Sentenza del 06/02/2015 n. 23 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
IRAP- Attività professionale- Presupposto impositivo-Autonoma organizzazione -Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, per complessivi 12.455,85 euro. Ha sostenuto l'assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, evidenziando l'impiego di beni strumentali di entità contenuta e il ricorso soltanto saltuario alla collaborazione della figlia, studentessa, per attività di archiviazione a fine anno. L'Agenzia delle Entrate ha invece sostenuto che l'impiego non occasionale di collaboratori fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
La decisione
La Commissione Tributaria di Primo Grado di Bolzano aveva accolto il ricorso del contribuente. La Commissione Tributaria di Secondo Grado ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza favorevole al contribuente, riconoscendo che l'attività professionale non era autonomamente organizzata. I beni strumentali, di valore ordinario e contenuto, e la collaborazione familiare, saltuaria e di modesta entità, costituivano un mero ausilio all'attività personale dell'ingegnere e non incrementavano significativamente la sua capacità produttiva. Il volume dei ricavi, da solo, non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare l'autonoma organizzazione. Le spese di giudizio sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Norme richiamate
Articolo 2 del D.Lgs. 446/1997
Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'IRAP è dovuta dal professionista soltanto quando l'attività abituale sia dotata di un'autonoma organizzazione, cioè di una struttura capace di potenziare e accrescere la capacità produttiva personale.
Articolo 3 del D.Lgs. 446/1997
Individua tra i soggetti passivi dell'IRAP gli esercenti arti e professioni, fermo restando che deve sussistere in concreto il presupposto dell'autonoma organizzazione.
Articolo 49, comma 1, del D.P.R. 917/1986
È richiamato dal D.Lgs. 446/1997 per individuare gli esercenti arti e professioni rilevanti ai fini dell'IRAP.
Cassazione, sentenza n. 3372 dell'8 febbraio 2007
L'IRAP non è dovuta quando i mezzi personali e materiali utilizzati dal professionista costituiscono un mero ausilio all'attività personale, analogo a quello normalmente disponibile per collaboratori continuativi o lavoratori dipendenti.
Cassazione, sentenza n. 3675 dell'8 febbraio 2007
L'insostituibilità dell'apporto personale del titolare non esclude, di per sé, la presenza di autonoma organizzazione; occorre valutare concretamente la struttura complessiva dell'attività.
Massime di principio
- Per i professionisti individuali, l'IRAP è dovuta solo se esiste una struttura organizzativa autonoma che accresce concretamente la capacità produttiva del titolare.
- L'utilizzo di beni strumentali di valore contenuto e strettamente necessari allo svolgimento dell'attività, senza una struttura eccedente il minimo indispensabile, depone per l'assenza di autonoma organizzazione.
- La collaborazione di un familiare non determina automaticamente l'assoggettamento all'IRAP: devono essere valutati la frequenza, la stabilità, l'entità del compenso e l'effettivo contributo all'incremento della capacità produttiva.
- Il volume dei ricavi, anche se consistente, non è sufficiente da solo a dimostrare l'autonoma organizzazione; deve essere valutato insieme ai capitali investiti e alle risorse umane impiegate.
- L'assenza di dipendenti e il sostenimento di costi organizzativi modesti costituiscono elementi favorevoli alla tesi dell'assenza del presupposto IRAP, ma la valutazione deve essere complessiva e riferita alla concreta situazione del professionista.
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