Cassazione Penale, Sentenza n. 27246/2026 del 20/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un vizio di legge e una nullità processuale: in particolare ha lamentato l'omessa citazione per l'udienza di appello a trattazione cartolare, sostenendo di non aver ricevuto la notifica della citazione e quindi di non aver potuto partecipare al giudizio, depositare memorie o note spese. La sentenza d'appello, tuttavia, aveva integralmente confermato la decisione di primo grado, comprensiva della condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile. Nel corso del giudizio di legittimità la parte civile ha insistito nel richiamo a un precedente che, a suo dire, avrebbe giustificato l'interesse all'impugnazione; il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato, dagli atti processuali, che la citazione della parte civile nel giudizio di appello era effettivamente mancata; ha però ritenuto che tale omissione non fosse idonea a fondare un interesse concreto all'impugnazione, poiché la Corte territoriale aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado e, dunque, le statuizioni civili già favorevoli alla parte civile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
viene invocato per dedurre un vizio di legge e una nullità della sentenza impugnata, ma la doglianza è poi ritenuta inammissibile per difetto di interesse
art. 178 c.p.p.
la mancata citazione della parte civile è prospettata come nullità; la Corte ne prende atto ma esclude l'interesse a impugnare perché le statuizioni civili sono rimaste integre
art. 591 c.p.p.
l'impugnazione è dichiarata inammissibile per difetto di interesse a proporla
art. 616 c.p.p.
è la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
art. 192 c.p.p.
non citato
art. 606 c.p.p.
norma di ricorso per cassazione richiamata dalla parte civile per denunciare violazione di legge e nullità processuale
Massime di principio
- La parte civile non ha interesse a dolersi in cassazione dell'omessa citazione in appello quando la sentenza impugnata abbia confermato integralmente la decisione di primo grado e le statuizioni civili a suo favore siano rimaste immutate.
- La nullità derivante dalla mancata citazione della parte civile nel giudizio di appello non determina, di per sé, l'ammissibilità del ricorso per cassazione: occorre che la parte dimostri un concreto pregiudizio attuale e un interesse effettivo a ottenere una diversa decisione.
- Se in appello l'imputato viene assolto con revoca delle statuizioni civili, la parte civile omessa dalla citazione può avere interesse a impugnare; se invece la condanna e il risarcimento restano fermi, l'impugnazione è inammissibile per carenza di interesse.
- Il richiamo a precedenti favorevoli è non pertinente quando il caso concreto è diverso sul punto decisivo dell'interesse ad agire, specie se nel precedente l'esito assolutorio aveva inciso sulle statuizioni civili.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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