Risoluzione n. 57 del 21/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate riconosce alla contribuente la detrazione del 19% sugli interessi passivi del nuovo mutuo INPDAP stipulato in sostituzione del precedente mutuo per l’abitazione principale, anche per la quota originariamente riferibile al coniuge, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, lett. b), del Tuir.
Detrazione interessi passivi su mutuo sostitutivo INPDAP per abitazione principale
Detrazione degli interessi passivi su mutuo sostitutivo per abitazione principale
La risoluzione esamina il caso di una contribuente che, dopo aver acquistato con il marito in comproprietà l’abitazione principale e aver fruito della detrazione sugli interessi passivi relativi all’accollo del mutuo originario, stipula un nuovo mutuo con INPDAP in sostituzione del precedente. Il documento chiarisce se, in tale nuova configurazione, possa detrarre l’intero ammontare degli interessi passivi del nuovo finanziamento, incluso quello che in origine era riferibile al coniuge.
Vicenda oggetto dell’interpello
La Sig.ra X, coniugata in regime di separazione dei beni, ha acquistato il 20 ottobre 2005, insieme al marito, la propria abitazione principale. In occasione dell’acquisto i coniugi hanno accollato una parte del mutuo originariamente acceso dall’impresa costruttrice e hanno fruito della detrazione degli interessi passivi nei limiti consentiti pro quota.
Successivamente, il 26 luglio 2007, la contribuente ha stipulato con l’INPDAP un nuovo mutuo per sostituire quello precedente. La signora risulta unica mutuataria, mentre il marito è intervenuto soltanto come terzo datore di ipoteca, perché non poteva assumere la qualità di mutuatario non essendo dipendente pubblico. L’istanza chiede conferma della possibilità di detrarre tutti gli interessi passivi pagati sul nuovo mutuo, nonostante in origine la detrazione fosse stata solo parziale.
Quesito del contribuente
Secondo la contribuente, la parte mutuataria non sarebbe sostanzialmente cambiata, ma solo riformulata in modo diverso. Per questa ragione ritiene di poter continuare a beneficiare della detrazione considerando anche la quota di interessi che in precedenza era stata portata in detrazione dal marito.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’art. 15, comma 1, lett. b), del Tuir, che prevede una detrazione d’imposta del 19% sugli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto.
Il limite massimo di spesa detraibile è indicato in euro 4.000, importo fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall’art. 1, comma 202, della legge n. 244 del 2007.
Mutuo sostitutivo e conservazione del beneficio fiscale
La risoluzione precisa che il beneficio fiscale spetta anche quando il mutuo originario viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, purché il nuovo finanziamento non superi la residua quota di capitale da rimborsare, aumentata delle spese e degli oneri correlati. Se il nuovo mutuo è di importo superiore a tale residuo, la detrazione compete solo entro il predetto limite.
La previsione normativa è letta come espressione della volontà di non ostacolare fiscalmente la libera scelta del contribuente di estinguere il vecchio mutuo e sostituirlo con uno nuovo. In tale prospettiva viene richiamato anche l’art. 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, relativo alla c.d. portabilità del mutuo.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, l’Agenzia osserva che la contribuente assume l’onere dell’intero mutuo residuo, comprendente anche la quota riferibile al coniuge, realizzando una situazione assimilabile all’accollo del vecchio mutuo con successiva estinzione e accensione di un nuovo mutuo. Tale assetto, secondo la prassi amministrativa richiamata, avrebbe consentito al coniuge di continuare a fruire dell’intera detrazione originariamente ripartita.
Viene inoltre considerato che, se la contribuente avesse acceso sin dall’inizio l’intero mutuo a proprio nome, avrebbe potuto comunque beneficiare della detrazione sugli interessi pagati, anche in presenza di comproprietà, come indicato nella circolare n. 17 del 28 maggio 2006.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che la contribuente può beneficiare della detrazione fiscale prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b), del Tuir in relazione all’intero ammontare degli interessi passivi corrisposti sul nuovo mutuo, sempre nel rispetto di tutti gli altri limiti e condizioni previsti dalla norma.
La risposta è resa nell’ambito dell’istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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