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Sentenza

Sentenza n. 13032/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento a) del decreto n. 1054/2026 del 7 aprile 2026 a firma del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con il quale è stata disposta in itinere l’estromissione del ricorrente dalla frequentazione del Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di Secondo Grado, X ciclo, indetto per l’A.A. 2024/2025, con esclusione dello stesso anche dalla relativa selezione (all. 1); b) del verbale della commissione esaminatrice del 19 marzo 2026, come richiamato nel decreto rettorale di esclusione (all. 2); c) della nota dell’Ateneo prot. n. 1017 del 08.4.2026, recante la notifica del decreto rettorale di esclusione n. 1054/2026 del 7 aprile 2026; nonché di ogni ulteriore altro atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, se ed in quanto lesivi dell’interesse del ricorrente, tra cui: d) il bando del concorso per l’accesso al suddetto Corso di formazione indetto per l’A.A. 2024-2025 dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con Decreto Rettorale prot. n. D.R. n. 2178 del 1° luglio 2025, e) il D.P.R. n. 19/2016, se e nella parte in cui non consenta al diploma di scuola secondaria “Tecnico Gestione Aziendale Indirizzo Informatico” vantato dal ricorrente di accedere alla classe di insegnamento B-16 (all. 5); e) per la medesima motivazione ed entro gli stessi limiti, il Decreto Ministeriale n. 259/2017 e la relativa Tabella titoli allegata; e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere riammesso alla selezione ed alla frequentazione del relativo corso, fino al conseguimento del titolo di specializzazione;

Giustizia amministrativa202605922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di esclusione in itinere dal corso di specializzazione per il sostegno didattico, connesso verbale della commissione e atti presupposti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (università e ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere partecipato alla procedura selettiva, superato le prove, conseguito l’inserimento nella graduatoria e iniziato la frequentazione del corso di specializzazione per il sostegno didattico, è stato escluso a ridosso della conclusione del percorso. L’esclusione era motivata dall’asserita inidoneità del diploma di scuola secondaria posseduto ai fini dell’accesso alla classe di concorso B-16, secondo il d.P.R. n. 19/2016 e il d.m. n. 259/2017. Sono stati impugnati il decreto rettorale, il verbale della commissione, la relativa nota di comunicazione, il bando e le disposizioni normative presupposte, chiedendo anche la riammissione alla selezione e al corso fino al conseguimento del titolo. L’Università ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la tardività del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto le eccezioni dell’Università. La legittimazione passiva spetta all’Ateneo poiché il provvedimento direttamente lesivo è il decreto rettorale da esso adottato. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo, essendo stato notificato entro sessanta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato. Nel merito, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il ricorrente, infatti, in esecuzione della misura cautelare, ha partecipato positivamente alle prove, frequentato il corso e conseguito il diploma di specializzazione. L’art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005, convertito dalla l. n. 168/2005, stabilisce che il candidato in possesso dei titoli per partecipare al concorso che abbia superato le prove consegue definitivamente il titolo, anche quando l’ammissione o la ripetizione della valutazione sia avvenuta in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale o di autotutela. Secondo il TAR, tale principio è applicabile anche ai corsi di specializzazione sul sostegno e il conseguimento del titolo ha attribuito definitivamente al ricorrente il bene della vita perseguito, rendendo non più attuale la controversia sull’esclusione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, anche nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla o riforma il provvedimento impugnato in modo conforme alla pretesa del ricorrente, ovvero quando sopravviene il conseguimento del bene della vita perseguito; nel caso concreto il conseguimento del titolo di specializzazione ha eliminato l’attualità della controversia.

  • art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla l. 17 agosto 2005, n. 168

    Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.

    Il superamento delle prove sostenute in esecuzione di un provvedimento cautelare determina il definitivo conseguimento del titolo, indipendentemente dall’esito del giudizio, purché il candidato fosse in possesso dei titoli per partecipare al concorso. Il principio è stato ritenuto applicabile anche ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico.

  • d.P.R. n. 19/2016

    Disposizione normativa richiamata dall’amministrazione per valutare l’idoneità del diploma ai fini dell’accesso alla classe di concorso B-16.

  • d.m. n. 259/2017

    Decreto ministeriale e relativa tabella dei titoli richiamati per valutare i requisiti di accesso alla classe di concorso B-16.

Massime di principio

  • Il superamento delle prove scritte e orali da parte di un candidato ammesso o riammesso in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale o di autotutela comporta il definitivo conseguimento del titolo per il quale concorre, quando il candidato possedeva i titoli richiesti per la partecipazione, indipendentemente dall’esito successivo del giudizio.
  • Il principio di stabilizzazione degli effetti del superamento delle prove previsto dall’art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005 è applicabile anche ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico, in quanto espressione di un principio generale riferibile ai corsi di studio in senso ampio.
  • Il conseguimento, nelle more del giudizio e in esecuzione di una misura cautelare, del titolo di specializzazione perseguito dal ricorrente determina il conseguimento definitivo del bene della vita e comporta la cessazione della materia del contendere, rendendo non più attuale la controversia sull’esclusione.
  • La legittimazione passiva nell’impugnazione di un provvedimento spetta all’amministrazione che lo ha adottato; il ricorso contro un decreto rettorale di esclusione deve quindi essere proposto anche nei confronti dell’università emanante.
  • Il termine per impugnare decorre dalla comunicazione o conoscenza del provvedimento direttamente lesivo; è tempestivo il ricorso notificato entro sessanta giorni da tale momento.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTutela cautelare

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