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Sentenza

Sentenza del 26/07/2019 n. 20340 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, fondato su indagini bancarie, contestando un maggior reddito d'impresa ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. Il contribuente, aderente al concordato preventivo biennale previsto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 33, sosteneva che l'accertamento fosse precluso perché il maggior reddito accertabile non superava, dopo le riduzioni operate dalla Commissione regionale sulle movimentazioni bancarie ritenute giustificate, il 50% del reddito dichiarato. Contestava inoltre la valutazione di alcune operazioni bancarie e la motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il motivo relativo all'omessa pronuncia, ritenendo che la decisione della Commissione regionale implicasse il rigetto delle pretese non espressamente esaminate. Ha invece accolto il primo motivo, stabilendo che la soglia del 50% prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 33, comma 8-bis, deve essere verificata con riferimento al maggior reddito accertabile risultante dopo l'applicazione dei soli poteri di accertamento consentiti e dopo le eventuali riduzioni operate dal giudice, non semplicemente sul reddito indicato nell'avviso di accertamento. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, per una nuova verifica della soglia del 50% e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 33, comma 8

    Per i periodi di imposta soggetti a concordato preventivo (...) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui (...) al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (...) e al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55.

    La norma limita preventivamente alcuni poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente aderente al concordato preventivo biennale. Le indagini bancarie fondate sui poteri non inibiti possono invece essere utilizzate.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 33, comma 8-bis

    Sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggior reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato.

    La soglia deve essere calcolata sul maggior reddito accertabile, non sul mero importo inizialmente indicato nell'avviso di accertamento. Occorre quindi considerare il risultato finale della ricostruzione, comprese le riduzioni derivanti dal riconoscimento di movimentazioni bancarie giustificate.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Art. 39, comma 1, lett. d), primo periodo.

    Il metodo presuntivo utilizzato sulla base delle indagini bancarie rientra, secondo la sentenza, tra i poteri non inibiti dal concordato preventivo, purché siano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla disciplina speciale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    Art. 54, comma 2, primo periodo.

    Anche ai fini IVA, l'accertamento presuntivo derivante dalle indagini bancarie può essere esercitato nell'ambito dei poteri non preclusi dal concordato preventivo.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata contiene un rigetto implicito della domanda o dell'eccezione, perché incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della sentenza.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale prevede una soglia oltre la quale l'accertamento è consentito, la soglia deve essere verificata sul risultato effettivamente determinabile dopo tutte le rettifiche e riduzioni, non automaticamente sull'importo originario dell'avviso.
  • L'adesione a un concordato o a un regime agevolativo non impedisce ogni controllo fiscale: occorre distinguere tra poteri di accertamento espressamente inibiti e poteri che restano esercitabili.
  • Il giudice deve verificare in sequenza quali poteri siano stati legittimamente utilizzati, quale sia la maggiore materia imponibile effettivamente provata e se essa superi la soglia prevista dalla legge.
  • Le movimentazioni bancarie possono fondare presunzioni fiscali, ma il contribuente può superarle fornendo una giustificazione specifica e documentata per ciascun prelievo o versamento contestato.
  • Una sentenza non incorre necessariamente in omessa pronuncia se rigetta implicitamente una richiesta attraverso una motivazione incompatibile con il suo accoglimento; tuttavia, la decisione deve comunque consentire di ricostruire il percorso logico seguito.
  • In caso di cassazione con rinvio, la controversia non è definitivamente vinta nel merito: il giudice di rinvio deve applicare il principio stabilito dalla Cassazione e rideterminare l'esito sulla base dei dati accertati.

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