Sentenza n. 5257/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa istanza cautelare: - della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2, del Lotto 1 RU 3664 Strade di competenza del Servizio 2 (Viabilità zona Nord) Area 1, CIG B61083C0FB; - della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2 del Lotto 2 RU 3665 Strade di competenza del Servizio 2 (Viabilità zona Nord) Area 2, CIG B61083D1CE; - della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2, del Lotto 3 RU 3647 Strade di competenza del Servizio 3 (Viabilità zona Sud) Area 3, CIG B61083E2A1; - della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2 del Lotto 4 RU 3560 strade di competenza del Servizio 3 (Viabilità zona Sud) Area 4, CIG B61083F374; - delle graduatorie provvisorie dei quattro Lotti redatte all’esito delle operazioni di valutazione dei punteggi tecnici e di valutazione delle offerte economiche; - della relativa comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 del d.lgs. n. 36/23; - della proposta di aggiudicazione con riferimento alle Suddette Determinazioni Dirigenziali, di cui al verbale del 28 luglio 2025; - delle determinazioni con le quali l’ATI Impresa Carcone S.r.l è stata ammessa alla prosecuzione delle operazioni di gara all’esito della seduta pubblica dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e non si è provveduto alla sua esclusione; - degli atti preordinati connessi, presupposti e conseguenziali, anche al momento attuale non conosciuti, nonché - per la declaratoria di inefficacia di tutti i provvedimenti di aggiudicazione definitiva sopra meglio specificati e per la declaratoria di nullità ed inefficacia di tutti i contratti, inerenti la gara sopraindicata con riferimento di tutti e quattro i Lotti dell’Accordo quadro, ove stipulati anche in corso di giudizio e per il conseguente subentro dell’odierna ATI ricorrente in particolare in posizione utile nella graduatoria per l’aggiudicazione del Lotto 2 sopra meglio identificato; e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro in ragione del tempo decorso, per equivalente economico, nella misura che verrà indicata nel corso del giudizio e pari al mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 13% dell’importo a base di gara, o in via subordinata eventualmente parametrato alla perdita di chances, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c., oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o in ogni caso con determinazione equitativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazioni e atti della procedura aperta per un accordo quadro relativo alla manutenzione straordinaria delle strade, concernenti quattro lotti, nonché ammissione alla gara dell’ATI controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato le aggiudicazioni dei quattro lotti, le graduatorie, la comunicazione di aggiudicazione, la proposta di aggiudicazione e gli atti con cui l’ATI controinteressata è stata ammessa alla prosecuzione della gara senza essere esclusa. Hanno chiesto l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia degli eventuali contratti, il subentro nell’aggiudicazione del Lotto 2 e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente, quantificato nel mancato utile o nella perdita di chance. Dal testo della sentenza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la carenza di interesse: benché il ricorso fosse formalmente riferito al Lotto 4 e riguardasse cumulativamente tutti i lotti, l’interesse concreto delle ricorrenti sussisteva esclusivamente rispetto al Lotto 2, nel quale esse dichiaravano di aspirare alla collocazione al terzo posto. Per tale lotto era stato già proposto un distinto ricorso, avente il medesimo oggetto e fondato sulle identiche ragioni di fatto e di diritto. Il Collegio ha inoltre rilevato, in via ulteriore, l’infondatezza nel merito delle censure, richiamando una precedente sentenza della Sezione sull’interpretazione della lex specialis e sull’ammissibilità del ribasso relativo ai servizi tecnici.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., ritenendo che l’unico interesse concretamente perseguito dalle ricorrenti riguardasse il Lotto 2, già oggetto di un distinto ricorso cumulativamente coincidente quanto ad atti, domande e ragioni. L’impugnazione degli altri lotti non era sorretta da un interesse concreto e attuale. Il Collegio ha precisato anche che, comunque, le censure sarebbero state infondate nel merito, richiamando i criteri letterale e sistematico di interpretazione della lex specialis e la precedente decisione della Sezione secondo cui il divieto di ribasso pari a zero o a cento si riferiva all’offerta nel suo complesso e non alle singole componenti economiche. Le ricorrenti sono state condannate alle spese, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Consente di definire il giudizio dichiarando l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato con riferimento alla comunicazione di aggiudicazione impugnata; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.
art. 1362 c.c.
Richiamato quale criterio letterale per l’interpretazione delle clausole della lex specialis, secondo i criteri propri dell’interpretazione contrattuale.
art. 1363 c.c.
le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto
Le clausole della lex specialis devono essere interpretate sistematicamente, alla luce del complesso dell’atto e non isolatamente.
art. 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, d.lgs. 36/2023
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 209/2024, nel quadro della disciplina dell’ammissibilità del ribasso sugli importi dei servizi tecnici professionali nell’appalto integrato.
Massime di principio
- È inammissibile per carenza di interesse il ricorso che impugni gli atti relativi a più lotti di una gara quando l’interesse concreto e attuale del concorrente riguardi esclusivamente uno solo dei lotti e, per quest’ultimo, sia già pendente un distinto ricorso avente il medesimo oggetto, le medesime domande e identiche ragioni di fatto e di diritto.
- L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e deve riferirsi al bene della vita effettivamente perseguito dal concorrente; la mera impugnazione cumulativa di atti relativi a lotti diversi non è sufficiente a radicare l’interesse rispetto ai lotti nei quali il concorrente non dimostri di voler conseguire un’utilità specifica.
- Nell’interpretazione della lex specialis di gara si applicano i criteri letterale e sistematico propri dell’interpretazione contrattuale, sicché le clausole devono essere lette nel loro significato testuale e in coordinamento reciproco, considerando il complesso dell’atto.
- Una prescrizione della lex specialis che vieti un ribasso pari a zero o a cento, formulata al singolare e collocata tra le istruzioni generali per la compilazione dell’offerta economica, può riferirsi all’offerta nel suo complesso e non automaticamente alle singole componenti economiche, quando il testo e la struttura della disciplina di gara non sostengano l’interpretazione più restrittiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 636/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 637/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 638/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 639/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 640/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →