Cassazione Penale, Sentenza n. 6081/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, terzi interessati dall'esecuzione del sequestro preventivo di euro 36.000 disposto nei confronti del loro figlio convivente Burreli Regis (indagato per detenzione e cessione di stupefacenti), hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Lucca che aveva rigettato il loro riesame. Il ricorso, proposto dal difensore/procuratore speciale, articolava tre motivi volti a ottenere la revoca o la modifica del sequestro in relazione alla loro presunta posizione soggettiva sui fondi sottoposti a vincolo.
La decisione
La Corte ha rilevato che i ricorrenti hanno successivamente e ritualemente rinunciato al ricorso comunicando che il procedimento penale nei confronti di Burreli Regis si era concluso con la confisca delle somme oggetto del sequestro. In ragione della intervenuta rinunzia la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, richiamando l'art. 616, comma 1, c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle sole spese processuali, considerando irrilevanti le ragioni addotte a giustificazione della rinunzia rispetto alla posizione rivendicata in sede di impugnazione.
Norme richiamate
art. 85 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma richiamata quale titolo normativo in base al quale è stato disposto il sequestro preventivo; dalla sentenza non emerge una specifica interpretazione estensiva, si registra solo l'indicazione che il provvedimento cautelare è stato emesso ai sensi di tale disposizione.
art. 240-bis cod. pen.
Richiamato nell'epigrafe quale ulteriore riferimento normativo collegato al sequestro/confisca; la Corte non procede a un'interpretazione articolata della norma, la menziona come riferimento al titolo del decreto di sequestro.
art. 616 comma 1 c.p.p.
Applicata dalla Corte per stabilire le conseguenze processuali della rinuncia: la rinuncia al gravame determina l'inammissibilità del ricorso e può comportare la condanna alle spese processuali. Nel caso specifico la Corte ha limitato l'applicazione delle statuizioni dell'art. 616 comma 1 ai soli oneri processuali, valutando che le ragioni della rinuncia sono indifferenti rispetto alla posizione sostanziale persecutoria degli appellanti.
Massime di principio
- La rinuncia formale a un ricorso in Cassazione determina, in linea di principio, l'inammissibilità del gravame.
- Quando la rinuncia è motivata da intervenute sopravvenienze che rendono assente l'interesse (es. cambiamento della misura cautelare, definizione del procedimento), la Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
- La Corte può applicare le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. (condanna alle spese) in caso di rinuncia; l'entità e la portata delle statuizioni (esclusione o limitazione) dipendono dalla congruità e rilevanza delle ragioni che hanno indotto alla rinuncia rispetto alla posizione difensiva originaria.
- Per i terzi che contestano il sequestro preventivo (ricorsi di terzi interessati) è necessario valutare l'esistenza di un interesse concreto e attuale: se tale interesse viene meno per eventi processuali successivi, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Nel valutare la sussistenza o no di conseguenze sanzionatorie (spese, ecc.), il giudice considera se la rinuncia sia strategica o derivante da sopravvenienze che incidono sulla tutela sostanziale richiesta dal ricorrente.
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