Sentenza del 07/06/2018 n. 188 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Accertamento - Corrispettivo a fronte di funzione commerciale - Royalties - Non sussiste - Ritenute alla fonte - Non applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa la qualificazione dei compensi come royalties e, conseguentemente, non è stata ritenuta applicabile la ritenuta alla fonte del 30%. La posizione della società residente è stata quindi accolta, poiché i pagamenti erano riconducibili a una funzione commerciale e produttiva svolta per conto della società estera, anziché alla concessione o allo sfruttamento autonomo di diritti su beni immateriali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione della ritenuta alla fonte del 30% sui compensi corrisposti a una società estera, qualificati dall'Amministrazione come royalties per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti industriali o marchi d'impresa. La società italiana sosteneva invece che i pagamenti costituissero corrispettivi relativi a una funzione commerciale e produttiva svolta su commessa. In particolare, produceva e distribuiva i prodotti nell'esclusivo interesse della società estera, senza autonomia nelle modalità di sfruttamento dei beni immateriali e senza assumere un effettivo rischio d'impresa. Mancando tali elementi, non risultavano integrati i connotati tipici delle royalties.
Norme richiamate
Art. 23, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
I compensi corrisposti da residenti nel territorio dello Stato per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa sono soggetti a imposizione secondo le disposizioni previste per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
La norma individua il collegamento territoriale dei compensi relativi all'utilizzazione di diritti di proprietà intellettuale corrisposti da soggetti residenti.
Art. 25, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
I compensi corrisposti per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa sono soggetti a ritenuta del trenta per cento a titolo d'imposta.
La ritenuta del 30% si applica soltanto quando il pagamento costituisce effettivamente un compenso per l'utilizzazione o lo sfruttamento di un bene immateriale qualificabile come royalty.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di un pagamento come royalty dipende dalla sostanza economica del rapporto e non dalla sola denominazione utilizzata nei contratti o nelle fatture.
- La ritenuta alla fonte sui compensi per beni immateriali non è applicabile quando il soggetto italiano svolge soltanto attività produttiva o distributiva su commessa, nell'interesse della società estera.
- L'assenza di autonomia nello sfruttamento dei diritti immateriali e l'assenza di un rischio d'impresa proprio sono elementi rilevanti per escludere la natura di royalty.
- Per applicare la ritenuta occorre dimostrare che il pagamento remuneri la concessione, l'utilizzazione o lo sfruttamento di un diritto su opere dell'ingegno, brevetti o marchi, e non una prestazione commerciale o produttiva ordinaria.
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