Sentenza del 07/06/2018 n. 497 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari che aveva annullato la cartella di pagamento ICI relativa agli anni d'imposta 2000-2005, ritenendo illegittima l'iscrizione a ruolo perché effettuata prima della definitività degli accertamenti. Il Comune ha sostenuto che la riscossione può essere avviata anche quando l'accertamento non è ancora definitivo, purché siano rispettati i termini decadenziali previsti dalla legge, e che il ricorso contro l'accertamento non sospende automaticamente l'attività di riscossione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Sassari ha accolto l'appello del Comune e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittime e confermato integralmente le cartelle ICI relative agli anni 2000-2005, anche considerando che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6736/2015, aveva rigettato il ricorso della società contro gli accertamenti, rendendo esecutivo il credito tributario. L'Immobiliare yyyyy. è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in 8.000 euro in favore del Comune.
Norme richiamate
Art. 12 del D.Lgs. 504/1992
Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
La norma stabilisce un termine decadenziale per la notificazione del titolo esecutivo e non impedisce necessariamente l'avvio della riscossione prima che l'accertamento sia divenuto definitivo.
Art. 1 della legge n. 163/2006
La disposizione ha esteso ai tributi locali il principio dell'esistenza di un termine finale per l'attività di riscossione, senza stabilire che la riscossione possa iniziare soltanto dopo la definitività dell'accertamento.
Art. 68, comma 1, del D.Lgs. 546/1992
Pagamento frazionato dei tributi in pendenza del processo.
Secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19016/2015, la disciplina del pagamento frazionato non si applica alla riscossione dell'ICI nei ruoli straordinari.
Art. 15-bis del D.P.R. 602/1973
Per i ruoli straordinari consente l'iscrizione per l'intero importo di imposte, sanzioni e interessi risultanti dall'avviso di accertamento, anche se quest'ultimo non è ancora definitivo.
Corte Costituzionale, sentenza n. 280/2005
È richiamata per il principio costituzionale secondo cui l'attività di riscossione deve essere soggetta a un termine finale.
Corte di Cassazione, sentenza n. 5759/2010
Il ricorso contro l'accertamento non paralizza automaticamente la riscossione e non costituisce, di per sé, una causa legale di sospensione del termine decadenziale.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 19016/2015
Ha escluso l'applicabilità all'ICI del pagamento frazionato previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 546/1992, ritenendo applicabile la disciplina dei ruoli straordinari.
Corte di Cassazione, sentenza n. 6736/2015
Avendo rigettato il ricorso della contribuente contro gli accertamenti ICI degli anni 2000-2005, ha reso definitivo ed esecutivo il credito tributario oggetto delle cartelle.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la proposizione di un ricorso contro un avviso di accertamento non sospende automaticamente la riscossione, salvo che la legge o un provvedimento giudiziale dispongano diversamente.
- Per valutare la legittimità di una cartella occorre distinguere tra il momento in cui il tributo può essere iscritto a ruolo e il termine entro cui il titolo esecutivo deve essere notificato: il secondo opera come termine decadenziale finale, ma non implica necessariamente che la riscossione debba attendere la definitività dell'accertamento.
- Nei ruoli straordinari può essere richiesta l'intera somma risultante dall'accertamento anche quando questo è ancora impugnabile, secondo la disciplina applicabile al tributo.
- La definitività dell'accertamento sopravvenuta durante il giudizio può rafforzare la posizione dell'ente impositore, soprattutto quando deriva da una sentenza della Corte di Cassazione che respinge definitivamente le contestazioni del contribuente.
- La verifica dei termini di decadenza resta comunque essenziale: anche quando la riscossione è astrattamente possibile in pendenza di ricorso, l'ente deve notificare gli atti entro i termini previsti dalla normativa applicabile.
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