Sentenza del 07/06/2018 n. 492 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa all'IRPEF e al recupero di un credito d'imposta per l'anno 2002, emessa a seguito di controllo formale. Il contribuente aveva contestato principalmente la tardiva notificazione della cartella: la dichiarazione relativa al 2002, presentata nel 2003, avrebbe dovuto comportare la notifica entro il 31 dicembre 2007, mentre la cartella era stata notificata il 6 ottobre 2008. L'Agenzia delle Entrate aveva inoltre contestato la validità del ricorso per mancanza di sottoscrizione del difensore e aveva sostenuto di essere estranea ai vizi della notifica, attribuibili al concessionario della riscossione. Equitalia aveva contestato la propria responsabilità esclusiva e aveva chiesto di essere estromessa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento della cartella disposto in primo grado. È stata ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità, poiché al ricorso era allegata una procura speciale sottoscritta da un professionista abilitato. La CTR ha inoltre rilevato che gli uffici appellanti non avevano contestato specificamente la motivazione centrale della sentenza di primo grado, relativa alla tardività della notifica della cartella; tale profilo è stato quindi considerato accettato. Gli uffici finanziari sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 36-bis del DPR 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, nell'ambito del quale era stata emessa la pretesa tributaria.
Art. 56 del DPR 633/1972
Richiamato quale base normativa del controllo e della conseguente attività di recupero.
Art. 25 del DPR 602/1973
La disciplina dei termini di notifica delle cartelle è stata esaminata anche alla luce della declaratoria di incostituzionalità della precedente formulazione.
Decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
Ha introdotto i termini decadenziali, compresa la disciplina transitoria, per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni. Per la dichiarazione relativa al 2002, presentata nel 2003, il termine individuato dalla decisione scadeva il 31 dicembre 2007.
Sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, n. 22338/2017
La procura alle liti può essere ritenuta valida anche quando non sia materialmente allegata all'atto difensivo; nel caso concreto, a maggior ragione, la procura era allegata al ricorso.
Massime di principio
- Quando una cartella derivante dalla liquidazione o dal controllo della dichiarazione è notificata oltre il termine decadenziale previsto dalla legge, la cartella può essere annullata, purché la tardività sia tempestivamente eccepita e adeguatamente documentata.
- In appello è essenziale contestare specificamente tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado. Se non viene censurato il motivo autonomo e decisivo posto a fondamento dell'annullamento, il giudice può considerarlo non contestato o tacitamente accettato.
- La mancanza della sottoscrizione materiale del difensore non determina automaticamente l'inammissibilità se dagli atti risulta una procura speciale validamente conferita a un professionista abilitato.
- Le questioni relative alla tardiva notifica e quelle relative ai vizi propri della cartella devono essere distinte da quelle riguardanti la responsabilità dell'agente della riscossione; tuttavia, la mancata contestazione del merito della decadenza può rendere irrilevante il dibattito sulla ripartizione delle responsabilità tra Agenzia ed ente di riscossione.
- Le irregolarità meramente formali non dovrebbero impedire l'accesso alla tutela giudiziaria quando la volontà di proporre ricorso e il conferimento della procura risultano comunque chiaramente documentati.
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