Ordinanza n. 25/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prefettizio del -OMISSIS-, recante “Informazione interdittiva antimafia adottata ai sensi dell’art. 91 e 89 bis del citato D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia) nei confronti della società -OMISSIS- S.R.L.S. - Partita IVA -OMISSIS-”; - di tutti gli atti precedenti, prodromici, successivi e conseguenti, ivi compreso il verbale del Gruppo Interforze del 21 febbraio 2024; - dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Reggio Emilia, avente ad oggetto «Cessazione di attività commerciale», del 29/03/2024 - R.U.O. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia prefettizia e ordinanza comunale di cessazione di attività commerciale
Esito
La controversia
La società ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Reggio Emilia ai sensi degli artt. 91 e 89-bis del d.lgs. 159/2011, nonché gli atti prodromici, inclusi il verbale del Gruppo Interforze, e l'ordinanza dirigenziale comunale di cessazione dell'attività commerciale. Il testo dell'ordinanza istruttoria non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che non risulta recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse della ricorrente alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori. La società ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, precisare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione della vicenda e comunicare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti, indicando anche l'eventuale necessità di attività istruttoria. Le amministrazioni resistenti devono verificare la completezza della propria difesa, integrarla se necessario e riferire su fatti o atti sopravvenuti e sulle eventuali circostanze rilevanti ai fini della cessazione della materia del contendere o della sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che l'inerzia delle parti, in particolare della ricorrente dopo l'ordinanza istruttoria, potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando il comportamento processuale ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. Disposto inoltre l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Norme richiamate
art. 91 d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base normativa dell'informazione interdittiva antimafia impugnata; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base normativa dell'informazione interdittiva antimafia impugnata; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità; il giudice può applicarlo quando l'inerzia della parte, successiva a un'ordinanza istruttoria finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse, manifesti in modo implicito ma inequivoco il disinteresse attuale alla definizione del giudizio.
art. 64 c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale delle parti e per la possibilità di trarne elementi di prova anche sulla sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale ulteriore fondamento della valorizzazione del comportamento processuale ai fini della valutazione della permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando non risulti attività processuale recente idonea a dimostrare la permanenza dell'interesse alla decisione di merito, il giudice può disporre un'istruttoria per verificare l'attualità dell'interesse, chiedendo alle parti di riferire e documentare fatti o atti sopravvenuti.
- L'inerzia della parte ricorrente successiva a un'ordinanza istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell'interesse può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse alla definizione del giudizio e condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Il comportamento processuale delle parti può essere valorizzato dal giudice, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento di prova anche ai fini dell'accertamento della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
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