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Risoluzione

Risoluzione n. 55 del 20/02/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che, se la prima rata dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è stata versata nei termini e nella misura minima prevista, l’operazione si perfeziona comunque e non viene meno per il mancato pagamento delle rate successive. Le rate non versate sono iscritte a ruolo, ferma la possibilità di ravvedimento operoso.

Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e mancato versamento della seconda rata

Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e mancato pagamento di una rata

La risoluzione esamina gli effetti del mancato versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, nell’ambito della rivalutazione dei beni d’impresa prevista dalla legge finanziaria 2006. Il punto centrale è stabilire se la mancata corresponsione di una rata successiva faccia decadere dai benefici dell’affrancamento già avviato con il pagamento della prima rata.

Quesito posto dalla società

La società istante, ALFA Srl unipersonale, ha rivalutato i beni strumentali nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2005 ai sensi dell’articolo 1, commi 469 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, versando l’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione. Ha inoltre versato regolarmente la prima rata dell’imposta sostitutiva prevista dal comma 472 per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, ma non ha pagato la seconda rata per difficoltà finanziarie. Chiede quindi quali effetti produca tale omissione.

Soluzione prospettata dal contribuente

La società ritiene che il mancato versamento della seconda rata entro il termine previsto non comporti la perdita del beneficio dell’affrancamento. Secondo la propria interpretazione, il pagamento tardivo potrebbe comunque essere eseguito mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Inquadramento normativo della rivalutazione

L’Agenzia ricorda che il comma 469 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa, con riferimento ai beni risultanti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004. La rivalutazione doveva essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo, cioè nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2005 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare.

L’imposta sostitutiva dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio andava versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta di effettuazione della rivalutazione, ossia, per i soggetti con esercizio solare, entro il 20 giugno 2006.

In contropartita della rivalutazione, il saldo attivo doveva essere imputato a capitale oppure accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, per un importo corrispondente al maggior valore dei beni al netto dell’imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge n. 342 del 2000.

Disciplina dell’affrancamento del saldo attivo

Il comma 472 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 ha previsto la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 7 per cento sul saldo attivo al lordo dell’imposta sostitutiva stessa.

La norma stabilisce che l’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali, senza interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, secondo la seguente ripartizione:

  • 10 per cento nel 2006;
  • 45 per cento nel 2007;
  • 45 per cento nel 2008.

Interpretazione dell’Agenzia sul termine "obbligatoriamente"

L’Agenzia richiama la circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006, che aveva già chiarito come fosse possibile versare l’imposta sostitutiva anche in un’unica soluzione anticipata. Il termine "obbligatoriamente" è stato interpretato nel senso che non è consentito effettuare i versamenti in date successive rispetto a quelle previste dalla norma.

Viene inoltre precisato che il collegamento tra versamento dell’imposta sostitutiva e riconoscimento dell’affrancamento comporta che il pagamento nei termini rappresenti il momento di perfezionamento dell’operazione.

Perfezionamento dell’affrancamento con il versamento della prima rata

Secondo la risoluzione, se il contribuente opta per la rateizzazione in tre rate annuali, l’affrancamento si perfeziona con il versamento della prima rata entro il termine stabilito dal comma 472.

Il regolare pagamento della prima rata, purché effettuato:

  • entro il termine previsto;
  • nella misura minima fissata dalla norma, è sufficiente a manifestare la volontà del contribuente di procedere all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.

Di conseguenza, l’operazione si considera perfezionata con il versamento tempestivo della prima rata e non viene meno se le rate successive non sono pagate.

Conseguenze del mancato pagamento delle rate successive

L’Agenzia conclude che la società, avendo regolarmente versato la prima rata, conserva gli effetti fiscali dell’affrancamento previsti dal comma 472 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006.

Per le rate successive non versate:

  • gli importi vengono iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
  • il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Richiamo a precedenti interpretativi

La soluzione è ritenuta coerente con la circolare n. 35 del 4 agosto 2004, relativa alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e terreni ex articolo 6-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, nella quale era stato chiarito che il versamento della prima rata nei termini e l’omissione delle successive non fanno venir meno l’utilizzo del valore rideterminato, ma comportano l’iscrizione a ruolo degli importi non versati.

Esito finale

La risoluzione afferma quindi che il mancato pagamento della seconda rata non determina la decadenza dall’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, purché la prima rata sia stata versata regolarmente nei termini. Restano dovute le rate non pagate, recuperabili tramite iscrizione a ruolo, con possibilità di ravvedimento per gli importi omessi.

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