Risoluzione n. 54 del 20/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che, per le azioni ricevute in esecuzione del concordato del Gruppo IOTA, il possesso decorre dall’omologa del concordato e non dalla precedente approvazione della proposta. Ne deriva che la plusvalenza realizzata dalla società istante con la cessione delle azioni non beneficia della participation exemption per mancanza dell’holding period minimo.
Requisito dell’ininterrotto possesso ai fini PEX ex art. 87 TUIR
Requisito dell’ininterrotto possesso ai fini della participation exemption
La risoluzione esamina il trattamento fiscale di una plusvalenza realizzata dalla società istante a seguito della cessione di azioni ricevute nell’ambito di una procedura di concordato relativa al Gruppo IOTA. Il tema centrale è la verifica del requisito dell’ininterrotto possesso previsto dall’art. 87, comma 1, lettera a), del TUIR per l’applicazione del regime di participation exemption (PEX).
Contesto dell’operazione
La società istante, ALFA S.c.p.A., deriva dalla fusione per incorporazione di GAMMA S.p.A. in BETA S.c.p.A., con effetto dal 1° aprile 2007 e successiva assunzione della denominazione ALFA. BETA era titolare di 5.000.000 obbligazioni emesse da IOTA, società del Gruppo IOTA ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dalla c.d. Legge Marzano.
Il commissario straordinario, accertato lo stato di insolvenza, ha predisposto:
- un programma di risanamento ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge Marzano e dell’art. 54 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270;
- una proposta di concordato contenente tempi e modalità di soddisfazione dei creditori.
Per i crediti chirografari, compresi quelli derivanti dalle obbligazioni in esame, la proposta prevedeva:
- la costituzione di una Fondazione con il compito di distribuire azioni di una società-veicolo di nuova costituzione;
- la sottoscrizione dell’intero capitale della società-veicolo da parte della Fondazione;
- il trasferimento dell’attivo e del passivo delle società del Gruppo IOTA interessate alla società-veicolo, con assunzione delle obbligazioni del concordato;
- il conferimento alla Fondazione, da parte dei creditori chirografari, di un mandato irrevocabile a sottoscrivere l’aumento di capitale per loro conto, con compensazione dei crediti falcidiati con il debito da sottoscrizione delle azioni.
Fatti rilevanti e operazione di cessione
La proposta di concordato è stata approvata dai creditori chirografari il 27 agosto 2005 e omologata con sentenza del Tribunale in data 1° ottobre 2005. In esecuzione dell’operazione, BETA ha ricevuto 600.000 azioni della nuova IOTA S.p.A. in sostituzione delle obbligazioni detenute.
Le azioni sono state classificate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2005 tra i titoli disponibili per la vendita secondo i principi contabili IAS/IFRS e sono state cedute il 2 marzo 2007, con una plusvalenza di euro 1.321.860.
Quesito dell’istante
L’istante chiede di stabilire da quale momento le azioni debbano considerarsi possedute ai fini dell’art. 87 del TUIR, e quindi se la plusvalenza possa beneficiare della PEX. La società sostiene che il possesso debba decorrere dalla data di approvazione della proposta di concordato da parte dei creditori chirografari, cioè dal 27 agosto 2005.
Soluzioni prospettate dal contribuente
L’istante articola due possibili tesi:
- il rapporto tra creditori e Fondazione sarebbe assimilabile a un mandato con rappresentanza, con effetti diretti della sottoscrizione in capo ai creditori; in tal caso, si applicherebbero le regole di decorrenza del possesso già note per le azioni sottoscritte nell’esercizio del diritto di opzione;
- in alternativa, l’omologa del concordato potrebbe essere considerata condizione sospensiva, con effetto retroattivo ex art. 1360 c.c. alla data di approvazione della proposta.
In entrambe le ipotesi, l’istante ritiene maturato l’holding period richiesto dall’art. 87 TUIR.
Inquadramento normativo dell’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 87, comma 1, lettera a), del TUIR nella formulazione vigente all’epoca, che richiedeva il possesso ininterrotto dal primo giorno del diciottesimo mese precedente la cessione. Viene inoltre richiamata la circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, che per le partecipazioni acquisite tramite esercizio del diritto di opzione individua come data di acquisto quella delle azioni o quote sottostanti.
Si ricorda anche che la legge n. 244 del 2007 ha poi ridotto l’holding period a dodici mesi dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008, ma tale modifica non rileva per la fattispecie esaminata.
Richiamo alla precedente risoluzione n. 11/E del 2006
La risoluzione conferma i chiarimenti già resi con la risoluzione 17 gennaio 2006, n. 11/E, relativa alla medesima operazione di ristrutturazione del Gruppo IOTA. In quel precedente, l’Agenzia aveva affermato che l’operazione di risanamento si componeva del rimborso dei prestiti obbligazionari e della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione della nuova IOTA S.p.A.
Era stato precisato che:
- alla data di esecuzione dell’aumento di capitale, le emissioni obbligazionarie ammesse allo stato passivo venivano ritirate dalla Fondazione;
- in sostituzione delle obbligazioni erano assegnate azioni, warrant o diritti a ritirare azioni;
- il momento rilevante per l’emersione dei redditi diversi in capo ai portatori delle obbligazioni era la data di omologazione della sentenza di approvazione del concordato, cioè il 1° ottobre 2005.
Valutazione sul mandato conferito alla Fondazione
Pur confermando la validità della risoluzione n. 11/E del 2006, l’Agenzia si sofferma sul rapporto tra Fondazione e creditori chirografari. Dalla proposta di concordato e dallo statuto della Fondazione risulta che il mandato è conferito “per conto” dei creditori chirografari alla sottoscrizione delle azioni e alla successiva compensazione dei crediti con il debito da sottoscrizione.
L’Agenzia qualifica tale rapporto come mandato senza rappresentanza, escludendo quindi che gli effetti della sottoscrizione si producano direttamente in capo ai creditori già al momento dell’approvazione della proposta.
Momento di acquisto delle partecipazioni e decisione finale
Secondo l’Agenzia, il momento rilevante ai fini dell’acquisto delle partecipazioni e dello status di soci della nuova IOTA S.p.A. è la data di omologa della proposta di concordato, coincidente con l’esecuzione dell’aumento di capitale, ossia il 1° ottobre 2005. Prima di tale data non può ritenersi che i creditori chirografari siano entrati in possesso delle azioni di nuova emissione.
Di conseguenza, la plusvalenza realizzata dalla società istante con la cessione delle azioni non può beneficiare del regime PEX, poiché manca il requisito dell’ininterrotto periodo minimo di possesso previsto dall’art. 87, comma 1, lettera a), del TUIR nella formulazione applicabile ratione temporis.
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