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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26164/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando manifestamente infondato il motivo perché volto a ottenere una rivalutazione del merito probatorio estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di un imputato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, concesse le attenuanti generiche ed effettuato il giudizio di equivalenza con la contestata recidiva, alla pena di un anno di reclusione ed euro 1.200 di multa. Il fatto era stato ritenuto commesso a Napoli il 7 ottobre 2024. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva vizio di motivazione sulla conferma del giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio. La Corte rileva però che la censura era generica e fattuale, diretta a sollecitare una rivalutazione delle prove preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata, fondata in particolare sulle dichiarazioni dell'assistente di polizia che aveva assistito personalmente alla cessione contestata e sequestrato il borsello contenente la droga.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice applicata al fatto di cessione/detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità, in relazione alla quale è stata confermata la condanna di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente in euro 3.000.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti è inammissibile quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico e fattuale per ottenere una nuova valutazione del merito, poiché il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria lettura del compendio probatorio a quella compiuta dai giudici di merito.
  • È adeguata la motivazione che valorizzi in modo non illogico dichiarazioni testimoniali dirette, provenienti da un operante di polizia che abbia assistito personalmente al fatto e proceduto al sequestro della sostanza.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'applicazione dell'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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