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Sentenza

Sentenza del 28/12/2022 n. 6353 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Riscossione - A mezzo ruolo - Art. 3 bis d.l. 146/2021 - Processi pendenti - Applicabilità - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Verifica dell'applicabilità dell'art. 3‑bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (inserito in conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215) ai processi pendenti, in quanto il nuovo comma 4‑bis dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata in caso di ruolo o cartella non notificata o invalidamente notificata.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'art. 3‑bis (comma 4‑bis introdotto nell'art. 12 DPR 602/1973) si applica anche ai procedimenti pendenti, poiché la disposizione chiarisce e concretizza l'interesse del contribuente alla tutela immediata di fronte al ruolo o alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Di conseguenza è stata accolta la prospettazione del ricorrente nella parte in cui invocava l'applicabilità della nuova norma ai giudizi già in corso (cfr. Cass. n. 26283/22).

Norme richiamate

  • d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3‑bis

    L'art. 3‑bis, con l'inserimento del comma 4‑bis nell'art. 12 del DPR 602/1973, è interpretato come norma che specifica l'interesse del contribuente alla tutela immediata contro atti di riscossione non notificati o invalidamente notificati e si applica ai procedimenti pendenti.

  • legge 17 dicembre 2021, n. 215 (conversione d.l. 146/2021)

    La legge di conversione ha mantenuto la modifica normativa (art. 3‑bis) senza porre limiti temporali, per cui la disposizione deve essere considerata applicabile anche ai processi pendenti alla data di entrata in vigore.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12

    Il nuovo comma 4‑bis dell'art. 12 disciplina l'interesse alla tutela immediata in tema di riscossione a mezzo ruolo, fornendo la base normativa per opporre l'inefficacia o l'illegittimità di ruolo/cartella non notificati o notificati invalidamente.

Massime di principio

  • La modifica normativa (art. 3‑bis, comma 4‑bis all'art.12 DPR 602/1973) va applicata anche ai procedimenti già pendenti: il giudice deve tenerne conto ancorché il processo sia iniziato prima dell'entrata in vigore della disposizione.
  • Se il contribuente dimostra che ruolo o cartella non sono stati validamente notificati, la norma legittima l'accesso a tutela immediata (es. misure cautelari o pronunce favorevoli) anche nel corso del giudizio.
  • La disposizione è da intendersi chiarificatrice della ratio protettiva a favore del privato: non richiede una nuova condizione fattuale diversa da quella già dedotta (mancata o invalida notifica) per il riconoscimento della tutela.
  • Gli enti riscossori devono verificare preventivamente la regolarità delle notifiche: notifiche viziati possono comportare l'annullamento o l'inefficacia degli atti di riscossione anche se l'esecuzione è già iniziata.
  • In situazioni analoghe i giudici devono valutare il concreto interesse alla tutela immediata e applicare la norma anche quando la domanda sia stata proposta prima della conversione normativa, purché ricorrano i presupposti di mancata/ invalida notifica.

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