Ordinanza n. 151/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento e/o declaratoria di inefficacia, previa adozione delle più opportune misure cautelari: - del provvedimento di sospensione del procedimento, prot. 14887 del 31 dicembre 2025, emesso dal SUAP con riguardo alla comunicazione di avvio dei lavori relativi a un impianto di radiocomunicazione presentata da Zefiro Net per l'implementazione, con l'inserimento di apparati per la tecnologia 5G, di una esistente stazione radio base (SRB) per telefonia mobile di proprietà della società, ubicata in Località Fiera presso il sito RAI Way Spa (codice impianto “SA173 - STIO”); - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione del procedimento relativo alla comunicazione di avvio dei lavori per l'implementazione della tecnologia 5G presso una stazione radio base esistente
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia, previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il SUAP ha sospeso il procedimento relativo alla comunicazione di avvio dei lavori per l'inserimento di apparati 5G in una stazione radio base esistente. La ricorrente ha rappresentato che l'intervento si fonda sull'art. 40, comma 5, del d.l. n. 77 del 2021, che richiama i regolamenti UE 2021/240 e 2021/241, con conseguente applicazione dell'art. 12-bis del d.l. n. 68 del 2022. Il giudice, rilevata l'applicabilità dell'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68 del 2022, ha ritenuto necessaria la partecipazione al giudizio delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, quali parti necessarie.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, entro quindici giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. La ricorrente deve depositare la prova dell'avvenuta integrazione entro cinque giorni dal perfezionamento della notificazione per il destinatario. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 29 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale.
art. 40, comma 5, d.l. n. 77/2021
Indicato dalla ricorrente quale base normativa dell'intervento relativo all'implementazione della tecnologia 5G.
regolamento (UE) 2021/240
Richiamato, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, dall'art. 40, comma 5, del d.l. n. 77 del 2021.
regolamento (UE) 2021/241
Richiamato, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, dall'art. 40, comma 5, del d.l. n. 77 del 2021.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022
Ritenuto applicabile alla controversia; il comma 4 impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, considerate parti necessarie.
art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
Costituisce il fondamento dell'ordine di integrazione del contraddittorio e dei relativi termini processuali.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda un intervento soggetto alla disciplina speciale richiamata dall'art. 12-bis del d.l. n. 68 del 2022, le Amministrazioni centrali titolari degli interventi sono parti necessarie del giudizio.
- In presenza di parti necessarie pretermesse, il giudice amministrativo deve disporre l'integrazione del contraddittorio prima di procedere alla decisione della controversia e della domanda cautelare.
- L'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio stabilito dal giudice, con successivo deposito della prova delle notificazioni nel termine perentorio indicato nell'ordinanza.
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