di avvalersene, mentre la qualificazione giuridica del termine spetta al giudice; inoltre il diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine è unitario, ha prescrizione decennale e decorre dall'ultimo contratto, sicché nel caso concreto non era decorso il termine, essendo l'ultimo contratto del 2018 e il giudizio iniziato nel 2019. La Corte ha inoltre affermato due principi di diritto sulla non qualificabilità della custodia di immobili come attività agricola stagionale e sulla decorrenza decennale della prescrizione dall'ultimo contratto. Nessuna statuizione sulle spese per la condotta processuale della parte intimata; è stato dichiarato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015
richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina dei contratti a termine e l'esclusione dei lavoratori agricoli stagionali dai limiti ordinari
art. 21 d.lgs. n. 81 del 2015
richiamato dalla ricorrente nel medesimo quadro normativo sui contratti a tempo determinato
art. 23 d.lgs. n. 81 del 2015
richiamato dalla ricorrente nel medesimo quadro normativo sui contratti a termine
art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001
richiamato dalla ricorrente sulla disciplina del contratto a termine
art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001
richiamato dalla ricorrente sulla disciplina del contratto a termine
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato in relazione all'impiego pubblico contrattualizzato e alle conseguenze dell'abuso del termine
art. 32 legge n. 183 del 2010
richiamato sia per la misura dell'indennità/risarcimento da abuso del termine sia per il regime unitario della pretesa
art. 5 L.R. Sicilia n. 13 del 2014
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina regionale del lavoro agricolo/stagionale
art. 1 L.R. Sicilia n. 16 del 1998
richiamato dalla ricorrente nel medesimo quadro regionale
art. 1 L.R. Sicilia n. 230 del 1962
richiamato dalla ricorrente nel medesimo quadro regionale
art. 1223 c.c.
richiamato in tema di risarcimento del danno e dei relativi criteri di liquidazione
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova
art. 345 c.p.c.
richiamato per censurare la ritenuta novità dell'eccezione di prescrizione in appello
art. 2946 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale o comunque diversa della domanda risarcitoria
art. 2947 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione
art. 2948 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale di talune pretese
art. 2935 c.c.
richiamato per individuare il momento di decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere
art. 384, u.c., c.p.c.
la Corte corregge la motivazione della decisione impugnata senza mutarne l'esito
Cass., Sez. L, n. 21147 del 28 novembre 2012
richiamata come precedente sul criterio di verifica della stagionalità riferito anche alla singola prestazione lavorativa
Cass., Sez. L, n. 20611 del 7 agosto 2018
richiamata per la natura dell'eccezione di prescrizione e per l'allegazione dei fatti costitutivi dell'eccezione
Cass., SU, n. 5072 del 15 marzo 2016
richiamata per il principio del danno c.d. comunitario da abusiva reiterazione dei contratti a termine
Cass., Sez. L, n. 27331 del 16 settembre 2022
richiamata per affermare la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria nel lavoro privato
Cass., Sez. L, n. 31104 dell'8 novembre 2023
richiamata per affermare la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria nel lavoro pubblico contrattualizzato
Cass., Sez. L, n. 4960 del 16 febbraio 2023
richiamata in tema di decadenza/impugnazione dell'ultimo contratto nella successione di contratti a termine
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dichiarare l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
legge n. 228 del 2012
richiamata quale norma modificativa dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nella verifica della natura stagionale del rapporto non basta considerare l'attività dell'impresa nel suo complesso: occorre guardare anche alle mansioni concretamente affidate al singolo lavoratore, perché attività accessorie o permanenti, come custodia, riparazione e manutenzione, non sono per loro natura stagionali.
- Le mansioni che possono essere svolte stabilmente durante tutto l'anno, pur inserite in un'organizzazione produttiva stagionale, devono essere coperte da rapporto a tempo indeterminato se eccedono la logica della stagionalità.
- In sede di legittimità è preclusa la rivalutazione del materiale probatorio e del merito della deposizione testimoniale, salvo i limiti del sindacato di legittimità.
- L'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso stretto: la parte deve allegare il fatto che consente l'esercizio del diritto e la volontà di avvalersi della prescrizione, mentre la qualificazione del termine applicabile è questione di diritto rimessa al giudice.
- Nel caso di illecito da abusiva reiterazione di contratti a termine, il diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario ha natura unitaria e il termine di prescrizione è decennale, decorrente dall'ultimo contratto stipulato; i contratti anteriori possono rilevare ai soli fini della quantificazione del danno.
- La liquidazione equitativa del danno non può essere censurata in cassazione con doglianze nuove non dedotte nei gradi di merito.
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