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Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 27 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e richiesta di annullamento "di diritto" delle cartelle n.13720130000291929XXX e n.13720120000253029YYY sulla base dell'art.1, commi 537 e ss., della Legge di Stabilità 2013 (L.228/2012), per effetto di istanze presentate dal contribuente per la sospensione/annullamento automatico delle cartelle; il contribuente deduceva che l'assenza di riscontro da parte del concessionario comportava l'operatività dell'annullamento automatico. L'Agenzia e il concessionario contestavano la sussistenza dei presupposti di legge e, in appello, sollevavano anche la questione di carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate nella controversia.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente gli appelli dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Riscossione, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che i ruoli relativi alle cartelle indicate non fossero interessati da alcuno dei fatti, atti o provvedimenti elencati dall'art.1, commi 538-540, L.228/2012; pertanto l'annullamento "di diritto" non poteva operare. Ha escluso inoltre che Agenzia e Concessionario fossero obbligati a comunicare ai sensi del comma 539 in assenza dei presupposti. Ne è conseguito il rigetto dei ricorsi di P.M. e la condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate nei termini indicati (euro 3.400,00 per il secondo grado e euro 2.700,00 per il primo grado, oltre IVA e CPA, per ciascuna resistente).

Norme richiamate

  • Legge di Stabilità 2013 (L.228/2012), art.1, commi 537-540

    art.1, commi 537-540, L.228/2012

    La Commissione interpreta i commi come tassativi: l'annullamento "di diritto" e la conseguente discarica automatica dai ruoli operano solo se le cartelle sono state "interessate" da uno degli eventi/atti elencati alle lettere a)–e) del comma 538 (prescrizione, provvedimento di sgravio, sospensione amministrativa/giudiziale definitiva, sentenza favorevole definitiva, pagamento antecedente alla formazione del ruolo). In mancanza di prova che ricorra una di tali ipotesi, l'annullamento non può essere dichiarato e il concessionario non è tenuto a inviare le comunicazioni ex comma 539.

  • art.112 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia come eccezione di carenza di legittimazione passiva (richiedendo l'estromissione dell'Ufficio), ma la CTR non ha ritenuto decisiva tale eccezione rispetto al merito: la riforma della sentenza è avvenuta per insussistenza dei presupposti di legge per l'annullamento automatico, senza che risulti dall'atto una estromissione dell'Ufficio per difetto di legittimazione passiva.

  • D.M. n.55/2014

    Citato nelle conclusioni di parte in relazione alla liquidazione delle spese, ma non rilevante ai fini della decisione sul merito; la sentenza liquida le spese in favore delle resistenti nei termini indicati.

Massime di principio

  • L'annullamento automatico delle cartelle previsto dalla L.228/2012 opera solo se il contribuente dimostra che le cartelle sono state interessate da uno degli eventi espressamente elencati (prescrizione, sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale definitiva, sentenza definitiva favorevole, pagamento anteriore alla formazione del ruolo).
  • L'onere della prova circa la sussistenza di uno dei presupposti oggettivi per l'annullamento automatico grava sul contribuente; l'assenza di documentazione probatoria determina il rigetto della domanda.
  • Il concessionario/non è obbligato a inviare le comunicazioni previste dal comma 539 se non ricorrono le ipotesi previste dal comma 538: la norma non impone comunicazioni meramente formali indipendenti dall'effettiva sussistenza dei presupposti.
  • L'annullamento non opera per sospensioni o sentenze non definitive: la qualità di "definitivo" delle decisioni che incidono sul ruolo è rilevante ai fini dell'automatismo di annullamento.
  • In controversie sulla legittimità delle cartelle, la correttezza della scelta delle parti processuali (Agenzia vs. concessionario) e le eccezioni di legittimazione passiva possono essere sollevate, ma la decisione può concentrarsi sul merito sostanziale (insussistenza dei presupposti di legge) senza estromettere necessariamente soggetti che hanno interesse reale alla riscossione.
  • A fronte di rigetto in grado d'appello delle pretese del contribuente, è possibile la condanna alle spese di entrambi i gradi; pertanto valutare attentamente la solidità probatoria prima di proporre domande basate sul meccanismo di annullamento automatico.

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