Cassazione Penale, Sentenza n. 2465/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa (art. 416-bis) e per due tentativi di estorsione aggravata (capi 7 e 8). Ha censurato la carenza di gravità indiziaria: avrebbe mancato il necessario supporto probatorio sul suo ruolo, le intercettazioni sarebbero state erroneamente attribuite (in particolare la conversazione del 15/07/2023 prog. 8114) e il riferimento a "Iachinu di Milena" non identificherebbe necessariamente il ricorrente. Ha poi dedotto che le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione) non sono concretamente attuali e ha contestato l'idoneità della misura alla luce delle condizioni di salute (forte artrosi) e delle terapie incompatibili con il regime carcerario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla gravità indiziaria, confermando che la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa e il suo contributo operativo risultano provvisoriamente dimostrati in modo significativo (richiamo a intercettazioni, esistenza di cassa comune, disponibilità di armi e attività di spaccio, nonché precedente condanna irrevocabile per 416-bis). Ha ritenuto corretta l'attribuzione delle conversazioni al ricorrente sulla base del complesso indiziario e di elementi integrativi citati nell'ordinanza impugnata; ha escluso un travisamento della prova. I motivi relativi all'attualità delle esigenze cautelari e all'idoneità della misura sono stati giudicati inammissibili o manifestamente infondati: la Corte ha valorizzato la prossimità temporale dei fatti (fino al novembre 2023), la riorganizzazione operativa del clan dopo scarcerazioni di figure apicali e la sentenza irrevocabile a carico del ricorrente come indici di concretezza del pericolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto sussistente, allo stato degli atti, la partecipazione associativa con ruolo operativo/funzionale nell'ambito di Cosa Nostra; la gravità indiziaria può fondarsi su un compendio probatorio dinamico, comprensivo di intercettazioni, precedenti irrevocabili e elementi di contesto
art. 628 cod. pen.
Riferito al tentativo di estorsione aggravata: le conversazioni e il contesto sono stati ritenuti sufficienti per collegare il ricorrente alle condotte estorsive, in combinazione con l'accertata partecipazione associativa
art. 56 e art. 629 cod. pen.
art. 56; art. 629 comma secondo
Richiamati in relazione alla partecipazione nel tentativo di reato (concorso e tentativo): la Corte ha valutato la rilevanza delle condotte tentate alla luce degli elementi indiziari complessivi
principio di diritto giurisprudenziale
Sez.1, n.19867 del 04/05/2005 e altre pronunce
Conferma che i "gravi indizi" sono prova allo stato degli atti e che in sede di giudizio cautelare vanno valutati nel loro complesso dinamico; inoltre la Cassazione non reinquadra i fatti di merito se non in presenza di travisamento della prova
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per reati associativi la valutazione della gravità indiziaria è dinamica: il giudice può fondarsi su un compendio probatorio non ancora dibattimentale (intercettazioni, precedenti irrevocabili, elementi di contesto).
- Le intercettazioni devono essere valutate nel loro complesso e confrontate con altri elementi probatori; una loro diversa interpretazione va contestata dimostrando un travisamento della prova non meramente prospettando letture alternative.
- La presenza di una sentenza irrevocabile che attesta la precedente appartenenza a un sodalizio mafioso può rafforzare l'indicazione di continuità e attualità della partecipazione, contribuendo a giustificare esigenze cautelari.
- La custodia cautelare in carcere per reati associativi è reputata presumibilmente adeguata; per superare tale presunzione è necessario documentare circostanze concrete e aggiornate che escludano il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- Le condizioni di salute del detenuto possono essere rilevanti solo se adeguatamente documentate e tali da rendere effettivamente incompatibile il regime carcerario con le terapie; mere affermazioni generiche sono normalmente insufficienti.
- In Cassazione il sindacato è limitato ai vizi di diritto e al travisamento della prova: non è consentita una rivalutazione ampia del merito se la motivazione di merito è coerente e priva di vizi logici evidenti.
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