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Sentenza

Sentenza del 10/01/2022 n. 386 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto l'esenzione TOSAP invocata dall'ex IACP. Quest'ultimo aveva chiesto l'esenzione ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993, art. 49 comma 1 lett. a) per le occupazioni di suolo pubblico (ponteggi/strutture metalliche) effettuate nel 2006 per lavori di ristrutturazione su un edificio di sua proprietà destinato a edilizia residenziale. La questione centrale è stata se, oltre al requisito soggettivo (ente pubblico non economico), sussistesse il requisito oggettivo richiesto dalla norma, cioè che l'occupazione fosse effettuata per "finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca". La CTR aveva ritenuto sufficiente la natura non commerciale e il ruolo dell'ente come soggetto attuatore/ente regionale; la ricorrente ha invece dedotto che l'occupazione fosse connessa a obblighi contrattuali ed extracontrattuali (manutenzione e messa in sicurezza dell'edificio) e dunque non volta a finalità assistenziali specifiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Società di Riscossione, cassando la sentenza impugnata della CTR e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato l'originario ricorso dell'Agenzia Regionale per la casa. La Corte ha ritenuto che l'esenzione di cui all'art. 49 D.Lgs. 507/1993 richieda non solo il requisito soggettivo (ente pubblico non economico), ma anche un requisito oggettivo: la specifica finalità assistenziale (o altra prevista dalla norma) della singola occupazione. Nel caso di specie l'occupazione del suolo per ponteggi e messa in sicurezza, realizzata in adempimento di obblighi contrattuali ed extracontrattuali del proprietario (es.: obbligo di manutenzione, tutela dei terzi, responsabilità ex art. 2053 c.c.), non è stata ritenuta diretta a finalità assistenziali specifiche e quindi non dà diritto all'esenzione. Le spese sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a)

    "sono esenti dalla tassa: le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui al T.U. imposte sui redditi, art. 87, comma 1, lett. c), ... per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica"

    La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: occorrono due requisiti cumulativi, soggettivo (ente pubblico non economico ricompreso dalla norma) e oggettivo (la singola occupazione deve essere effettuata per finalità specifiche indicate dalla norma). Non basta la sola natura statutaria o il finanziamento regionale.

  • art. 2195 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla distinzione tra attività commerciale ed attività istituzionale; la Corte ricorda che l'attività di locazione e interventi connessi possono essere qualificati come attività economica, rilevante per escludere l'esenzione quando l'occupazione deriva da obblighi contrattuali/di mercato.

  • art. 73 TUIR (ex art. 87 previgente)

    Usato per definire la categoria degli "enti pubblici non economici" richiamata dal D.Lgs. 507/1993; attiene al requisito soggettivo ma non è sufficiente da solo a riconoscere l'esenzione senza il requisito oggettivo.

  • L.R. Puglia 20 maggio 2014, n. 22, art. 6

    Richiamata in relazione alla trasformazione dell'Istituto in Agenzia regionale per la casa per dimostrare la natura pubblica e il ruolo di soggetto attuatore regionale; la Corte osserva che tale circostanza riguarda il requisito soggettivo ma non influisce sul requisito oggettivo dell'esenzione.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 87

    Referenza normativa per la qualificazione degli enti pubblici ai fini fiscali (richiamata nel testo dell'art. 49 D.Lgs. 507/1993).

  • art. 2053 c.c.

    Richiamato per sottolineare gli obblighi di protezione verso i terzi e la responsabilità del proprietario; giustificazione per cui l'occupazione può essere eseguita in adempimento di doveri di tutela e non per finalità assistenziali specifiche.

Massime di principio

  • Le esenzioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente: chi invoca un'esenzione deve provare sia il requisito soggettivo sia il requisito oggettivo richiesto dalla norma.
  • Per l'esenzione prevista dall'art. 49 D.Lgs. 507/1993 non è sufficiente la qualifica dell'ente come pubblico non economico o l'essere soggetto attuatore di finanziamenti regionali: occorre che la specifica occupazione di suolo pubblico sia direttamente finalizzata a scopi di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura o ricerca.
  • Le occupazioni di suolo effettuate per consentire lavori di manutenzione, messa in sicurezza o per adempiere a obblighi contrattuali/extracontrattuali del proprietario (anche nel contesto di locazioni a canone agevolato) tipicamente non perseguono una finalità assistenziale specifica e quindi non rientrano nell'esenzione.
  • Nel valutare il diritto all'esenzione è essenziale distinguere le finalità statutarie/generali dell'ente dalle finalità concrete e immediate dell'occupazione contestata; la prova documentale deve riguardare il collegamento diretto tra l'occupazione e la finalità assistenziale invocata.
  • Se si è in una fattispecie simile, raccogliere e documentare elementi che dimostrino che l'occupazione del suolo è: a) direttamente funzionale a un servizio assistenziale (non meramente strumentale a manutenzione), b) concretamente destinata a beneficiari assistenziali, e c) non conseguenza di obblighi di tutela o di natura commerciale; in mancanza di tali elementi, l'esenzione è difficile da ottenere.

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