Cassazione Penale, Ordinanza n. 41353/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi per manifesta genericità del motivo unico, perché non confrontato con le valutazioni dei giudici di merito in tema di gravità della condotta e pericolosità degli imputati. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un ricorso comune proposto da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 28/02/2025. L'unico motivo dedotto atteneva alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: i ricorrenti sostenevano, in sostanza, che la gravità dei fatti e il loro disvalore sarebbero stati sopravvalutati e che avrebbe dovuto essere valorizzato il comportamento processuale. La Corte di cassazione rileva però che il motivo era formulato in modo del tutto generico, privo di una critica puntuale alle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado, e senza specificare quali elementi favorevoli dovessero essere apprezzati ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. Viene inoltre sottolineato che gli imputati risultavano pluripregiudicati, gravati da numerosi precedenti penali anche specifici, e destinatari di recidiva qualificata.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata discrezionalmente in base alle questioni dedotte.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche deve essere specifico e confrontarsi criticamente con la motivazione delle sentenze di merito; non è sufficiente una mera contrapposizione valutativa o un richiamo apodittico a una minore gravità del fatto.
- La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile quando non indica concretamente quali elementi favorevoli siano stati trascurati dal giudice di merito.
- La presenza di plurimi precedenti penali, anche specifici, e della recidiva qualificata costituisce un dato rilevante nella valutazione di gravità della condotta e pericolosità dell'imputato, che deve essere specificamente incisa dal ricorrente se intende contestare il diniego delle attenuanti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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