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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33085/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza e di processo verbale di constatazione, l'Ufficio notificava una serie di avvisi di accertamento e atti di contestazione relativi agli anni d'imposta 2005-2009, ritenendo che il contribuente svolgesse attività commerciale di allevamento e commercializzazione di uccelli e animali esotici e rideterminando redditi, imposte e sanzioni. In primo grado gli atti erano stati accolti solo in parte, con declaratoria di decadenza limitata all'anno 2005. In appello la CTR aveva riconosciuto al contribuente una riduzione forfettaria dei costi nella misura del 20% dei ricavi e aveva disposto la rideterminazione del reddito imponibile e delle sanzioni anche per l'anno 2005. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, e 41 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 109, comma 4, d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato l'accertamento come induttivo puro anziché analitico-induttivo e che, pertanto, non avrebbe potuto riconoscere costi forfettari del 20%, ammessi - secondo la ricorrente - solo nell'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'unico motivo dell'Agenzia, richiamando la giurisprudenza più recente e la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, secondo cui ogni accertamento induttivo, sia analitico-induttivo sia induttivo puro, deve tenere conto dei costi forfettari presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, al fine di rispettare il principio di capacità contributiva. La decisione impugnata è stata quindi ritenuta corretta nella parte in cui aveva riconosciuto una incidenza percentuale di costi presunti, anche in assenza di idonea documentazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il resistente è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto della soccombenza dell'Amministrazione pubblica ai fini del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dall'Agenzia per sostenere la natura analitico-induttiva dell'accertamento; la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva quanto alla deducibilità forfettaria dei costi.

  • art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • art. 109, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    la Corte osserva che, nel metodo analitico o misto, i costi non risultanti dal conto economico sono deducibili solo se provati dal contribuente con elementi certi e precisi, ma tale regola non può portare a un trattamento irragionevolmente più sfavorevole rispetto all'accertamento induttivo puro.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato per descrivere l'accertamento induttivo puro, nel quale l'Ufficio deve determinare induttivamente anche i costi; la Corte evidenzia che il riconoscimento dei costi forfettari non è limitato a questo solo caso.

  • art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la Corte richiama l'interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale secondo cui, a fronte di prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può opporre prova presuntiva contraria e far valere l'incidenza percentuale dei costi relativi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro del motivo per violazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di accertamento dei redditi, la deduzione di costi forfettari presunti non è limitata all'accertamento induttivo puro, ma opera anche nell'accertamento analitico-induttivo, quando il reddito venga ricostruito in via presuntiva.
  • Il principio di capacità contributiva impone che, nella determinazione presuntiva del reddito imponibile, siano considerati anche i costi verosimilmente sostenuti per produrre i ricavi accertati, evitando di tassare il lordo anziché il reddito netto.
  • Nel metodo analitico-induttivo, la regola generale dell'art. 109, comma 4, d.P.R. n. 917/1986 sulla prova certa e precisa dei costi non può essere applicata in modo da rendere il contribuente in peggiore posizione probatoria rispetto a chi sia assoggettato ad accertamento induttivo puro.
  • Quando l'accertamento si fonda su presunzioni, il contribuente può contrastare la ripresa a tassazione anche mediante prova presuntiva contraria sull'esistenza e sull'incidenza percentuale dei costi di produzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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