Ordinanza n. 800/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico regionale per la concessione in affitto di terreni destinati all’esercizio di un’azienda agricola
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
La società agricola ha impugnato l’avviso pubblico regionale e ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Molise che aveva respinto la domanda cautelare. Il Consiglio di Stato ha ravvisato, in sede di fumus boni iuris, profili di illegittimità dell’avviso perché l’affitto dei terreni è qualificabile come contratto attivo e deve quindi rispettare la disciplina dell’evidenza pubblica prevista dalla legge generale di contabilità dello Stato e dal relativo regolamento di esecuzione. In particolare, la procedura sembra riconducibile agli incanti pubblici e il termine per la presentazione delle offerte risulta inferiore ai quindici giorni previsti dall’art. 64 del regolamento, termine ritenuto inderogabile per le procedure ordinarie. La procedura non appare assimilabile alla licitazione privata. Inoltre, l’amministrazione non ha fornito l’apposita motivazione richiesta per giustificare l’assoluta urgenza che avrebbe potuto consentire un termine inferiore. È stata altresì rilevata la mancata pubblicazione dell’avviso sul BURM, circostanza che ha reso più difficoltosa la conoscenza dell’avviso da parte della società e ha aggravato gli effetti del termine illegittimamente ridotto, anche considerando che la Regione conosceva da tempo la necessità di procedere alla riassegnazione dei terreni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR Molise, ha accolto l’istanza cautelare di primo grado. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto favorevolmente delibabili i motivi relativi alla qualificazione dell’affitto come contratto attivo, all’applicazione della disciplina dell’evidenza pubblica, alla violazione del termine minimo di quindici giorni per la presentazione delle offerte e all’assenza di motivazione sull’eventuale assoluta urgenza. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto appropriata la riapertura dei termini, anche perché non risultava ancora stipulato il contratto con l’aggiudicataria. Ha quindi ordinato alla Regione di svolgere entro venti giorni l’attività necessaria alla riapertura dei termini e di consentire agli interessati ulteriori venti giorni per presentare le offerte, decorrenti dalla pubblicazione del nuovo avviso. Ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 64 R.D. 827/1924
il termine previsto per la presentazione delle offerte è pari a 15 giorni
Il termine di quindici giorni è ritenuto inderogabile almeno nelle procedure ordinarie di incanto, salvo la specifica disciplina dei casi di assoluta urgenza, che deve essere adeguatamente motivata.
R.D. 2440/1923
La disciplina generale di contabilità dello Stato in materia di evidenza pubblica si applica all’affitto dei terreni qualificato come contratto attivo.
R.D. 827/1924
Il regolamento di esecuzione della legge generale di contabilità dello Stato disciplina la procedura pubblica e i termini per la presentazione delle offerte.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in presenza di accoglimento della tutela cautelare, la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- L’affitto di terreni appartenenti a un’amministrazione pubblica, quando diretto a procurare un’entrata all’amministrazione, è qualificabile come contratto attivo e deve essere affidato nel rispetto della disciplina dell’evidenza pubblica prevista dalla legge generale di contabilità dello Stato e dal relativo regolamento di esecuzione.
- Nelle procedure ordinarie di incanto, il termine di quindici giorni per la presentazione delle offerte previsto dall’art. 64 R.D. 827/1924 ha natura inderogabile, salvo i casi di assoluta urgenza contemplati dalla disciplina regolamentare.
- La riduzione del termine per presentare le offerte richiede una specifica motivazione sull’assoluta urgenza; la mera necessità di procedere rapidamente non è sufficiente quando l’amministrazione conosceva con ampio anticipo l’esigenza di bandire la procedura.
- La mancata pubblicazione dell’avviso nel bollettino ufficiale regionale, anche quando non sia qualificata immediatamente come vizio autonomo dell’atto, può aggravare la lesione partecipativa e rendere più difficoltosa la conoscenza della procedura da parte degli operatori interessati.
- Quando non sia ancora stato stipulato il contratto con l’aggiudicatario, la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte può costituire una misura cautelare idonea a salvaguardare la partecipazione e l’utilità della decisione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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