Cassazione Civile, Ordinanza n. 17314/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia traeva origine dall'assunzione di una lavoratrice da parte di un'azienda sanitaria regionale mediante una serie di contratti a termine. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimi tali contratti per difetto della causale giustificatrice e avevano riconosciuto, non la conversione del rapporto in tempo indeterminato - esclusa in ragione della natura pubblicistica del datore di lavoro - ma il diritto al risarcimento del c.d. danno comunitario, liquidato in nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. L'azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi contro la sentenza di appello che aveva confermato tale decisione. Nelle more, tuttavia, le parti depositavano un'istanza congiunta chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'istanza congiunta delle parti e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, precisando che il relativo meccanismo sanzionatorio non opera quando l'inammissibilità sia sopravvenuta per difetto di interesse, e non sia originaria.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato supplementare non si applica quando l'inammissibilità del ricorso sia solo sopravvenuta per carenza di interesse, poiché la norma mira a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e presuppone un'inammissibilità originaria del gravame.
Massime di principio
- Quando le parti, nelle more del giudizio di cassazione, concordano nel dichiarare cessata la materia del contendere, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il meccanismo sanzionatorio del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo all'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non quando l'interesse a coltivare il ricorso venga meno successivamente.
- Nel caso di sopravvenuta carenza di interesse definita per accordo delle parti, è possibile disporre la compensazione integrale delle spese di legittimità.
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