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Sentenza

Sentenza del 10/06/2015 n. 12039 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento TARSU relativo all'anno 2005, con cui il Comune aveva rettificato la superficie imponibile da 1.052 a 6.026 mq. La contribuente sosteneva che l'area fosse destinata a un centro autorizzato per lo smaltimento di rifiuti speciali e chiedeva l'esclusione dalla tassa ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3. Le commissioni tributarie avevano respinto la richiesta, rilevando che la società non aveva comunicato e delimitato le aree non imponibili. In Cassazione, tuttavia, è emerso che la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della proposizione del ricorso e che il liquidatore non aveva più il potere di rappresentarla né di conferirle una procura speciale per il giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare i quattro motivi relativi alla TARSU. La cancellazione della società dal registro delle imprese ne aveva determinato l'estinzione e la perdita della capacità processuale; il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dai soci, quali successori della società estinta, o nei loro confronti. Le spese processuali sono state compensate, considerata l'esistenza di contrasti interpretativi all'epoca sulla portata della cancellazione societaria.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente per ottenere l'esclusione dalla TARSU delle aree in cui venivano prodotti o gestiti rifiuti speciali. La questione sostanziale non è stata esaminata dalla Corte di cassazione, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di capacità processuale.

  • Art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l'estinzione della società e, di regola, fa venir meno la capacità degli organi sociali e del liquidatore di rappresentarla in giudizio.

  • Artt. 299 e seguenti c.p.c.

    L'estinzione della società durante un giudizio costituisce un evento interruttivo del processo, che può richiedere la prosecuzione o la riassunzione da parte dei soci, quali successori della società estinta.

  • Art. 110 c.p.c.

    In caso di estinzione della parte, il processo può proseguire o essere riassunto nei confronti dei successori, individuati per la società estinta nei suoi soci.

  • Legge fallimentare, art. 10

    La Corte richiama l'eccezione relativa alla fictio iuris prevista per le società dichiarate fallite, che può mantenere temporaneamente rilevanza processuale della società nonostante la cancellazione; tale eccezione non risultava applicabile nel caso concreto.

Massime di principio

  • Una società cancellata dal registro delle imprese è normalmente estinta e non può proporre autonomamente nuove impugnazioni.
  • Il liquidatore perde il potere di rappresentanza della società dal momento della cancellazione e non può validamente conferire una procura speciale per proporre ricorso per cassazione.
  • Se l'estinzione interviene durante un processo, la posizione processuale passa ai soci, che devono proseguire, riassumere o proporre l'impugnazione nei termini e nelle forme previste dalla legge.
  • Nel giudizio di cassazione è particolarmente importante verificare la corretta individuazione della parte e la validità della procura speciale; un ricorso proposto in nome di una società già estinta è normalmente inammissibile.
  • Le questioni di merito, anche se potenzialmente fondate, non vengono esaminate quando il ricorso è inammissibile per un vizio preliminare relativo alla capacità o alla legittimazione processuale.
  • Per ottenere l'esclusione dalla TARSU relativa ad aree destinate a rifiuti speciali, il contribuente deve normalmente fornire tempestivamente al Comune informazioni, documentazione e delimitazione precisa delle superfici non imponibili, secondo la disciplina applicabile.

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