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Sentenza

Sentenza del 07/06/2018 n. 188 - Comm. Trib. Prov. Pavia

Accertamento - Corrispettivo a fronte di funzione commerciale - Royalties - Non sussiste - Ritenute alla fonte - Non applicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa la qualificazione dei compensi come royalties e, conseguentemente, non è stata ritenuta applicabile la ritenuta alla fonte del 30%. La posizione della società residente è stata quindi accolta, poiché i pagamenti erano riconducibili a una funzione commerciale e produttiva svolta per conto della società estera, anziché alla concessione o allo sfruttamento autonomo di diritti su beni immateriali.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione della ritenuta alla fonte del 30% sui compensi corrisposti a una società estera, qualificati dall'Amministrazione come royalties per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti industriali o marchi d'impresa. La società italiana sosteneva invece che i pagamenti costituissero corrispettivi relativi a una funzione commerciale e produttiva svolta su commessa. In particolare, produceva e distribuiva i prodotti nell'esclusivo interesse della società estera, senza autonomia nelle modalità di sfruttamento dei beni immateriali e senza assumere un effettivo rischio d'impresa. Mancando tali elementi, non risultavano integrati i connotati tipici delle royalties.

Norme richiamate

  • Art. 23, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    I compensi corrisposti da residenti nel territorio dello Stato per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa sono soggetti a imposizione secondo le disposizioni previste per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

    La norma individua il collegamento territoriale dei compensi relativi all'utilizzazione di diritti di proprietà intellettuale corrisposti da soggetti residenti.

  • Art. 25, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    I compensi corrisposti per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa sono soggetti a ritenuta del trenta per cento a titolo d'imposta.

    La ritenuta del 30% si applica soltanto quando il pagamento costituisce effettivamente un compenso per l'utilizzazione o lo sfruttamento di un bene immateriale qualificabile come royalty.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di un pagamento come royalty dipende dalla sostanza economica del rapporto e non dalla sola denominazione utilizzata nei contratti o nelle fatture.
  • La ritenuta alla fonte sui compensi per beni immateriali non è applicabile quando il soggetto italiano svolge soltanto attività produttiva o distributiva su commessa, nell'interesse della società estera.
  • L'assenza di autonomia nello sfruttamento dei diritti immateriali e l'assenza di un rischio d'impresa proprio sono elementi rilevanti per escludere la natura di royalty.
  • Per applicare la ritenuta occorre dimostrare che il pagamento remuneri la concessione, l'utilizzazione o lo sfruttamento di un diritto su opere dell'ingegno, brevetti o marchi, e non una prestazione commerciale o produttiva ordinaria.

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