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Sentenza

Sentenza del 07/06/2018 n. 290 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

Transfer pricing - Cessione beni successivo acquisto prodotti finiti - Violazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che non sussista violazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR quando le due operazioni siano effettive e autonome e entrambe siano effettuate al rispettivo valore normale. Non è quindi consentito riqualificare automaticamente le cessioni come un conto lavorazione solo sulla base della sequenza economica dell'operazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contestazione riguardava una possibile violazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR in relazione a un'operazione infragruppo nella quale la società controllante italiana vendeva materia prima alla controllata estera e successivamente riacquistava da quest'ultima i prodotti finiti e lavorati. Si sosteneva che la struttura contrattuale dissimulasse un contratto di lavorazione, con conseguente necessità di determinare il corrispettivo secondo il valore normale dell'appalto anziché trattare le operazioni come due distinte cessioni di beni.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 7, del TUIR

    Non presente nel testo fornito

    La norma impone di valutare, ai fini fiscali, le operazioni tra imprese associate residenti in Stati diversi secondo condizioni e prezzi conformi al valore normale. Nel caso descritto, il requisito è rispettato se sia la vendita della materia prima sia il successivo acquisto dei prodotti finiti avvengono al rispettivo valore normale.

Massime di principio

  • Una struttura infragruppo composta da vendita di materie prime e successivo acquisto di prodotti finiti non costituisce automaticamente un contratto di lavorazione dissimulato.
  • La qualificazione fiscale dell'operazione deve considerare la sostanza e l'effettiva autonomia delle cessioni, ma la mera sequenza delle transazioni non è sufficiente per procedere a una riqualificazione.
  • Ai fini del transfer pricing, è essenziale dimostrare che ciascuna cessione sia effettuata a condizioni di mercato e al proprio valore normale, con adeguata documentazione su prezzi, funzioni, rischi e caratteristiche dei beni.
  • Se le operazioni sono realmente autonome e correttamente valorizzate, l'Amministrazione non può sostituire automaticamente il metodo delle due cessioni con quello applicabile a un contratto di conto lavorazione.

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