Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2465/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa (art. 416-bis) e per due tentativi di estorsione aggravata (capi 7 e 8). Ha censurato la carenza di gravità indiziaria: avrebbe mancato il necessario supporto probatorio sul suo ruolo, le intercettazioni sarebbero state erroneamente attribuite (in particolare la conversazione del 15/07/2023 prog. 8114) e il riferimento a "Iachinu di Milena" non identificherebbe necessariamente il ricorrente. Ha poi dedotto che le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione) non sono concretamente attuali e ha contestato l'idoneità della misura alla luce delle condizioni di salute (forte artrosi) e delle terapie incompatibili con il regime carcerario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla gravità indiziaria, confermando che la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa e il suo contributo operativo risultano provvisoriamente dimostrati in modo significativo (richiamo a intercettazioni, esistenza di cassa comune, disponibilità di armi e attività di spaccio, nonché precedente condanna irrevocabile per 416-bis). Ha ritenuto corretta l'attribuzione delle conversazioni al ricorrente sulla base del complesso indiziario e di elementi integrativi citati nell'ordinanza impugnata; ha escluso un travisamento della prova. I motivi relativi all'attualità delle esigenze cautelari e all'idoneità della misura sono stati giudicati inammissibili o manifestamente infondati: la Corte ha valorizzato la prossimità temporale dei fatti (fino al novembre 2023), la riorganizzazione operativa del clan dopo scarcerazioni di figure apicali e la sentenza irrevocabile a carico del ricorrente come indici di concretezza del pericolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistente, allo stato degli atti, la partecipazione associativa con ruolo operativo/funzionale nell'ambito di Cosa Nostra; la gravità indiziaria può fondarsi su un compendio probatorio dinamico, comprensivo di intercettazioni, precedenti irrevocabili e elementi di contesto

  • art. 628 cod. pen.

    Riferito al tentativo di estorsione aggravata: le conversazioni e il contesto sono stati ritenuti sufficienti per collegare il ricorrente alle condotte estorsive, in combinazione con l'accertata partecipazione associativa

  • art. 56 e art. 629 cod. pen.

    art. 56; art. 629 comma secondo

    Richiamati in relazione alla partecipazione nel tentativo di reato (concorso e tentativo): la Corte ha valutato la rilevanza delle condotte tentate alla luce degli elementi indiziari complessivi

  • principio di diritto giurisprudenziale

    Sez.1, n.19867 del 04/05/2005 e altre pronunce

    Conferma che i "gravi indizi" sono prova allo stato degli atti e che in sede di giudizio cautelare vanno valutati nel loro complesso dinamico; inoltre la Cassazione non reinquadra i fatti di merito se non in presenza di travisamento della prova

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari per reati associativi la valutazione della gravità indiziaria è dinamica: il giudice può fondarsi su un compendio probatorio non ancora dibattimentale (intercettazioni, precedenti irrevocabili, elementi di contesto).
  • Le intercettazioni devono essere valutate nel loro complesso e confrontate con altri elementi probatori; una loro diversa interpretazione va contestata dimostrando un travisamento della prova non meramente prospettando letture alternative.
  • La presenza di una sentenza irrevocabile che attesta la precedente appartenenza a un sodalizio mafioso può rafforzare l'indicazione di continuità e attualità della partecipazione, contribuendo a giustificare esigenze cautelari.
  • La custodia cautelare in carcere per reati associativi è reputata presumibilmente adeguata; per superare tale presunzione è necessario documentare circostanze concrete e aggiornate che escludano il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • Le condizioni di salute del detenuto possono essere rilevanti solo se adeguatamente documentate e tali da rendere effettivamente incompatibile il regime carcerario con le terapie; mere affermazioni generiche sono normalmente insufficienti.
  • In Cassazione il sindacato è limitato ai vizi di diritto e al travisamento della prova: non è consentita una rivalutazione ampia del merito se la motivazione di merito è coerente e priva di vizi logici evidenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.