Cassazione Civile, Ordinanza n. 23508/2021 del 26/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata proposta da un lavoratore riconosciuto invalido in misura pari all'80%. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che al caso non si applicasse il differimento di 12 mesi dell'accesso al trattamento pensionistico previsto dal regime delle cd. finestre di cui all'art. 12 del d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010. La corte d'appello aveva confermato tale impostazione, valorizzando la disciplina speciale dell'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, che esonera gli invalidi dall'innalzamento dell'età pensionabile. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010, sostenendo che il regime delle finestre ha portata generale e si applica anche agli invalidi, pur quando la loro età pensionabile sia anticipata per previsione speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che il regime delle cd. finestre previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%, perché la norma individua in modo ampio i destinatari dello slittamento annuale dell'accesso alla pensione di vecchiaia, includendo anche i soggetti che maturano il diritto alle età previste dagli specifici ordinamenti. Poiché la corte territoriale non si è conformata a tale interpretazione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
La disposizione speciale esclude gli invalidi in misura non inferiore all'80% dall'innalzamento generale dell'età pensionabile, consentendo loro l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia secondo la disciplina ivi prevista.
art. 12 del d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010
Il regime delle cd. finestre, con slittamento di un anno dell'accesso al trattamento pensionistico, ha ambito soggettivo ampio e si applica anche ai soggetti che maturano il diritto alla pensione alle età previste da specifici ordinamenti, compresi gli invalidi con invalidità non inferiore all'80%.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio non partecipata mediante proposta del relatore.
Massime di principio
- Quando una norma sulle finestre pensionistiche individua in modo ampio i destinatari del differimento, essa si applica anche ai soggetti che accedono alla pensione in base a un regime speciale di età anticipata, salvo espressa esclusione normativa.
- La disciplina speciale che riduce o anticipa l'età pensionabile non esclude, di per sé, l'applicazione di una successiva norma generale che preveda uno slittamento temporale dell'accesso al trattamento, se il testo di quest'ultima è formulato in termini comprensivi.
- In materia previdenziale, l'interpretazione letterale del dato normativo è decisiva quando la disposizione elenca in modo espresso e non restrittivo le categorie destinatarie del differimento pensionistico.
- Se la decisione di merito non si conforma al principio di diritto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità su una norma previdenziale, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito affinché si adegui al corretto criterio interpretativo.
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