Cassazione Penale, Sentenza n. 2565/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di affidamento in prova in casi particolari (ex art. 94 d.P.R. 309/1990) disponendo invece la detenzione domiciliare. Il ricorrente lamentava: 1) la mancata valutazione dell'impedimento del difensore all'udienza del 20/04/2022, poiché era stata inviata una richiesta di rinvio per legittimo impedimento con certificato medico; 2) l'omessa acquisizione/valutazione del programma terapeutico individualizzato allegato all'istanza; inoltre si segnalava che l'UEPE aveva convocato il condannato senza che costui ne fosse a conoscenza poiché la convocazione era stata inviata al difensore tramite PEC due giorni prima.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento fosse stata inviata tardivamente (alle ore 1:13 del giorno dell'udienza), per cui la cancelleria non ha avuto modo di sottoporla al Presidente e il Collegio non ha potuto valutare né la documentazione allegata (compreso il piano terapeutico). La Corte ha richiamato il principio della "pronta comunicazione" ex art. 420-ter, comma 5, c.p.p., affermando l'onere per la parte di accertare il regolare arrivo della mail e la sua tempestiva sottoposizione al giudice; per tale motivo il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione del 12/12/2022.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 309/1990
Norma richiamata in relazione alla possibilità di affidamento in prova in casi particolari; il Tribunale ha ritenuto l'affidamento impraticabile alla luce dei precedenti penali, delle denunce e della mancata produzione di un programma terapeutico certificato e di attività lavorativa/riparativa.
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che l'impedimento del difensore deve essere "prontamente comunicato"; una comunicazione inviata tardivamente via PEC il giorno dell'udienza non consente alla cancelleria di sottoporla tempestivamente al Presidente e può giustificare la mancata valutazione dell'istanza.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come vizio di motivazione; la Corte ha rilevato che il motivo si fondava su documenti non esaminati dal Collegio per tardività della loro trasmissione, il che rendeva il motivo stesso inammissibile.
Massime di principio
- Le richieste di rinvio per legittimo impedimento del difensore devono essere comunicate tempestivamente: invii effettuati il giorno dell'udienza possono essere considerati tardivi e non valutati dal giudice.
- Quando si utilizzano PEC o email per comunicare al giudice o alla cancelleria è necessario verificare l'effettiva ricezione e, se possibile, ottenere conferma che la cancelleria abbia sottoposto la comunicazione al Presidente; l'assenza di tale verifica può compromettere impugnazioni basate su documenti non esaminati.
- Per ottenere l'affidamento in prova è consigliabile allegare un programma terapeutico individualizzato certificato idoneo e dimostrare attività lavorativa o impegno riparativo; la presenza di precedenti penali e denunce recenti può ostare all'ammissione.
- I motivi di impugnazione fondati esclusivamente su documenti che il giudice di merito non ha esaminato a causa di tardiva presentazione rischiano di essere dichiarati inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2275/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2278/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2280/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2282/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2283/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2284/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →